Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19083 - pubb. 22/02/2018

L’ente-ponte risponde anche per i rapporti bancari estinti prima della sua costituzione

Tribunale Ferrara, 28 Ottobre 2017. Est. Anna Ghedini.


Contratti bancari – Risoluzione della banca per dissesto – Cessione dell’azienda bancaria a ente-ponte – Legittimazione passiva dell’ente-ponte – In relazione a contratti estinti prima della cessione – Sussiste



Ove parte attrice agisca contro l’ente-ponte non per ottenere il rimborso delle azioni ma per chiedere il risarcimento del danno derivato da un inadempimento della banca ad obblighi informativi, va respinta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’ente-ponte. L’art.47, comma 7, del D.Lgs. 180/2015 preclude l’azione verso l’ente ponte a coloro che sono titolari di posizioni non cedute alla nuova banca, ovvero gli obbligazionisti secondari. La norma non pone dunque nessuna preclusione per coloro che facciano valere diritti relativi all’adempimento a contratti stipulati dalla vecchia banca, a prescindere dal fatto che essi siano o meno esauriti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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