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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19410 - pubb. 29/03/2018.

Rilevanza degli interessi moratori ai fini del c.d. tasso soglia anche se non concorrono a determinare il TEGM


Tribunale di Bari, 17 Marzo 2018. Est. Raffaella Simone.

Usura - Criteri di calcolo del tasso soglia mutuo - Mutuo - Usura - Verifica superamento del tasso soglia - Inclusione interessi moratori - Rilevanza degli interessi moratori ai fini del c.d. tasso soglia anche se non concorrono a determinare il TEGM - Aggragazione tra il tasso moratorio contrattuale pari al tasso soglia e i costi aggiuntivi espressi nell'ISC


E' vero che la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale, ma è altrettanto vero che la stessa legge n. 108/96 tende ad assicurare una copertura completa, estesa a tutti i costi dell'operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali. Pertanto, per determinare il tasso di interesse usurario non si può non tenere conto di quanto disposto dall'art. 644 co 4 c.p.

Inoltre, va osservato che la rilevanza degli interessi moratori ai fini del computo del c.d. tasso soglia non trova ostacolo nel fatto che essi non concorrono a determinare il TEGM. Infatti, come osservato in dottrina, la mancata considerazione del tasso degli interessi moratori tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione del TEGM si spiega in considerazione del fatto che tener conto di tale misura, anziché solo di quella degli interessi corrispettivi, innalzerebbe sensibilmente il livello del TEGM e quindi il c.d. tasso soglia, rendendo più rara l'eventualità che il cliente possa invocare l'usurarietà, quanto meno con riferimento all'ipotesi di uno sviluppo fisiologico del rapporto nel corso del quale siano venuti in rilievo i meri interessi corrispettivi. Ciò appare irragionevole, considerato che l'applicazione dei tassi moratori nei singoli concreti rapporti contrattuali è meramente eventuale.

Nel caso di specie il titolo esecutivo azionato contempla interessi di mora al tasso pari a quello soglia. Considerato tuttavia che le condizioni economiche contrattuali contemplano costi aggiuntivi, per spese di istruttoria, assicurazione ed oneri ulteriori, il detto limite deve ritenersi inevitabilmente superato, con conseguente gratuità dell'operazione. (Andrea D'Agosto) (riproduzione riservata)

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