Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18473 - pubb. 18/11/2017

Holding occulta e responsabilità da direzione e coordinamento

Appello Venezia, 16 Marzo 2017. Est. Laurenzi.


 



Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e si applica anche alle società non iscritte nel registro, nei confronti delle quali, tuttavia, il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche, impone d'individuare il "dies a quo" nel momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o, comunque, sia stata dagli stessi conosciuta, anche in relazione ai segni esteriori attraverso i quali si è manifestata. L'onere di fornire la prova di tali circostanze spetta al resistente.
 
Il giudice d'appello che rilevi la nullità dell'introduzione del giudizio, determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione non può dichiarare la nullità e rimettere la causa al giudice di primo grado (non ricorrendo in detta ipotesi né la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli art. 353 e 354, comma 1, c.p.c.), ma deve trattenere la causa e, previa ammissione dell'appellante a esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato, decidere nel merito.
 
La spendita del nome della società, nel momento in cui si discuta di una società occulta non ha alcun senso, e se ricorrono gli altri elementi previsti dall'art. 2247 cod. civ. l'esistenza della società di fatto non può essere messa in dubbio.
 
La società di fatto holding esiste come impresa commerciale per il solo fatto di essere stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l'effettivo esercizio dell'attività di direzione e controllo oggi esplicitamente considerata dall'art. 2497 e seg. Cod. civ.
 
L’art. 6 della legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, ne’ l’esecutività’ del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante e la conseguente insolvenza del debitore. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Marco Greggio


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