Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19634 - pubb. 09/05/2018

Sottoscrizione indiscriminata di clausole vessatorie e tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore

Tribunale Reggio Emilia, 24 Aprile 2018. Est. Morlini.


Clausole vessatorie - Richiamo cumulativo tutte o gran parte condizioni generali contratto comprese quelle non vessatorie - Sottoscrizione apposta sotto loro elencazione - Sufficienza ai fini della specifica approvazione delle clausole vessatorie comprese nell’elencazione - Esclusione - Fondamento. Art. 1341 c.c.



Non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’articolo 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3859/2016

 

omissis

FATTO

La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto dalla Banca C. s.p.a. nei confronti di R. D. e figli s.r.l., L. Caterina e R. Armando, nelle loro rispettive qualità di debitore principale e fideiussori, per il pagamento dello scoperto di un conto corrente.

Avverso l’ingiunzione hanno proposto la presente opposizione gli intimati, eccependo in sequenza la litispendenza rispetto al giudizio da loro stessi in precedenza instaurato davanti al Tribunale di Agrigento, di accertamento negativo dell’esistenza di un loro debito nei confronti della banca; l’incompetenza territoriale del giudice adito, stante la nullità della clausola vessatoria di cui all’articolo 26 del contratto, indicante la competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia, in quanto non ritualmente approvata specificamente per iscritto; in ogni caso, l’insussistenza nel merito del credito vantato, stante l’invalidità del contratto e l’illegittimità del conteggio in ragione della presenza di usura, anatocismo vietato, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite.

Costituendosi in giudizio, ha resistito il C., argomentando che rispetto alla controversia promossa davanti al Tribunale di Agrigento non vi è litispendenza, ma solo continenza; che pertanto, ai sensi dell’articolo 39 c.p.c., il principio della prevenzione si applica solo se il giudice precedentemente adito sia competente anche per la causa proposta successivamente; che nel caso di specie ciò non è, atteso che il Tribunale di Agrigento non è competente a decidere la presente controversia, stante la disposizione dell’articolo 26 del contratto inter partes, clausola da ritenersi validamente approvata per iscritto.

In corso di causa, gli opponenti hanno prodotto l’ordinanza con la quale il Tribunale di Agrigento ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa del C., e la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla banca in relazione a tale ordinanza.

Esperita senza successo la mediazione ordinata dal giudice allora procedente, la controversia è stata ritenuta da questo giudice, nel frattempo nominato istruttore, matura per la decisione senza bisogno di dar corso all’istruttoria richiesta dalle parti.

 

DIRITTO

a) La prima tematica sulla quale occorre statuire, in base all’ordine delle questioni previsto dall’articolo 276 comma 2 c.p.c., è quella pregiudiziale di rito relativa all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.

In particolare, gli attori deducono che la clausola contrattuale con la quale viene statuito come foro esclusivo quello di Reggio Emilia ed utilizzata dalla Banca per agire in via monitoria presso l’intestato tribunale, deve ritenersi invalida; e l’invalidità deriva dal fatto che trattasi di clausola, pacificamente vessatoria, specificamente approvata ai sensi dell’articolo 1341 comma 2 c.c., ma approvata unitamente a molteplici altre clausole, molte delle quali in realtà non vessatorie, ciò che rende l’approvazione inidonea.

Tanto premesso, l’eccezione deve ritenersi fondata.

Infatti, è ben vero che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, non occorre sottoscrivere ciascuna clausola vessatoria, bastando un’apposita dichiarazione che raggruppi tutte le clausole singolarmente richiamate.

Ma è altrettanto vero che, sempre con orientamento pacifico ed incontrastato, che questo Tribunale condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, la Suprema Corte ha chiarito che non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e quindi la loro sottoscrizione indiscriminata, poiché con tale modalità non è garantita l’attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto ricompresa tra le altre richiamate: trattasi infatti di una modalità di approvazione della clausola vessatoria tale da rendere oggettivamente difficoltosa la percezione della stessa, giacché la genericità di tale riferimento priva l’approvazione della specificità richiesta dall’art. 1341 c.c., in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. n. 9492/2012, Cass. n. 2970/2012, Cass. n. 24262/2008, Cass. n. 5733/2008, Cass. n. 7748/2007, Cass. n. 4452/2006, Cass. n. 13890/2005, Cass. n. 2719/2005, Cass. n. 18680/2003, Cass. n. 6510/2001, Cass. n. 2849/1998).

Ciò è esattamente quanto accaduto nel caso concreto, atteso che il modulo unilateralmente predisposto dalla banca prevede la specifica approvazione per iscritto di ben 16 clausole, molte delle quali sicuramente non vessatorie (cfr., tra le più evidenti, art. 1 in tema di revoca e modificazione di rappresentanza; art. 2 in tema di comunicazioni al correntista; art. 7 in tema di accreditamento sul conto corrente; articolo 24 in tema di condizioni regolati l’apertura di credito; art. 28 in tema di conto corrente senza spese).

Né è pertinente, ai fini che qui occupa, la sentenza depositata all’odierna udienza dalla difesa di parte opposta, relativa ad una vicenda in cui parte processuale era lo stesso Credem ed ove è stata stabilita la competenza del Tribunale di Reggio Emilia: infatti, la semplice lettura del provvedimento comprova che in quella sede non è in alcun modo stato affrontato o vagliato il principio per cui è invece qui causa, e cioè gli effetto di una contestuale approvazione di più clausole, anche non vessatorie.

Pertanto ed in conclusione sul punto, la clausola che sancisce la esclusiva competenza del Tribunale di Reggio Emilia deve ritenersi nulla in quanto clausola vessatoria non ritualmente approvata per iscritto.

b) Il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emanato dal giudice incompetente, deve quindi essere dichiarato nullo, e ciò deve essere fatto con sentenza e non con ordinanza ex art. 279 c.p.c., proprio perché la decisione non riguarda solo la competenza, ma anche la nullità del decreto (Cass. n. 14594/2012).

La controversia, previa indicazione del Tribunale di Agrigento quale giudice competente ai sensi degli articoli 18 e 20 c.p.c., potrà quindi eventualmente essere riassunta davanti a tale giudice nel termine di cui a dispositivo, con la precisazione che, in caso di riassunzione, trasmigrerà al giudice ad quem la controversia intesa non già come causa di opposizione a decreto ingiuntivo, che più non esiste, bensì come ordinario giudizio di cognizione concernente l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. n. 20936/2016, Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 21297/2004).

All’evidenza, restano assorbiti in questa sede tutti gli ulteriori profili dedotti dagli opponenti relativamente alla litispendenza o continenza, nonché al merito.

c) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta opposta ed a favore della vittoriosa parte attrice opponente, tenendo a mente un valore ricompreso tra i minimi ed i medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.

 

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

·         dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 1026/2016, emesso dal Tribunale di Reggio Emilia 13-14/4/2016;

·         dichiara la propria incompetenza, per essere competente il Tribunale di Agrigento;

·         fissa in tre mesi il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Agrigento

·         condanna C. s.p.a. a rifondere a R. D. e figli s.r.l., L. Caterina e R. Armando, in solido fra loro, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 286,5 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.

Reggio Emilia, 24/4/2018

Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini