Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19475 - pubb. 10/04/2018

Liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012

Tribunale Milano, 16 Novembre 2017. Est. Macripò.


Sovraindebitamento - Liquidazione del patrimonio - Debitore non proprietario di beni mobili o immobili - Reddito da lavoro subordinato



Ai fini dell’accoglimento della domanda di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012, il giudice è tenuto a verificare l’assenza di atti compiuti in frode ai creditori e dei requisiti previsti dall’art. 14-ter.
Non rappresenta invece un motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell’istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da lavoro (subordinato), da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori. (Roberto Alemanno) (Giuliano Pacchiani) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Roberto Alemanno, dottore in giurisprudenza. Praticante avvocato presso Studio Legale Notaro e Associati; e Giuliano Pacchiani, dottore commercialista. Presso lo Studio Pacchiani


Tribunale di Milano

Sezione II civile

Il Giudice,

vista la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 9.10.17 da (*) e la documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata dell’O.C.C.;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in fronde ai creditori nell’ultimo quinquennio;

lette le integrazioni depositate in data 13.11.17 e 15.11.17;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14 ter L. n. 3/2012;

visto l’art. 14 quinquies L. n. 3/2012

 

P.Q.M.

1.  dichiara aperta la procedura di liquidazione;

2.     nomina liquidatore (*)

3.     dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5, non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;

4.     dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del tribunale o su altro sito web a scelta del liquidatore;

5.     esaminati gli atti e i documenti da cui risulta che la famiglia del debitore è composta solo dalla medesima, dispone ai sensi dell’art. 14 quinquies, II comma, lett. f) che il reddito del debitore risulti escluso dalla liquidazione nella misura di € 1.200,00 netti mensili.