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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17994 - pubb. 22/09/2017.

Arbitro avvocato: liquidazione del compenso e spese generali


Tribunale di Roma, 24 Aprile 2017. Est. Lambertucci.

Compenso per arbitro avvocato di arbitrato rituale – Applicazione dell’art. 10, 1°com. e della Tabella n. 26 del D.M. 55/2014 – Non spettanza delle spese generali di cui all’art. 2 del D.M. 55/2014

Compenso del segretario avvocato – Non applicabilità del D.M. 55/2014


Ferma l’applicabilità dell’art. 10, primo comma, e della tabella n. 26 del D.M. n. 55/2014 non spettano all’Arbitro avvocato sul compenso così determinato le Spese Generali di cui all'art. 2 del D.M. n. 55 del 2014 atteso che l’applicazione della norma di cui all'art. 814 cod. proc. civ. prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. “borsuali”, quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt. 90, 92 e 93 cod. proc. civ.  Non possono nel caso di Arbitro Avvocato ritenersi applicabili “tout court” i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese c.d. “forfettarie” attesa la non assoluta equiparazione dell’arbitro all’esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata. (Anna Sofia Mauro) (riproduzione riservata)

La scelta di un avvocato per attività estremamente semplici e di carattere amministrativo/processuale, quali la redazione dei processi verbali di udienza, le comunicazioni telematiche degli atti processuali alle parti e la custodia del fascicolo processuale, non giustifica né tantomeno consente il ricorso al D.M. 55/2014 per la valutazione economica dell'opera prestata dal Segretario avvocato. In considerazione dell'attività amministrativa e non già forense prestata dal Segretario, seppure avvocato, sul compenso non sono dovuti il C.P.A. e le Spese Generali. (Anna Sofia Mauro) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Anna Sofia Mauro e Andrea Belletti


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