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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19398 - pubb. 27/03/2018.

Il contratto autonomo di garanzia è compatibile con il vincolo di solidarietà passiva tra debitore principale e garante


Tribunale di Milano, 23 Marzo 2018. Est. Ferrari.

Contratto autonomo di garanzia – Assenza vincolo accessorietà – Compatibilità con vincolo di solidarietà


La garanzia autonoma si caratterizza per l’assenza dell’accessorietà tipica della fideiussione, ossia per l’esclusione per il garante di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto garantito: la causa concreta della garanzia autonoma è, infatti, proprio quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell’obbligazione principale. Alla diversità ontologica della prestazione indennizzatoria del garante autonomo non esclude tuttavia il vincolo solidale con l’obbligazione principale: ciò è confermato dall’art. 1293 c.c. che afferma che “la solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori”. Se ne conclude che il carattere di solidarietà tra il credito del garante e il credito del debitore principale non può ritenersi escluso ex se dalla natura autonoma della garanzia, né, nel caso di specie, il garante e il garantito vi hanno espressamente derogato (cfr. pag. 15 sentenza). (Matteo Traversi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Matteo Traversi


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