Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18475 - pubb. 11/01/2017

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Tribunale Padova, 03 Maggio 2016. .


Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Interessi post-fallimentari – Carenza di mora del debitore spossessato – Insussistenza del credito



Analogamente deve ritenersi che non maturano interessi moratori sui crediti ammessi al concorso: essi, infatti, configurano una forma di risarcimento del danno in quanto la mora nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie consiste nel ritardo colpevole che giustifica il diritto del creditore al risarcimento del danno quantificato nella misura degli interessi legali ex art. 1224 c.c.. Per contro, il debitore sottoposto a procedura concorsuale non può essere considerato responsabile del ritardo nel pagamento del credito per capitale a partire dal momento in cui, avendo perso la disponibilità del patrimonio, non ha più alcun potere di adempiere. Ne discende che durante la procedura gli interessi moratori non maturano nei confronti del debitore fallito e riprendono a decorrere dalla chiusura della procedura per la sola ipotesi in cui sussista un residuo debito e solo entro tali limiti il creditore potrà agire nei confronti del debitore successivamente tornato in bonis ai sensi dell’art. 120, comma terzo, l.fall.. (Vincenzo Ruggiero) (riproduzione riservata)


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