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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18994 - pubb. 08/02/2018.

Rapporto tra le procedure competitive ex art. 163-bis l.f. e quelle ex art. 182 l.f. successive all’omologa del concordato


Tribunale di Rimini, 09 Novembre 2017. Pres., est. Rossella Talia.

Concordato preventivo – Fase anteriore all’ammissione alla procedura – Proposta di stipulazione di contratto di opzione d’acquisto immobiliare – Autorizzazione ex art. 161 settimo comma l. fall. – Avvio procedure competitive ex art. 163-bis l. fall. – Necessità

Concordato preventivo – Fase anteriore all’ammissione alla procedura – Proposta negoziale proveniente dal terzo – Preventivo esperimento della procedura competitiva ex art. 163-bis l. fall. – Necessità di ricorso alla procedura competitiva ex art. 182 l. fall. dopo l’omologazione del concordato – Esclusione – Condizioni


Nella fase anteriore all’ammissione alla procedura di concordato preventivo, la proposta negoziale proveniente da un terzo ed avente ad oggetto la stipulazione di un contratto di opzione per l’acquisto di uno stabilimento industriale è soggetta a preventiva autorizzazione ex art. 161 settimo comma l. fall. ed impone l’avvio della procedura competitiva ex art. 163-bis l. fall., il cui ultimo comma prevede espressamente che “la disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, l fall.”.
L’ art. 163-bis l. fall. impone l’espletamento delle procedure competitive con riferimento a tutte le offerte che prevedono come controprestazione un corrispettivo in denaro o siano comunque a titolo oneroso, finalizzate al successivo trasferimento di beni – sia pure, come nel caso in esame, solo eventuale in ipotesi di esercizio del diritto di opzione -, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e del valore dei beni medesimi da liquidare.
La disciplina delle offerte concorrenti si applica altresì a qualsiasi trasferimento di beni in ambito concordatario e quindi non soltanto nelle procedure di natura liquidatoria, ma anche nelle procedure con continuità mista e con continuità funzionale alla cessione dell’azienda o rami di essa, e può essere esperita anche nella fase anteriore all’ammissione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 163-bis, ultimo comma, e art. 182 quinto comma l. fall. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

In relazione ai rapporti con l’art. 182 l. fall. ed al perimetro applicativo della disposizione di cui all’art. 163-bis l.fall. – considerato l’apparente sovrapposti delle relative discipline riguardanti le liquidazioni in ambito concordatario – si è chiarito che l’art. 163-bis l. fall. trova applicazione alle cessioni, all’affitto di aziende, nonché ai contratti che prevedono la futura cessione dei beni, da stipularsi nella fase in cui il concordato è ancora in corso, prima dell’omologazione, esclusa la necessità che dopo l’omologazione sia necessario l’avvio di una ulteriore ed analoga procedura competitiva ex. art. 182 l. fall., in relazione alla particolare natura dell’atto da autorizzare.
In particolare, in relazione alla peculiarità del contratto o dei rapporti negoziali collegati da avviare nella fase anteriore all’omologa del concordato, si è osservato che non dovrebbe più applicarsi nella fase esecutiva la disciplina dell’art. 182 l. fall. che costituirebbe in sostanza una mera duplicazione di attività già svolte in una fase precedente della medesima procedura. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

(Il provvedimento si segnala per aver affrontato il tema dell’ambito di applicazione delle norme che impongono le procedure competitive nella fase di liquidazione concordataria. In particolare, viene indagato il rapporto tra l’art. 163-bis fall. - che prevede la procedura competitiva (anche) nella fase anteriore all’ammissione al concordato, atteso il richiamo all’art. 161 settimo comma l. fall. -, e l’art. 182 fall., che prescrive l’esperimento delle procedure competitive nella fase successiva all’omologazione.
In sostanza, afferma il Tribunale, non va escluso a priori la possibilità che, in relazione al particolare atto soggetto ad autorizzazione ex art. 161 settimo comma l. fall., la procedura competitiva vada esperita esclusivamente nella fase di autorizzazione prima dell’ammissione alla procedura, e non anche dopo l’omologa del concordato, ciò malgrado l’espressa previsione del quinto comma dell’art. 182 l. fall. per cui “alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili”.
Nel caso di specie, un soggetto aveva formulato alla società concordataria una proposta negoziale avente ad oggetto la sottoscrizione di un contratto oneroso di opzione per l’acquisto di uno stabilimento industriale, prevedente il versamento di un corrispettivo mensile per 24 mesi a fronte del diritto di acquistare il bene al termine del biennio, a prezzo predeterminato.
Il Tribunale di Rimini, pur negando per ragioni di merito l’autorizzazione alla stipula ex art. 161 settimo comma l. fall., nondimeno ha riconosciuto che la sottoscrizione del contratto oneroso di opzione – da autorizzare in ipotesi previa procedura competitiva ex art. 163-bis l. fall. - avrebbe comportato un vincolo per la società concordataria destinato a condizionare la fase successiva all’omologa del concordato, per cui non appariva ragionevole sottoporre post omologa la vendita dello stabilimento industriale – in ipotesi di positivo esercizio del diritto di opzione da parte del titolare del diritto -  all’ulteriore esperimento delle procedure competitive ex art. 182 l. fall.
La pronuncia sembra così recepire i contributi della dottrina più recente che ha delineato il perimetro applicativo delle citate disposizioni di legge (si veda in tal senso il contributo del prof. Stefano Ambrosini, “Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria”, Torino, giugno 2017).  (Astorre Mancini)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
mancini@studiotmr.it  
  

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