Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19600 - pubb. 03/05/2018

Separazione dei coniugi mediante negoziazione assistita: l’accordo di trasferimento immobiliare va autenticato dal notaio

Tribunale Venezia, 21 Novembre 2017. Est. Doro.


Separazione dei coniugi – Mediante negoziazione assistita – Accordo di trasferimento immobiliare tra i coniugi – Trascrizione – Autenticazione delle firme – Necessità di pubblico ufficiale – Sussiste



La certificazione di autenticità delle sottoscrizioni dei coniugi resa dai loro avvocati è strumentale non già alla trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita nei registri immobiliari, ma alla trascrizione del medesimo nell’archivio dello stato civile e all’annotazione dello stesso a margine dell’atto di nascita e dell’atto di matrimonio.

L’equiparazione tra l’accordo di negoziazione assistita e i provvedimenti giurisdizionali di separazione e divorzio prevista dall’art. 6, comma 3, primo periodo, del d.l. n. 132/2014 concerne esclusivamente i contenuti tipici dei provvedimenti giurisdizionali di divorzio e di separazione; non riguarda, invece, quelle pattuizioni che esulano da tale contenuto tipico, che certamente le parti possono stipulare a latere ed inserire nei verbali d’udienza, ma di cui il Tribunale si limita a prendere atto, senza statuire alcunché.

Ove i coniugi intendano aggiungere delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell’accordo di separazione o divorzio, sarà necessario rispettare le forme prescritte per tali negozi dalla normativa civilistica, sia ad substantiam, sia ai fini della trascrizione. Di conseguenza, non potrà che farsi applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del d.l. n. 132/2014. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PRIMA

 

Il Tribunale nella persona dei giudici

dott.ssa Lina Tosi Presidente

dott.ssa Tania Vettore Giudice

dott. Fabio Doro Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 21.11.2017, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Depositato in formato telematico nella causa iscritta al n. (omissis) di R.G. V.G., promossa con atto di reclamo ex art. 2674-bis c.c. e art. 113-ter disp. att. c.c. depositato in data 3.7.2017

da

P.N., rappresentata e difesa dall’avv. M.A. De M.

G.V., rappresentato e difeso dall’avv. E.C.,

reclamanti,

contro

l’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA – TERRITORIO – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

reclamata, non costituita,

contro il provvedimento del Conservatore dei Registri Immobiliari di Venezia del 7.6.2017, che ha trascritto con riserva ai sensi dell’art. 2674-bis c.c. l’accordo di negoziazione assistita stipulato dai reclamanti (nota di trascrizione prot. n. (omissis), registro generale n. (omissis), registro particolare n. (omissis)).

MOTIVI

P.N. e G.V. sottoscrivevano in data 26.4.2017 un accordo di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 6 del d.l. n. 132/2014, nel quale formalizzavano le condizioni della loro separazione personale.

Tra le condizioni, era prevista la cessione da parte del G.V. alla P.N. della quota del 50% di proprietà dell’unità immobiliare ubicata in (omissis), di modo che la P.N., prima comproprietaria al 50%, ne divenisse proprietaria esclusiva.

Ottenuto il nullaosta del P.M., in data 7.6.2017 i reclamanti presentavano l’accordo di negoziazione assistita alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia per la trascrizione della cessione immobiliare di cui si è appena detto, la quale veniva tuttavia eseguita dal Conservatore con riserva in ragione dell’esistenza di “gravi e fondati dubbi sulla idoneità del titolo alla trascrizione”, stante la mancanza nell’accordo di negoziazione assistita dell’autentica notarile.

Osservava il Conservatore che, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, in questo caso non era possibile procedere alla trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita, ma che, secondo altra ricostruzione, la formalità avrebbe potuto comunque essere eseguita, e che da tale conflitto interpretativo discendeva il dubbio che legittimava il ricorso all’istituto della trascrizione con riserva.

La P.N. e il G.V. propongono reclamo avverso questo provvedimento, sostenendo che l’accordo di negoziazione assistita sarebbe trascrivibile anche in assenza dell’autentica notarile, in quanto:

a.     l’art. 6 del d.l. n. 132/2014 prevede che, nel caso in cui l’accordo di negoziazione assistita sia stipulato ai fini della formalizzazione della separazione personale dei coniugi, l’unico soggetto abilitato ad autenticare l’accordo sarebbe il difensore delle parti;

b.     la legge prevede l’equiparazione tra l’accordo di separazione in regime di negoziazione assistita con il nullaosta del P.M. e il verbale di separazione consensuale sottoscritto innanzi al Tribunale e da questo omologato;

c.      l’accordo di separazione in regime di negoziazione assistita con il nullaosta del P.M. sarebbe equipollente ai provvedimenti giurisdizionali, i quali possono essere trascritti senza necessità di ulteriori autentiche.

I reclamanti osservano che, ove si ritenesse non trascrivibile l’accordo di negoziazione assistita, l’art. 6, comma 3, del d.l. n. 132/2014 dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittimo, in quanto, pur affermando la piena equiparabilità dell’accordo ai provvedimenti giurisdizionali, ne prevede un diverso regime di trascrivibilità.

Chiedono, pertanto, che il Tribunale voglia rendere definitiva la trascrizione e, in via subordinata, che in caso di ulteriore dubbio sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del d.l. n. 132/2014 per violazione dell’art. 3 Cost. in rapporto all’art. 2657 c.c. e agli artt. 824-bis e 825 c.p.c..

L’Agenzia delle Entrate ha depositato deduzioni scritte, in cui osserva che il decreto del Tribunale di Pordenone del 16.3.2017 su cui i reclamanti fondano la propria ricostruzione è stato riformato dalla Corte d’Appello di Trieste con ordinanza n. 207 del 6.6.2017, che ha ribadito l’impossibilità di trascrivere l’accordo di negoziazione assistita che contempla trasferimenti immobiliari che non sia autenticato dal notaio.

Evidenzia che la previsione di trasferimenti immobiliari è estranea al perimetro applicativo dell’accordo di negoziazione assistita ex art. 6 del d.l. n. 132/2014 e che dunque dovrebbero essere rispettati i requisiti formali del titolo prescritti dagli artt. 2657 e 2658 c.c. per i trasferimenti immobiliari, che prescrivono l’autentica notarile.

In merito al parallelo tra accordo di separazione in regime di negoziazione assistita e i provvedimenti giurisdizionali che omologano la separazione consensuale, l’Agenzia delle Entrate precisa che ove in sede di separazione i coniugi intendano provvedere a trasferimenti immobiliari, il titolo idoneo per la trascrizione è il verbale d’udienza, sottoscritto dai coniugi, dal giudice e dal cancelliere, e non il provvedimento giurisdizionale.

Il trasferimento immobiliare, infatti, avviene in forza dell’accordo delle parti contenuto nel verbale d’udienza e non del provvedimento giurisdizionale, che costituisce una semplice presa d’atto degli accordi raggiunti dalle parti.

Ove le parti di un accordo di separazione concluso in regime di negoziazione assistita intendano compiere atti traslativi di diritti reali immobiliari, dovrebbe dunque trovare applicazione la norma generale di cui all’art. 5 del d.l. n. 132/2014, che ai fini della trascrizione esige che “la sottoscrizione del processo verbale di accordo” sia “autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

L’Agenzia delle Entrate, infine, evidenzia che la questione di legittimità costituzionale prospettata dalle parti non potrebbe trovare ingresso in questa sede, in quanto il procedimento ex art. 2674-bis c.c. e art. 113-ter disp. att. c.c. avrebbe natura amministrativa e non giurisdizionale.

Il Pubblico Ministero, a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono stati regolarmente notificati, non ha concluso.

Preliminarmente, appare opportuno riportare le norme rilevanti, iniziando da quelle in materia di negoziazione assistita.

L’art. 5 del d.l. n. 132/2014 detta una norma generale, valevole per ogni accordo di negoziazione assistita, prevedendo che esso debba essere “sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono” (comma 1) ed, inoltre, che “gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico” (comma 2).

Inoltre, “se con l’accordo le parti concludono contratti o compiono uno degli altri atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” (comma 3).

L’art. 6 del d.l. n. 132/2014 disciplina, invece, una specie particolare dell’accordo di negoziazione assistita, che si presenta quando esso abbia ad oggetto “una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili di matrimonio, di scioglimento del matrimonio … di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

In questo caso è previsto un passaggio presso il Procuratore della Repubblica, che interviene con un’autorizzazione preventiva alla stipula dell’accordo o un “nullaosta” successivo, a seconda che vi siano o meno figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti (comma 2).

Il comma 3 di questa disposizione prevede che “l’accordo raggiunto … produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono … i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili di matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.

Inoltre, “nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”.

Infine, “l’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dello stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5” e quindi della “autografia delle firme” e della “conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico”.

In secondo luogo, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 2657 c.c., “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente” e che ai sensi dell’art. 2658 c.c. “la parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l’originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio”, essendo sufficiente, in quest’ultimo caso, “la presentazione di una copia autenticata [della scrittura privata] dall’archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall’articolo precedente”.

Infine, vanno richiamati l’art. 2699 c.c., che definisce “l’atto pubblico” come “il documento redatto, con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato” e l’art. 2703 c.c., da cui si ricava il concetto di scrittura privata autenticata, che è quella nella quale vi è “l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza”, previo accertamento dell’identità del sottoscrittore.

La fattispecie in esame presenta una peculiarità, in quanto vi è un accordo di negoziazione assistita concluso al fine di addivenire ad una separazione consensuale dei coniugi che presenta un contenuto ulteriore, ossia un trasferimento immobiliare.

I reclamanti, come si è avuto modo di vedere, sostengono che esso possa essere trascritto anche in assenza dell’autentica notarile, in quanto sarebbe sufficiente la certificazione dell’autenticità delle sottoscrizioni compiuta dagli avvocati dei coniugi che intendono separarsi o divorziare.

Tale ricostruzione, tuttavia, non è condivisibile sul piano sistematico e teleologico, in quanto l’art. 6, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 132/2014 prevede sì che gli avvocati debbano certificare l’autenticità delle sottoscrizioni dei coniugi, ma ai fini delle trascrizioni e delle annotazioni da compiersi nei registri dello stato civile.

La certificazione degli avvocati dei coniugi, dunque, è strumentale non già alla trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita nei registri immobiliari, ma alla trascrizione del medesimo nell’archivio dello stato civile (art. 63, comma 2, lett. h-bis, del D.P.R. n. 396/2000) e all’annotazione dello stesso a margine dell’atto di nascita (art. 49, lett. g-bis, del D.P.R. n. 396/2000) e dell’atto di matrimonio (art. 69, lett. d-bis, del D.P.R. n. 396/2000).

È ben vero che l’art. 6 del d.l. n. 132/2014 non contiene una norma analoga a quella dettata dall’art. 5, comma 3, del medesimo d.l., ma il silenzio del legislatore non è giustificato dall’intenzione di attribuire agli avvocati un potere di certificazione delle firme anche ai fini della trascrizione dell’atto nei registri immobiliari, ma dal fatto che la cessione di diritti reali immobiliari esula dal contenuto tipico dell’accordo di negoziazione assistita preordinato alla separazione consensuale o al divorzio.

Il contenuto tipico di quest’ultimo, infatti, sarà quello dei provvedimenti tipici in materia di separazione e divorzio e quindi la sussistenza dei presupposti per l’applicazione di tali istituti, l’addebitabilità della separazione, l’assegno di mantenimento o divorzile, il regime di affidamento e di visita dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e l’assegno di mantenimento dei figli.

Ove i coniugi intendano aggiungere delle pattuizioni che esulano da tale contenuto tipico, come ad es. trasferimenti immobiliari o la regolamentazione dei rapporti derivanti dallo scioglimento della comunione legale, sarà necessario rispettare le forme prescritte per tali negozi dalla normativa civilistica, sia ad substantiam, sia ai fini della trascrizione.

Di conseguenza, non potrà che farsi applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del d.l. n. 132/2014, che detta una normativa generale applicabile a tutti gli accordi di negoziazione assistita, e quindi anche a quelli preordinati alla separazione o al divorzio dei coniugi.

È questa, invero, la normativa a cui occorre far riferimento per gli aspetti non regolati espressamente dall’art. 6 del d.l. n. 132/2014, e quindi anche per la trascrizione dell’accordo di negoziazione assistita nei registri immobiliari.

Sotto questo profilo, come si è visto, il citato art. 5, al comma 3, prescrive che ai fini della trascrizione sia necessaria l’autenticazione della sottoscrizione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, e che quindi non sia sufficiente la certificazione dell’autenticità delle sottoscrizioni compiuta dai difensori delle parti ai sensi del comma 2 dell’art. 5.

Questo, d’altronde, è perfettamente coerente con quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 2657 e 2703 c.c., da cui emerge che le scritture private sono titolo per la trascrizione soltanto qualora vi sia l’attestazione da parte di un pubblico ufficiale che le sottoscrizioni sono state apposte alla sua presenza e previo accertamento dell’identità del sottoscrittore oppure qualora sia accertata giudizialmente l’autenticità della sottoscrizione.

Il pubblico ufficiale autorizzato ad attestare l’autenticità delle sottoscrizioni è il notaio, che gode, come noto, di un potere generale in tal senso, mentre l’avvocato ha il potere di procedere all’autentica della sottoscrizione esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Un esempio in tal senso può essere la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura alle liti, ma non certo quella dell’accordo di negoziazione assistita, come si desume dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 5 del d.l. n. 132/2014, che sopra si sono riportati.

I reclamanti sostengono che l’accordo di separazione concluso in sede negoziazione assistita che contiene un trasferimento immobiliare potrebbe essere trascritto anche in assenza di autentica notarile in virtù dell’equiparazione tra l’accordo di negoziazione assistita e i provvedimenti giurisdizionali di separazione e divorzio prevista dall’art. 6, comma 3, primo periodo, del d.l. n. 132/2014.

In particolare, essi affermano che se tali provvedimenti giurisdizionali possono essere trascritti indipendentemente dall’autentica notarile, allora altrettanto deve valere per l’accordo di negoziazione assistita, che ad essi è equiparato.

Tale ricostruzione non è condivisibile, in quanto l’equiparazione in questione concerne esclusivamente i contenuti tipici dei provvedimenti giurisdizionali di divorzio e di separazione, di cui si è fatto cenno in precedenza; non riguarda, invece, quelle pattuizioni che esulano da tale contenuto tipico, che certamente le parti possono stipulare a latere ed inserire nei verbali d’udienza, ma di cui il Tribunale si limita a prendere atto, senza statuire alcunché.

Va precisato, invero, che nel caso in cui i coniugi, in sede di separazione consensuale, prevedano un trasferimento immobiliare, il titolo per la trascrizione non è il provvedimento giurisdizionale di omologa della separazione, ma il verbale di udienza in cui è inserita tale pattuizione, il quale è un atto pubblico, in quanto redatto da un pubblico ufficiale (cancelliere), e pertanto idoneo alla trascrizione ex art. 2657 c.c.; il decreto di omologa, invece, è solo una mera condizione di efficacia di tale pattuizione.

In questo caso, dunque, la fonte del trasferimento immobiliare che deve essere trascritta non è un provvedimento giurisdizionale, ma un negozio giuridico contenuto in un atto pubblico, rispetto al quale il provvedimento dell’Autorità giudiziaria è una mera condizione di efficacia, come anche chiarito dalla sentenza n. 4306/1997 della Corte di Cassazione.

Secondo tale pronuncia, l’accordo di separazione consensuale “in quanto inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice a norma dell'art. 126 c.p.c. e diretto a far fede di ciò che in esso è attestato, deve ritenersi assuma la forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2699 cod. civ. costituendo, in quanto tale – dopo l’omologazione che lo rende efficace – titolo per la trascrizione, a norma dell'art. 2657 cod. civ., ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari”.

Né, infine, è possibile immaginare un parallelismo tra il verbale d’udienza che contiene il trasferimento immobiliare e l’accordo di negoziazione assistita, dal momento che il primo è un atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale, mentre il secondo è una scrittura privata, in relazione alla quale la legge prevede un potere dell’avvocato di certificazione dell’autenticità delle firme che però è circoscritto, attenendo – come si è visto – alla sola trascrizione e annotazione dell’atto nei registri dello stato civile.

Per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale sollevata dai reclamanti, la stessa è inammissibile, in quanto il procedimento ex art. 2674-bis c.c. e art. 113-ter disp. att. c.c. non ha natura giurisdizionale, ma amministrativa, come chiarito dalla sentenza n. 47/2011 della Corte costituzionale.

In tal sede, una questione di legittimità costituzionale sollevata in un procedimento di reclamo avverso la trascrizione con riserva è stata appunto dichiarata inammissibile “per difetto di legittimazione del remittente”.

Invero, “ai sensi dell’articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le questioni incidentali di costituzionalità possono essere sollevate dal giudice esclusivamente nel corso di un procedimento avente carattere giurisdizionale, del quale egli sia investito e, non essendo sufficiente il solo requisito soggettivo (intervento di un giudice), occorre, altresì, che l’attività applicativa della legge da parte del giudice sia caratterizzata da entrambi i requisiti dell’obiettività e della definitività, nel senso dell’idoneità (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l’assunzione di un’efficacia analoga a quella del giudicato”.

Diversamente, «il procedimento originato dal “reclamo” proposto al Tribunale a seguito della trascrizione con riserva per conservare gli effetti della formalità (articoli 2674-bis cod. civ. e 113-ter disp. att. cod. civ.) ha – analogamente a quello per l’iscrizione di un periodico nel registro della stampa, ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (ordinanza n. 170 del 2005) – natura amministrativa e si svolge, secondo la giurisprudenza di legittimità, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l’interessato possa ottenere, in via provvisoria, l’attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull’effettuazione della pubblicità rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso (Cass. 30 marzo 2005, n. 6675). Si tratta, in sostanza di un procedimento che non comporta esplicazione di attività giurisdizionale, in quanto ha ad oggetto il regolamento, secondo legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare attraverso un controllo sull’operato del Conservatore; il provvedimento che lo conclude non è suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti interessate adire la normale via contenziosa per ottenere una pronuncia sull’esistenza del loro diritto (Cass. 5 maggio 1998, n. 4523)» (cfr. Corte cost. n. 47/2011 e, in senso conforme, anche ordinanza n. 6/2012).

Il reclamo, dunque, è infondato e va respinto.

La peculiare natura del procedimento in esame esclude la necessità di statuire sulle spese di lite.

P.Q.M.

rigetta il reclamo.

Venezia, 21.11.2017

Il Presidente

Dott.ssa Lina Tosi