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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19360 - pubb. 24/03/2018.

Improcedibilità del giudizio nei confronti della liquidazione coatta amministrativa e chiamata in causa del successore a titolo particolare


Tribunale di Vicenza, 14 Marzo 2018. Est. Giglio.

Improcedibilità ex art. 83 T.U.B. – Successione del rapporto a titolo particolare – Chiamata in causa ex art. 111, comma 3, c.p.c. – Applicabilità dell’art. 2560/2 c.c.


L’art.3 del D.L. n. 99/2017, che disciplina l’ambito della cessione di azienda definendone l’oggetto ed escludendo dal medesimo eventuali obblighi risarcitori, non prevede tuttavia alcuna espressa deroga all’art. 2560 comma 2 c.c., sicché quest’ultima norma continuerebbe a regolare i rapporti tra il cessionario ed i soggetti terzi, sommandosi ex lege alla responsabilità del cedente quella solidale del cessionario e determinandosi così la “strutturale dissociazione” tra l’oggetto del negozio di cessione, come designato dall’accordo contrattuale, ed il regime di responsabilità verso i terzi, derivando una limitazione di responsabilità per i debiti pregressi solo nei rapporti tra le parti del negozio e non già nei confronti dei terzi creditori (neppure quelli espressamente esclusi dal perimetro della cessione dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 99/2017).

In base a quanto disposto dall’art. 111, comma 1, c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, ma a tale prosecuzione osta l’art. 83, comma 3, del T.U.B.  In ogni caso, però, secondo quanto disposto dal terzo comma del medesimo articolo, il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo. (Emanuela Marsan) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Emanuela Marsan del Foro di Vicenza (delegata Adusbef Bassano del Grappa)


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