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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19026 - pubb. 13/02/2018.

Fondazioni bancarie, componente del consiglio generale, mancata ratifica della nomina e sospensione ex art. 700 c.p.c.


Tribunale di Napoli, 05 Febbraio 2018. Est. De Matteis.

Fondazioni - Fondazioni bancarie - Nomina componente consiglio generale - Mancata ratifica della nomina - Istanza di sospensione della deliberazione ex art. 700 c.p.c. - Legittimazione ad agire - Art. 4 D.Lgs. 153/1999 - Interesse alla ratifica come diritto soggettivo

Fondazioni - Fondazioni bancarie - Nomina componente consiglio generale - Mancata ratifica della nomina - Impugnazione delibere illegittime - Art. 25 c.c. - Art. 23 c.c. - Giurisdizione del giudice ordinario

Fondazioni - Fondazioni bancarie - Nomina componente consiglio generale - Mancata ratifica della nomina - Casi di incompatibilità - Il potere di controllo dell'autorità governativa sulle fondazioni ex art. 25 c.c. e 11, 2 co. D.Lgs. 153/1999

Fondazioni - Fondazioni bancarie - Nomina componente consiglio generale - Mancata ratifica della nomina - Istanza di sospensione della deliberazione ex art. 700 c.p.c. - Diritti partecipativi - Periculum in mora - Ammissibilità dei provvedimenti anticipatori in caso di delibere negative - Natura della sospensiva


Va qualificato in termini di diritto soggettivo l’interesse, giuridicamente rilevante, di colui che abbia accettato la nomina come componente di un organo collegiale di una fondazione a partecipare alla vita dell’organo e, quindi, a vedersi ratificata la nomina stessa. Conseguentemente, deve riconoscersi la legittimazione del medesimo soggetto ad agire a tutela di tale interesse e, quindi, ad impugnare i provvedimenti lesivi adottati dalla fondazione, e in generale dagli organi collegiali delle persone giuridiche, dinanzi al giudice ordinario. Ciò tanto più se si considera che in base a quanto stabilito all’art. 4 d.lgs. n. 153/1999 lo scollamento tra nominante e nominato rende quest’ultimo l’unico portatore dell’interesse giuridico a tutelare la propria carica. (Mariarosa Coppola) (riproduzione riservata)

In applicazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico i provvedimenti assunti dalle fondazioni, tra cui le delibere illegittime, possono essere impugnati, pur in mancanza di una espressa previsione legislativa, innanzi al tribunale ordinario tutte le volte in cui risulti leso un diritto soggettivo. La tesi che affida all’art. 25 c.c. la disciplina completa ed esclusiva degli interna corporis delle fondazioni non è, pertanto, condivisibile poiché postula, erroneamente, l’inesistenza, in seno alle fondazioni, di diritti soggettivi. Tale conclusione non cambia anche a volere applicare, analogicamente, la disciplina sull’impugnazione delle delibere assembleari di cui all’art. 23 c.c. ovvero delle delibere degli organi collegiali delle persone giuridiche, a meno di non voler ipotizzare un’inammissibile quanto illegittimo vulnus di tutela. (Mariarosa Coppola) (riproduzione riservata)

Non impedisce l’assunzione della carica in quanto non configura un’ipotesi di conflitto di interessi c.d. reale la circostanza che il soggetto nominato componente del Consiglio Generale di una Fondazione, di fronte ad una illegittima condotta della stessa, abbia attivato un rimedio giudiziario volto a conseguire giudizialmente quanto avrebbe avuto diritto ad ottenere bonariamente.
Non è ravvisabile, altresì, una causa di incompatibilità nella condotta del soggetto nominato componente del Consiglio Generale di una Fondazione che abbia sollecitato, nell’esclusivo interesse della Fondazione, l’esercizio dei poteri di controllo spettanti all’autorità governativa in base sia all’art. 25 c.c. che all’art. 11, 2 co. D.lgs. 153/1999.
Tali poteri di vigilanza e di controllo sono, infatti, funzioni pubbliche destinate alla tutela delle fondazioni e sono esercitate dall’Amministrazione d’ufficio, nell’esercizio dei suoi poteri, esclusivamente in favore delle fondazioni stesse, restando escluso qualsiasi intervento a tutela dell’interesse dei singoli.La sollecitazione esterna del potere pubblico di controllo configura una mera segnalazione senza che ad essa corrisponda, in capo all’Amministrazione, un obbligo di provvedere ed, in capo al segnalante, una posizione meritevole di tutela. (Mariarosa Coppola) (riproduzione riservata)

Con riferimento ai diritti partecipativi il requisito del periculum in mora deve ritenersi (quasi) sussistente in re ipsa, in quanto assorbito dal fumus boni iuris, il cui riscontro è in grado di bilanciare anche l’eventuale irreversibilità degli effetti della misura cautelare a danno della parte intimata.
Quando è in gioco il diritto soggettivo a partecipare all’organo di indirizzo di una Fondazione, la sentenza di merito non sarà mai in grado di restituire le utilità medio tempore invocate dall’istante, cosicché, onde evitare che lo stesso continui a subire le ingiuste conseguenze di un provvedimento illegittimo, si rende necessario evitare, mediante la sospensione del provvedimento medesimo, il perpetuarsi della illegittima situazione nell’ambito dell’organo di indirizzo.
Non può dubitarsi dell’ammissibilità dei provvedimenti cautelari a carattere anticipatorio anche in caso di delibere negative. Così come, infatti, è riconosciuto al giudice dell’impugnativa di un siffatto provvedimento il potere di accertare la situazione sottostante, nella prospettiva del superamento del carattere meramente demolitorio dell’azione, così deve ammettersi la possibilità di una tutela cautelare anticipatoria rispetto a tale accertamento.
D’altronde la sospensiva è provvedimento giudiziario idoneo a tutelare tutte le posizioni soggettive, giacché non mira solo a conservare la situazione di fatto ma a determinare la produzione di effetti giuridici innovativi della realtà mediante l’anticipazione dei possibili effetti della sentenza di annullamento. (Mariarosa Coppola) (riproduzione riservata)

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