Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19424 - pubb. 30/03/2018

Legge anti usura e sospensione dei termini in procedure esecutive a carico del terzo datore di ipoteca

Tribunale Larino, 26 Marzo 2018. Est. D'Alonzo.


Eescuzione forzata - Sospensione dei termini processuali - Art. 20 l. 23 febbraio 1999, n. 44 - Applicazione - Procedure esecutive a carico del terzo datore di ipoteca - Esclusione

Esecuzione forzata - Sospensione dei termini processuali - Art. 20 l. 23 febbraio 1999, n. 44 - Accertamenti del Giudice dell’esecuzione - Contenuto



La sospensione dei termini processuali relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, prevista dall’art. 20, comma quarto, l. 23 febbraio 1999, n. 44, si applica esclusivamente ai procedimenti esecutivi pendenti nei confronti dei soggetti richiedenti, o nel cui interesse siano stati richiesti l’elargizione o i il mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all’art. 3, commi 1 e 2, della medesima legge, e dall’art. 14 della l. 7 marzo 1996, n. 108, con la conseguenza che essa non trova applicazione nei procedimenti esecutivi azionati contro il terzo datore di ipoteca.

Rientra nella competenza del Giudice dell’esecuzione, il quale abbia ricevuto il provvedimento favorevole di cui all’art. 7-bis l. 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 20, comma quarto, della medesima legge, l'accertamento che il provvedimento riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio a cario del beneficiario, e quindi l’eventuale rilievo che non esiste un processo esecutivo azionato contro quest’ultimo, nonché l’accertamento che sia in corso o debba iniziare a decorrere un termine all'interno del processo esecutivo in ordine al quale il provvedimento possa dispiegare i suoi effetti.


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