Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18847 - pubb. 26/01/2018

La pronuncia ex art. 250 c.c. ha come effetto il riconoscimento del figlio, senza necessità di alcun successivo comportamento del ricorrente

Tribunale Roma, 26 Maggio 2017. Est. Ciavattone.


Riconoscimento del figlio – Art. 250 c.c. – Sentenza che accoglie il ricorso – Autorizzazione al riconoscimento – Esclusione – Effetti della sentenza: riconoscimento del figlio



Alla pronuncia giudiziale ex art. 250 c.c., da intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento ma pienamente sostitutiva dello stesso, consegue l’annotazione della paternità a margine dell’atto di nascita: il riconoscimento paterno è, infatti, costituito dallo stesso esercizio dell’azione giudiziale ex art. 250 c.c. e la volontà di riconoscere il minore è stata ribadita dalla parte anche in udienza dinanzi al giudice. Del resto, la disposizione appena citata perderebbe di significato ove si ritenesse che, pronunciata la sentenza che tiene luogo del consenso mancante del genitore che per primo ha riconosciuto, fosse necessario formalizzare il riconoscimento del secondo genitore innanzi all’Ufficiale di stato civile, e ciò anche sulla scorta della considerazione per cui solo così ragionando si è in grado di scongiurare le problematiche che potrebbero verificarsi allorché il genitore, pur autorizzato al riconoscimento ex art. 250 c.c., non potesse poi procedere a detto incombente, anche per cause dallo stesso indipendenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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