Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18995 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 09 Novembre 2017. .


Concordato preventivo – Fase anteriore all’ammissione alla procedura – Proposta di stipulazione di contratto di opzione d’acquisto immobiliare – Autorizzazione ex art. 161 settimo comma l. fall. – Avvio procedure competitive ex art. 163-bis l. fall. – Necessità



Nella fase anteriore all’ammissione alla procedura di concordato preventivo, la proposta negoziale proveniente da un terzo ed avente ad oggetto la stipulazione di un contratto di opzione per l’acquisto di uno stabilimento industriale è soggetta a preventiva autorizzazione ex art. 161 settimo comma l. fall. ed impone l’avvio della procedura competitiva ex art. 163-bis l. fall., il cui ultimo comma prevede espressamente che “la disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, l fall.”.
L’ art. 163-bis l. fall. impone l’espletamento delle procedure competitive con riferimento a tutte le offerte che prevedono come controprestazione un corrispettivo in denaro o siano comunque a titolo oneroso, finalizzate al successivo trasferimento di beni – sia pure, come nel caso in esame, solo eventuale in ipotesi di esercizio del diritto di opzione -, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute e del valore dei beni medesimi da liquidare.
La disciplina delle offerte concorrenti si applica altresì a qualsiasi trasferimento di beni in ambito concordatario e quindi non soltanto nelle procedure di natura liquidatoria, ma anche nelle procedure con continuità mista e con continuità funzionale alla cessione dell’azienda o rami di essa, e può essere esperita anche nella fase anteriore all’ammissione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 163-bis, ultimo comma, e art. 182 quinto comma l. fall. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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