Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19585 - pubb. 28/04/2018

Indennità e risarcimento anche in caso di cessazione del contratto di agenzia commerciale nel periodo di prova

Corte Giustizia UE, 19 Aprile 2018. Est. Jürimäe.


«Rinvio pregiudiziale – Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Diritto dell’agente commerciale ad una indennità o al risarcimento del danno a seguito della cessazione del contratto di agenzia commerciale – Articolo 17 – Esclusione del diritto all’indennità in caso di risoluzione del contratto nel corso del periodo di prova contrattualmente pattuito»



L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista, rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.


 


SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 aprile 2018 (*)

Nella causa C‑645/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), con decisione del 6 dicembre 2016, pervenuta in cancelleria il 15 dicembre 2016, nel procedimento

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

contro

Demeures terre et tradition SARL,

 

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász, K. Jürimäe (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Demeures terre e tradition SARL, da F. Molinié, avocat;

–        per il governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da T. Henze e M. Hellmann, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da J. Hottiaux e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 ottobre 2017,

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

 

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU 1986, L 382, pag. 17).

2        La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Conseils et mise en relations (CMR) SARL e la Demeures terre et tradition SARL (in prosieguo: la «DTT»), avente ad oggetto la domanda, proposta dalla CMR, di riconoscimento, da un lato, di un’indennità di compensazione del pregiudizio risultante dalla cessazione del contratto d’agenzia commerciale stipulato con la DTT e, dall’altro, del risarcimento del danno derivante dalla pretesa illegittima risoluzione del contratto medesimo.

 

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3        Il secondo e il terzo considerando della direttiva 86/653 così recitano:

«considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di rappresentanza commerciale influenzano sensibilmente all’interno del[l’Unione europea] le condizioni di concorrenza e l’esercizio della professione e possono pregiudicare il livello di protezione degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il loro preponente, nonché la sicurezza delle operazioni commerciali; che d’altro canto, tali differenze sono di natura tale da ostacolare sensibilmente la stesura ed il funzionamento dei contratti di rappresentanza commerciale tra un preponente ed un agente commerciale, stabiliti in Stati membri diversi;

considerando che gli scambi di merci tra Stati membri devono effettuarsi in condizioni analoghe [a] quelle di un mercato unico, il che impone il ravvicinamento dei sistemi giuridici degli Stati membri nella misura necessaria al buon funzionamento di tale mercato comune; che, a questo proposito, le norme in materia di conflitti di leggi, anche se unificate, non eliminano nel campo della rappresentanza commerciale gli inconvenienti denunciati sopra e non dispensano di conseguenza dall’armonizzazione proposta».

4        L’articolo 1 di detta direttiva così dispone:

«1.      Le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti.

2.      Ai sensi della presente direttiva per “agente commerciale” si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un’altra persona, qui di seguito chiamata “preponente”, la vendita o l’acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente.

(…)».

5        L’articolo 17, paragrafi da 1 a 3, della direttiva medesima così dispone:

«1.      Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.

2.      a)      L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:

–        abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

–        il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

b)      L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

c)      La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.

3.      L’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.

Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni:

–        che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale;

–        e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente».

6        Il successivo articolo 18 dispone quanto segue:

«L’indennità o la riparazione ai sensi dell’articolo 17 non sono dovute:

a)      quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente commerciale, la quale giustifichi, in virtù della legislazione nazionale, la risoluzione immediata del contratto;

b)      quando l’agente commerciale recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente commerciale: età, infermità o malattia per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;

c)      quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente commerciale cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia».

7        A termini del successivo articolo 19:

«Le parti non possono derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 a detrimento dell’agente commerciale».

 

Diritto francese

8        L’articolo L. 134-12 del codice del commercio così dispone:

«In caso di cessazione dei propri rapporti con il preponente, l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità compensativa in riparazione del pregiudizio subito.

L’agente commerciale decade dal diritto alla riparazione se, entro il termine di un anno dall’estinzione del contratto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.

Il diritto alla riparazione spetta parimenti agli aventi causa dell’agente commerciale qualora l’estinzione del contratto sia dovuta al decesso dell’agente».

 

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        Il 2 dicembre 2011, la DTT concludeva con la CMR un contratto d’agenzia commerciale avente ad oggetto la vendita di case unifamiliari. In tale contratto la DTT e la CMR erano, rispettivamente, mandante e mandataria. Il contratto prevedeva un periodo di prova di dodici mesi, al termine del quale esso sarebbe stato considerato a tempo indeterminato, con facoltà per entrambe le parti di risolverlo durante tale periodo di prova mediante un preavviso di quindici giorni entro il primo mese e poi di un mese una volta decorso il primo mese. Il contratto di agenzia commerciale fissava come obiettivo la realizzazione di 25 vendite l’anno.

10      Con lettera del 12 giugno 2012, la DTT comunicava alla CMR la propria decisione di risolvere il contratto, alla scadenza del termine di preavviso contrattuale di un mese. Tale decisione era motivata dal mancato conseguimento dell’obiettivo contrattualmente fissato, avendo la CMR realizzato una sola vendita in cinque mesi.

11      Con atto del 20 marzo 2013 la CMR citava in giudizio la DTT dinanzi al Tribunal de commerce d’Orléans (Tribunale commerciale di Orléans, Francia), chiedendo la corresponsione di un’indennità compensativa per il pregiudizio risultante dalla cessazione del contratto d’agenzia commerciale oltre al risarcimento del danno per illegittima risoluzione del contratto. Con sentenza del 30 gennaio 2014, tale giudice accoglieva parzialmente le domande della CMR.

12      Avverso tale sentenza la DTT interponeva appello in data 14 febbraio 2014. Con sentenza del 18 dicembre 2014, la Cour d’appel d’Orléans (Corte d’appello di Orléans, Francia) riformava parzialmente la sentenza del Tribunal de commerce d’Orléans (tribunale commerciale di Orléans), ritenendo, in particolare, che l’indennità compensativa prevista all’articolo L. 134-12 del Code de commerce (Codice del commercio) non fosse dovuta in caso di risoluzione del contratto di agenzia commerciale durante il periodo di prova. A parere di detto giudice, inoltre, la risoluzione del contratto concluso tra la DTT e la CMR non era illegittima, considerato che era stata realizzata una sola vendita in cinque mesi, laddove l’obiettivo fissato nel contratto era di venticinque vendite all’anno.

13      A fronte del ricorso contro tale sentenza dinanzi ad essa proposto, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) rileva, in primo luogo, che la sentenza della Cour d’appel d’Orléans (Corte d’appello di Orléans) ha applicato una giurisprudenza costante della sezione commerciale, finanziaria ed economica della stessa Cour de cassation (Corte di cassazione), secondo cui il diritto all’indennità prevede un’eccezione qualora il contratto di agenzia commerciale sia risolto durante il periodo di prova. In secondo luogo, la Cour de cassation (Corte di cassazione) osserva che nella direttiva 86/653 non vi è riferimento ad un eventuale periodo di prova, il quale, conseguentemente, sembra poter essere pattuito dalle parti di un contratto di agenzia commerciale, senza che ciò costituisca violazione del diritto dell’Unione. Infine, in terzo luogo, essa rammenta, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte, che la direttiva 86/653 è volta a tutelare l’agente commerciale nei propri rapporti con il preponente e che l’articolo 17, paragrafo 2 di detta direttiva dev’essere interpretato in un senso che contribuisca a tale tutela.

14      Ciò premesso, la Cour de cassation (Corte di cassazione) decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 17 della direttiva [86/653] trovi applicazione nel caso in cui l’estinzione del contratto di agenzia commerciale intervenga durante il periodo di prova ivi pattuito».

 

Sulla questione pregiudiziale

15      Con tale questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 17 della direttiva 86/653 debba essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3, in caso di cessazione del contratto di agenzia commerciale trovino applicazione laddove la cessazione si verifichi nel corso del periodo di prova contrattualmente pattuito.

16      In limine, occorre esaminare la questione se la direttiva 86/653 osti alla pattuizione di un periodo di prova in un contratto di agenzia commerciale.

17      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle proprie conclusioni, la direttiva non contiene alcun riferimento alla nozione di «periodo di prova». Considerato che nessuna disposizione della direttiva disciplina la pattuizione di un periodo di prova, si deve ritenere che una pattuizione del genere, che ricade nella libertà contrattuale delle parti, non è, di per sé, vietata dalla direttiva.

18      Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che, secondo l’orientamento della sezione commerciale, finanziaria ed economica della Cour de Cassation (Corte di cassazione), l’agente commerciale non beneficia di alcuna indennità qualora la risoluzione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova.

19      A tal riguardo, va ricordato che, a termini dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, una «direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi».

20      Come parimenti sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 34 delle conclusioni, se è pur vero che la direttiva 86/653 non osta alla pattuizione di un periodo di prova nell’ambito di un contratto di agenzia commerciale, al periodo di prova non possono essere attribuiti, nell’ambito del diritto nazionale, effetti giuridici tali idonei a pregiudicare la piena effettività della direttiva.

21      È alla luce delle suesposte considerazioni che dev’essere esaminata la questione se la pattuizione di un periodo di prova in un contratto d’agenzia commerciale osti all’applicazione della disciplina dell’indennità e del risarcimento prevista, rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 17 della direttiva 86/653 in caso di cessazione del contratto nel corso del periodo di prova.

22      Secondo costante giurisprudenza della Corte, per determinare la portata di una disposizione del diritto dell’Unione – nella specie l’articolo 17 della direttiva 86/653 – occorre tener conto, al contempo, della sua formulazione, del suo contesto e delle sue finalità (sentenza del 16 aprile 2015, Angerer, C‑477/13, EU:C:2015:239, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata)

23      Quanto al tenore di tale articolo, si deve rilevare, in primo luogo, che, a termini dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 86/653, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, a seguito dell’ «estinzione del contratto», la corresponsione di un’indennità o il risarcimento del danno subìto. L’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva medesima prevede parimenti il diritto dell’agente commerciale al risarcimento del pregiudizio causatogli dalla «cessazione dei suoi rapporti con il preponente». In tal senso, il diritto dell’agente commerciale all’indennità o al risarcimento è subordinato alla cessazione dei propri rapporti con il preponente.

24      Se è pur vero che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle conclusioni, la pattuizione di un periodo di prova è volta a facilitare la risoluzione di un contratto di agenzia commerciale, resta il fatto che tale risoluzione nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto medesimo costituisce un’«estinzione del contratto» ovvero una «cessazione dei (…) rapporti [dell’agente commerciale] con il preponente» ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 86/653.

25      A tal riguardo, va precisato che dalle osservazioni depositate dinanzi alla Corte emerge che la giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione), richiamata supra al punto 18, secondo cui l’agente commerciale non gode di alcuna indennità qualora la risoluzione del contratto d’agenzia commerciale avvenga durante il periodo di prova, si fonda sul rilievo secondo cui, nel corso di tale periodo, il contratto d’agenzia non è ancora definitivamente concluso.

26      Tale interpretazione non trova alcun fondamento nella direttiva 86/653. Al contrario, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle conclusioni, i rapporti tra agente commerciale e preponente sussistono, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 86/653, a decorrere dal momento della conclusione del contratto avente ad oggetto vuoi di trattare la vendita o l’acquisto di merci vuoi di trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto del preponente, a prescindere dalla questione se il contratto preveda o meno un periodo di prova. Ne consegue che le disposizioni della direttiva trovano applicazione dal momento della conclusione di un contratto del genere tra preponente e agente commerciale, anche laddove il contratto preveda un periodo di prova.

27      In secondo luogo, dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, della direttiva 86/653, risulta che l’agente commerciale ha diritto ad un’indennità, segnatamente, qualora abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente tragga ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Inoltre, a termini del paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo 17, il quantum dell’indennità è proporzionale alle prestazioni svolte dall’agente nel corso del contratto. Dal tenore del successivo paragrafo 3 emerge parimenti che l’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio subìto, in particolare nel caso in cui il danno sia causato dall’avvenuta cessazione dei rapporti contrattuali in condizioni tali che privino l’agente commerciale delle provvigioni che gli sarebbero derivate dall’esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale e/o in condizioni che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.

28      Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 26 e 50 delle conclusioni, dal tenore dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 risulta che la disciplina dell’indennità e del risarcimento del danno ivi prevista è volta non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali ovvero per gli oneri e le spese sostenuti ai fini delle prestazioni medesime. Conseguentemente, all’agente non possono essere negati l’indennità o il risarcimento per il sol fatto che la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia avuto luogo durante il periodo di prova, laddove ricorrano le condizioni indicate al menzionato articolo 17, paragrafi 2 e 3.

29      Alla luce del tenore di detto articolo, il diritto all’indennità ed al risarcimento del danno subìto trova pertanto applicazione anche nel caso in cui la cessazione dei rapporti contrattuali tra il preponente e l’agente commerciale si sia verificata nel corso del periodo di prova.

30      I suesposti rilievi risultano avvalorati dall’esame del contesto in cui si colloca l’articolo 17 della direttiva 86/653 nonché dalla finalità della direttiva medesima.

31      In primo luogo, per quanto attiene al contesto dell’articolo 17 della direttiva de qua, si deve rilevare, da un lato, che il successivo articolo 18 elenca tassativamente le ipotesi in cui l’indennità o il risarcimento non sono dovuti. La risoluzione del contratto nel periodo di prova non è ivi menzionata. Inoltre, lo stesso articolo 18, costituendo una deroga al diritto all’indennità ed al risarcimento, dev’essere interpretato restrittivamente. Ne consegue che tale articolo non può essere interpretato in un senso tale da aggiungere un motivo di decadenza (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2010, Volvo Car Germany, C‑203/09, EU:C:2010:647, punto 42). Orbene, ritenere che nessuna indennità o nessun risarcimento siano dovuti qualora la cessazione dei rapporti contrattuali abbia luogo nel corso del periodo di prova si risolverebbe proprio nell’ammettere un motivo di decadenza non previsto dall’articolo 18 della direttiva.

32      Dall’altro lato, l’articolo 19 della direttiva 86/653 vieta alle parti di derogare, prima della scadenza del contratto, agli articoli 17 e 18 della direttiva a detrimento dell’agente commerciale. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle conclusioni, costituisce appunto una deroga a detrimento dell’agente il fatto di considerare che la pattuizione di un periodo di prova nell’ambito di un contratto di agenzia commerciale implichi l’inapplicabilità del diritto all’indennità ed al risarcimento, previsto al menzionato articolo 17. Infatti, a parità di prestazioni ad un agente commerciale verrebbe riconosciuto o negato il beneficio dell’indennizzazione unicamente in funzione della pattuizione o meno di un periodo di prova nell’ambito del contratto di agenzia commerciale.

33      In secondo luogo, per quanto attiene alla finalità della direttiva 86/653, occorre ricordare che dai suoi considerando secondo e terzo risulta che essa ha come obiettivo, segnatamente, la tutela dell’agente commerciale nelle relazioni con il preponente (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 2017, ERGO Poist’ovòa, C‑48/16, EU:C:2017:377, punto 41).

34      A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di precisare che gli articoli 17 e 18 della direttiva de qua rivestono importanza determinante, in quanto definiscono il livello di tutela che il legislatore dell’Unione ha ragionevolmente ritenuto di riconoscere agli agenti commerciali nell’ambito dell’istituzione del mercato unico (sentenza del 17 ottobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, punto 39). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, gli articoli da 17 a 19 della direttiva medesima sono diretti alla tutela dell’agente commerciale successivamente alla cessazione del contratto di agenzia commerciale. La disciplina istituita a tal fine dalla direttiva 86/653 presenta carattere imperativo (sentenze del 9 novembre 2000, Ingmar, C‑381/98, EU:C:2000:605, punto 21, e del 23 marzo 2006, Honyvem Informazioni Commerciali, C‑465/04, EU:C:2006:199, punto 22).

35      La Corte ha parimenti precisato che, alla luce della finalità della direttiva 86/653, qualsiasi interpretazione dell’articolo 17 della medesima che possa risolversi a detrimento dell’agente commerciale dev’essere esclusa (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2009, Semen, C‑348/07, EU:C:2009:195, punto 21).

36      Orbene, l’interpretazione secondo cui nessuna indennità è dovuta nel caso di risoluzione del contratto di agenzia commerciale durante il periodo di prova non è compatibile con la natura imperativa della disciplina istituita dall’articolo 17 della direttiva 86/653. Infatti, un’interpretazione di tal genere, che si risolverebbe nel subordinare il riconoscimento dell’indennizzo alla pattuizione o meno di un periodo di prova nell’ambito del contratto d’agenzia commerciale, senza tener conto delle prestazioni rese dall’agente o degli oneri e spese dal medesimo sostenuti, contrariamente a quanto dettato dallo stesso articolo 17, costituisce, per le stesse ragioni esposte supra al punto 32, un’interpretazione a detrimento dell’agente commerciale, al quale verrebbe negato qualsiasi indennizzo per il solo motivo che il contratto inter partes preveda un periodo di prova.

37      Conseguentemente, si deve ritenere che un’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva 86/653 secondo cui nessuna indennità o nessun risarcimento sono dovuti nel caso in cui la risoluzione del contratto di agenzia commerciale avvenga durante il periodo di prova risulterebbe in contrasto con la finalità della direttiva stessa.

38      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 17 della direttiva 86/653 dev’essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista, rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.

 

Sulle spese

39      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 17 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che la disciplina dell’indennità e del risarcimento ivi prevista, rispettivamente ai paragrafi 2 e 3, è applicabile nel caso in cui la cessazione del contratto di agenzia commerciale abbia luogo nel corso del periodo di prova pattuito nel contratto stesso.