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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19648 - pubb. 11/05/2018.

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della cd. 'prima casa' vanno riconosciute anche al soggetto che, pur non essendo parte del contratto, abbia acquistato il diritto reale


Commissione tributaria provinciale di Rimini, 27 Marzo 2018. Est. Matranga.

Beneficio cd. prima casa – Abitazioni non di lusso – Stipulazione in favore di terzo ex art. 1411 c.c. – Agevolazione fiscale – Sussistenza – Intervento in atto del terzo beneficiario – Necessità


Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della cd. “prima casa” vanno riconosciute anche al soggetto che, pur non essendo parte del contratto, abbia acquistato il diritto reale e quindi, in relazione al contratto in favore di terzo ex art. 1411 c.c., anche al terzo beneficiario del contratto di compravendita di una casa di abitazione non di lusso, a condizione che lo stesso sia intervenuto in fase di stipulazione dell’accordo e abbia reso all’interno del contratto le dichiarazioni richieste dalla legge.

Va dunque annullato l’avviso di liquidazione della maggior imposta osservando che le disposizioni contenute nella nota 2 bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986, che disciplinano le agevolazioni fiscali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso – cd. agevolazioni per l’acquisto della prima casa – operano specifico riferimento alla figura (sostanziale) dell’acquirente, e non alla formale parte contrattuale.

(Fattispecie in cui il terzo beneficiario dell’acquisto immobiliare era intervenuto alla stipulazione notarile del contratto di compravendita dichiarando di voler profittare della pattuizione in proprio favore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1411 c.c., e chiedendo contestualmente l’applicazione delle agevolazioni fiscali cd. prima casa). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni, Mancini & Riccio
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