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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18633 - pubb. 12/12/2017.

Apertura di credito regolata in conto corrente e nullità per difetto di forma


Tribunale di Napoli, 29 Settembre 2017. Est. Pastore Alinante.

Apertura di credito regolata in confo corrente – Nullità per difetto di forma ex art. 117 del D.Lgs 385/93 – Mancata sottoscrizione del contratto da parte della Banca


I contratti bancari sono redattii per iscritto e, nel caso in cui l contratto sia sottoscritto solo da una parte, tale forma non è rispettata.

Se la parte non firmataria produce il documento in giudizio, la forma scritta deve intendersi rispettata con effetto ex nunc e non ex tunc.

La nullità del contratto per difetto di forma scritta opera solo nell’interesse del Cliente e non può essere rilevata d’ufficio dal Giudice. (Pasquale Coppola) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Pasquale Coppola


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