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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19108 - pubb. 27/02/2018.

La mancata prova dell’accettazione di una proposta (carta revolving), comporta la nullità del contratto per assenza di forma scritta


Tribunale di Mantova, 17 Gennaio 2018. Est. Francesca Arrigoni.

Opposizione a decreto ingiuntivo - Carta di Credito revolving - Mancata comunicazione di accettazione da parte dell’intermediario - Nullità del contratto per assenza di forma scritta - Revoca del decreto Ingiuntivo


Ove lo scritto contrattuale preveda che l’intermediario “comunicherà mediante conferma scritta l’accoglimento della richiesta” e “il contratto si perfeziona mediante conferma scritta della richiesta” e nell’alveo del processo nessuna prova sia stata fornita da parte dell’ingiungente circa l’effettiva conferma scritta da parte dell’intermediario (soggetto diverso dall’ingiungente, con conseguente inapplicabilità del principio del perfezionamento mediante produzione in giudizio, peraltro ritenuto valido solo ex nunc e non ex tunc dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità), non può ritenersi dimostrata l’effettiva conclusione del negozio ed il medesimo deve ritenersi nullo per carenza della forma scritta. (Francesco Pederzani) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Francesco Pederzani


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