Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 181 - pubb. 01/01/2007

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Tribunale Treviso, 11 Ottobre 2004, n. 0. .


Nuovo processo societario – Istanza di fissazione udienza - Mutamento del rito – Riassunzione del processo – Modalità - Estinzione.



Qualora il mutamento del rito venga disposto all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, l’attore ha l’onere di procedere alla riassunzione del processo mediante notifica della memoria di replica di cui all’art. 6 d. lgs. n. 5/03.



II presidente Del TribunaleVista l'istanza di fissazione udienza ex art. 8 D.L.vo n. 5/2003 depositata da C.G.vista la memoria ex art. 10 D.L.vo cit. depositata dalla Bancavisto l' art. 8 c. 5 D.L.vo cit.a scioglimento della riservata decisione, osserva:l'attrice ha notificato in data 05/07/2004 e depositato successivamente l’istanza di fissazione di udienza in seguito al provvedimento presidenziale che aveva ai sensi dell'art. 1 c. 5 D.L.vo n. 5/2003 modificato il rito.Ora dopo tale mutamento, disposto a seguito dell'udienza di comparizione delle parti avanti al Giudice della Sez. Distaccata di Castelfranco Veneto, era onere processuale dell'attrice notificare la memoria di replica di cui all'art. 6 D.L.vo cit., onde l'istanza di fissazione di udienza appare inammissibile; inoltre l'attrice è decaduta dalla facoltà di replicare alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta.Ne consegue che sia sotto detto profilo che sotto quello della mancata notifica della memoria di replica il processo va dichiarato estinto, senza statuizione in ordine alle spese, che per la regola generale di cui all’art. 310 u.c. stanno a carico delle parti che le hanno anticipateP.Q.M.Dichiaraestinto il processo; nulla sulle spese.Si comunichi.