Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17968 - pubb. 20/09/2017

Procedura competitiva ex art. 163-bis l.f. e posizione del terzo affittuario inscindibilmente connessa con l’apporto di finanza

Tribunale Rimini, 01 Dicembre 2016. Pres., est. Rossella Talia.


Concordato preventivo – Continuità aziendale – Gestione temporanea da parte di un terzo mediante contratto di affitto – Rientro dell’azienda risanata nella piena disponibilità del debitore

Concordato preventivo – Continuità aziendale – Pagamento dei creditori privilegiati – Moratoria ultra annuale – Consenso del creditore

Concordato preventivo – Procedura competitiva ex art. 163-bis l.f. – Posizione del terzo affittuario dell’azienda connessa con quella di soggetto obbligato all’apporto finanziario



E’ qualificabile come concordato con continuità aziendale quello che preveda la gestione temporanea dell’azienda in esercizio da parte di un terzo, con la previsione di rientro dell’azienda una volta risanata nella piena disponibilità del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato con continuità aziendale è ammissibile la previsione di una moratoria ultra annuale nel pagamento dei creditori privilegiati che vi consentano espressamente e che, in ragione di ciò, devono essere collocati in apposita classe. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non trova applicazione la prescrizione in ordine alla procedura competitiva di cui all’art. 163-bis l.fall. in presenza di un piano di concordato in cui la posizione del terzo affittuario dell’azienda sia inscindibilmente connessa con quella di soggetto obbligato all’apporto finanziario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimo Bianchi


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