Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19053 - pubb. 16/02/2018

Responsabilità dell’amministratore societario per attività concorrenziale e autoliquidazione del compenso

Tribunale Roma, 23 Gennaio 2017. Est. Romano.


Società di capitali – Amministratori – Divieto di concorrenza – Requisiti dell’attività concorrenziale: attualità, concretezza e continuatività

Società di capitali – Amministratori – Azione di responsabilità – Autoliquidazione del compenso in assenza di delibera assembleare – Necessità di prova del danno – Sussiste



Anche a volere ritenere applicabile alla società a responsabilità limitata l’art.2390 c.c., in relazione all’attività svolta dalla società si deve fare riferimento all’attività effettiva e concretamente svolta da quest’ultima, non rilevando esclusivamente le attività enunciate come possibile oggetto sociale nell’atto costitutivo.
Inoltre, il rapporto concorrenziale deve essere concreto ed attuale, e, se potenziale, deve fondarsi sulla ragionevole prevedibile circostanza che in futuro l’attività svolta dall’altra società abbia una proiezione evolutiva da porla in concorrenza con la società.
Non è sufficiente ad integrare la fattispecie il compimento di un solo atto in concorrenza che, al limite, può integrare ipotesi di conflitti di interessi o di violazione del generale dovere di fedeltà. In altre parole, per attività concorrente deve intendersi un complesso di atti compiuti in modo continuativo e sistematico e finalizzati ad uno scopo concorrenziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Al fine di superare la presunzione di onerosità della carica gestoria la clausola statutaria deve prevedere espressamente la gratuità dell’incarico e non presentare margini di ambiguità sul punto.
In caso di autoliquidazione di un compenso da parte dell’amministratore in assenza di deliberazione dei soci, al fine di accertare l’esistenza di un danno risarcibile per la società è necessaria l’allegazione e la prova dell’eccessività della somma autoliquidatasi dall’amministratore. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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