Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19753 - pubb. 25/05/2018

Applicabilità diretta in Italia della misura del kafalah disposta da tribunale algerino

Tribunale Mantova, 10 Maggio 2018. Est. Alessandra Venturini.


Kafalah – Applicabilità diretta in Italia di tale misura stabilita da tribunale algerino ex artt. 65 e 66 della legge n. 218/1995 – Ammissibilità – Apertura di tutela in Italia – Esclusione



Poiché al provvedimento di kafalah -istituto contemplato dall'art. 20 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo nonché dagli artt. 3, lett. e), e 33 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 e consistente in un affido in virtù del quale un soggetto detto “kafil” s'impegna a curare, educare e mantenere il minore detto “makfoul”, come se fosse proprio figlio, sino al raggiungimento della maggiore età, senza tuttavia che il makfoul entri giuridicamente a far parte della famiglia del kafil- emesso da un tribunale dello stato di Algeria deve riconoscersi piena e diretta efficacia nel nostro ordinamento ai sensi degli artt. 65 e 66 l. n. 218/95 e tenuto conto del fatto che l’art. 121 del Codice di Famiglia dell’Algeria (di cui alla legge n. 11 del 9 giugno 1984) prevede espressamente che “L’affidamento legale conferisce al beneficiario la tutela legale e gli da diritto alle medesime prestazioni famigliari e scolastiche di un bambino legittimo”, non deve essere disposta l’apertura della tutela, avendo la minore in Italia, per effetto del provvedimento in questione, un legale rappresentante. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE PRIMA

Il Giudice Tutelare

Vista la relazione trasmessa dal Servizio Tutela Minori del Comune di O. in data 4.05.2018, con cui è stata segnalata la situazione della “minore straniera non accompagnata” K. G., nata il 10.11.2013 a K. (Algeria), attualmente collocata presso K. R. e B. V., residenti in O. (MN) via S. B. n. 21, con richiesta di affidamento agli stessi della minore e di nomina di K. R. quale tutore;

premesso che, come risulta dalla relazione del Servizio, la minore, nel paese di origine, è stata istituzionalizzata sin dalla nascita, in quanto abbandonata dalla madre appena quindicenne;

che con “Atto di affidamento” emesso dal Tribunale di Khenchela (Algeria) in data 22/12/2016, la signora K. R. è stata nominata “affidataria” della minore H. G. F., nata il 10.11.2013 a K., e con successivo decreto dello stesso Tribunale in data 10/09/2017, su richiesta dell’affidataria, il cognome della minore è stato sostituito con il cognome “K.”;

che l’affidataria, cittadina italiana e coniugata con B. V., è quindi rientrata in Italia con la minore il 27.01.2018, che da allora vive con la coppia presso la loro abitazione in O. (MN), via S. B. n. 21;

che vivendo la minore in Italia, il Servizio ha quindi richiesto che il Tribunale per i minorenni “possa acquisire la documentazione ed esprimersi in merito alla condizione di affidamento della minore” e proposto la nomina di K. R. quale tutore della minore;

rilevato che: la minore è stata affidata a K. R. con provvedimento giurisdizionale, emesso dal Tribunale di Khenchela ai sensi degli art. 116-122 del Codice della famiglia, che disciplina l’istituto dell’ “affidamento legale (Kafala)”;

che negli ordinamenti islamici, stante il divieto di adozione e il precetto che fa obbligo di aiutare i bisognosi e gli orfani, la “kafalah” costituisce l'unico strumento a protezione dei minori che si trovano in uno stato di abbandono; che tale istituto è riconosciuto da fonti di diritto internazionale, in particolare dall'art. 20 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, quale forma di “protezione sostitutiva” dei minori privati del loro ambiente familiare, e dagli artt. 3, lett. e), e 33 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione del minore, ratificata dall’Italia e resa esecutiva con l. n. 101/15;

che la “kafalah”, anche se diversamente disciplinata nei paesi di diritto islamico (e che può avere fonte sia “convenzionale” che in un provvedimento giudiziario), consiste in un affido in virtù del quale un soggetto (“kafil”), s'impegna a curare, educare e mantenere il minore (“makfoul”), come se fosse proprio figlio, sino al raggiungimento della maggiore età, senza tuttavia che il makfoul entri giuridicamente a far parte della famiglia del kafil;

che la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in merito, statuendo che sia la kafalah “pubblicistica” che la kafalah “negoziale” costituiscono presupposto giuridico del diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi della normativa in materia di libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari (Cass. Civ. SS.UU. n. 21108/13, Cass. Civ. n. 1843/15 e Cass. Civ. n. 28154/17), includendo anche il minore affidato in base a tale istituto fra i familiari aventi diritto all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale;

rilevato pertanto che, nel caso in esame, al provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale di Khenchela, debba riconoscersi piena e diretta efficacia nel nostro ordinamento, ai sensi degli artt. 65 e 66 l. n. 218/95, e della normativa internazionale sopra citata;

che, in particolare, per quanto attiene alla tutela della minore, l’art. 121 del Codice di Famiglia dell’Algeria (legge n. 11 del 9 giugno 1984), prevede espressamente che “L’affidamento legale conferisce al beneficiario la tutela legale e gli da diritto alle medesime prestazioni famigliari e scolastiche di un bambino legittimo”;

ritenuto pertanto che non vi è luogo a provvedere in ordine alla richiesta di nomina di un tutore, ex artt. 343 e ss. c.c., in favore della minore K. G., essendo già attribuita all’affidataria, K. R., la “tutela legale” e quindi la rappresentanza legale della stessa, in forza dell’”Atto di affidamento” emesso dal Tribunale di Khenchela (Algeria) in data 22/12/2016, avente diretta efficacia in Italia, e della legge algerina applicabile;

 

PQM

Visti gli artt. 343 e ss. c.c.

DICHIARA

Non luogo a provvedere in ordine alla apertura della tutela ed alla nomina di tutore in favore della minore K. G., nata il 10.11.2013 a K. (Algeria), avendo sulla stessa tutela legale, quale affidataria nominata dal Tribunale di K. (Algeria) con provvedimento in data 22/12/2016, K. R., nata l’1.03.1963, residente in O. (MN) via S. B. n. 21.

Si comunichi al Servizio Tutela Minori di Ostiglia (MN) e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia.

Mantova, 10.05.2018

Il Giudice Tutelare

Dott.ssa Alessandra Venturini