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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17962 - pubb. 19/09/2017.

Credito per spese legali statuito all’esito di un giudizio anteriore al concordato preventivo


Tribunale di Venezia, 04 Agosto 2017. Est. Martina Gasparini.

Credito per spese legali - Titolo Esecutivo - Concordato preventivo - Sentenza successiva all’omologa - Obbligatorietà del concordato preventivo - Credito per causa anteriore al concordato


Il titolo esecutivo, ottenuto successivamente all’omologazione del concordato preventivo, vantato in relazione alla pronuncia relativa alle spese di lite ed ex 96, comma 3, c.p.c. trova fondamento in un fatto costitutivo anteriore alla presentazione della domanda di concordato, incontra un limite nelle previsioni del concordato omologato e non consente quindi l'esercizio di azioni esecutive individuali. (Andrea Olivieri) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Andrea Olivieri


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