Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19005 - pubb. 09/02/2018

Condizioni ultra legali, onere della prova, utilizzabilità dei soli estratti conto scalari, commissioni di massimo scoperto

Tribunale Cagliari, 15 Maggio 2017. Est. Bernardino.


 



La legge n. 154/1992 prima ed il D. Lgs. 385/1993 poi (TUB) hanno previsto l’obbligatorietà della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari; prima della introduzione di tali norme era possibile aprire un rapporto di conto corrente bancario anche in assenza di contratto scritto. Vigeva, e vige, però la norma di cui all’art. 1284 cc che stabilisce la applicabilità di interessi in misura ultra legale solo se convenuti in forma scritta. La Suprema Corte già con sentenza n. 11020 del 6/11/1993 statuiva “nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali può avvenire soltanto mediante atto sottoscritto o separatamente accettato per iscritto da entrambe le parti, a nulla rilevando che il contratto di conto corrente sia a forma libera”. Tali principi sono stati di recente ribaditi con la sentenza n. 5609 del 7/3/2017 con la quale la Suprema Corte ha ritenuta illegittima la richiesta di interessi convenzionali in difetto di prova della pattuizione scritta. Occorre rilevare che l’appellata non solo non ha proceduto a depositare la copia del contratto di conto corrente relativo al rapporto in questione, ma nulla ha dedorro in riferimento alla dedotta inesistenza di un contratto scritto intercorso tra le parti all’epoca dell’apertura del rapporto bancario, consentendo quindi al giudice di far ricorso al principio della non contestazione e ritenere che effettivamente il rapporto di c/c non è stato disciplinato in forma scritta. (Andrea Sorgentone) (riproduzione riservata)

La mancata produzione degli estratti conto relativi a solo tre mesi intermedi in un arco di tempo pluridecennale, tra l’altro coperti dalla produzione degli e/c scalari relativi ai periodi per i quali non sono stati esibiti gli estratti conto, non possono far ritenere la domanda priva di adeguata prova, ben potendosi ricostruire, anche ad opera di un CTU, l’intero andamento del rapporto in maniera certa e non approssimativa e se del caso, qualora dovessero riscontrarsi difficoltà ricostruttive, procedersi a stabilizzare il dato riscontrato nella continuità degli estratti conto e riproducendo lo stesso nel primo estratto disponibile, successivo al periodo non coperto e così di seguito. Si osserva inoltre che operando in tal modo la ricostruzione dell’andamento del conto, qualora siano state addebitate somme in virtù di clausole nulle o non pattuite, si andrebbe tutt’al più ad incidere negativamente solo ed unicamente sulla posizione del cliente che si vedrebbe riconoscere somme minori rispetto a quelle effettivamente corrisposte e non dovute. (Andrea Sorgentone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Andrea Sorgentone


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