Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19817 - pubb. 31/05/2018

Nel calcolo del TEG non si sommano tasso compensativo e tasso moratorio

Tribunale Torino, 02 Marzo 2018. Est. Di Capua.


Contratti bancari – Mutuo – Usura – Calcolo del TEG – Sommatoria di tasso compensativo e tasso di mora – Esclusione



Il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale. Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Dunque il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo e pertanto è escluso che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell’usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


IL TRIBUNALE DI TORINO

in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 

avente per oggetto: mutuo c.d. “alla francese” - usura - anaticismo;

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice (a verbale di udienza in data 22.11.2017 ed in atto di citazione):

In via preliminare: respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti, previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente percepito dalla banca convenuta e la eventuale maggior somma dovuta;

previa autorizzazione alla sospensione dei pagamenti delle rate relativa al mutuo de quo”.

Nel merito:

a) accertare che l’istituto di credito abbia pattuito in contratto l’applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;

b) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca nel contratto oggetto di causa;

c) dichiarare conseguentemente il contratto de quo gratuito ai sensi dell’art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell’espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;

d) dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e quindi, le rate a scadere composte del solo capitale;

e) accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all’atto di stipula del contratto di mutuo, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dal mutuatario;

f) accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo, all’atto della stipula, risulti essere pattuito e/o superiore ai tassi soglia/usura in vigore;

g) accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto (ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, di mora, la indicizzazione, il tasso effettivo, l’inesatta indicazione del TAEG, la presenza di una calusola floor) in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 e al TUB;

h) accertare e dichiarare, previo accertamento della natura e qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto oggetto di giudizio (piano di ammortamento c.d. alla francese), l’illegittimità del medesimo per i motivi dedotti in narrativa;

i) accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato, al piano di ammortamento allegato, la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) in violazione dell’art. 1283 c.c.;

l) dichiarare per l’effetto illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all’odierno attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per l’effetto rideterminare il paino di ammortamento con il Tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso Minimo dei Bot e/o con il tasso legale ex art. 1284 c.c.

h) in ogni caso, accertare ed ordinare alla società convenuta, alla luce delle risultanze dell’espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;

In via istruttoria,

ammettersi CTU contabile atta a determinare le somme illegittimamente corrisposte in adempimento del contrato oggetto del presente giudizio, con contestuale ricalcolo delle somme che erano effettivamente dovute.

Con vittoria delle spese e compensi per i quali il procuratore si dichiara antistatario.”

 

Per la parte convenuta (a verbale di udienza in data 22.11.2017 ed in comparsa di costituzione e risposta):

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,

ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese,

nel merito

rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”

 

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa in fatto.

1.1. Con atto di citazione datato 21.07.2016 ritualmente notificato, i signori L. Massimo e Z. Graziella Daniela hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società BANCA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.2. Si è costituita telematicamente la parte convenuta BANCA S.P.A., in persona dell’Avv. Alberto B., depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. All’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.4. All’esito della successiva udienza in data 08.03.2017 il Giudice Istruttore si è riservato sulle istanze delle parti e, con Ordinanza in data 13.03.2017, sciogliendo la predetta riserva:

- ha ritenuto inammissibile e irrilevante la CTU richiesta dalla parte attrice in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.;

- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;

1.5. Infine, all’udienza in data 22.11.2017 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..

 

2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti attrici.

2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, le parti attrici signori L. Massimo e Z. Graziella Daniela hanno reiterato l’istanza di ammissione della CTU contabile atta a determinare le somme illegittimamente corrisposte in adempimento del contrato oggetto del presente giudizio, con contestuale ricalcolo delle somme che erano effettivamente dovute.

L’istanza non può trovare accoglimento.

2.2. Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 13.03.2017, la CTU richiesta dalle parti attrici risulta inammissibile e irrilevante, tenuto conto che:

·         l’ammortamento c.d. alla “francese” non determina alcun anatocismo vietato ai sensi dell’art. 1283 c.c., poiché l’interesse viene calcolato sul solo capitale a scadere;

·         la parte attrice attribuisce rilievo decisivo agli interessi moratori ai fini della verifica di usura; decisiva è, per contro, la considerazione che nessun interesse moratorio è mai stato applicato;

·         il contratto non prevede alcuna sommatoria tra l’interesse moratorio quello corrispettivo;

·         la CTU sarebbe dunque chiamata ad uno scrutinio di usura ed anatocismo sulla base di assunti in radice fallaci e che mai potrebbero giungere a corroborare le pretese attoree, incerte nel quantum, ma non condivisibili nell’an.

Inoltre, a conferma dell’irrilevanza della CTU si rinvia a quanto si dirà infra trattando del merito.

 

3. Sulle domande di merito proposte dalle parti attrici.

3.1. Come si è detto, le parti attrici signori L. Massimo e Z. Graziella Daniela hanno chiesto, nel merito:

- previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente percepito dalla banca convenuta e la eventuale maggior somma dovuta;

- previa autorizzazione alla sospensione dei pagamenti delle rate relativa al mutuo de quo;

a) di accertare che l’istituto di credito abbia pattuito in contratto l’applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;

b) di accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca nel contratto oggetto di causa;

c) di dichiarare conseguentemente il contratto de quo gratuito ai sensi dell’art. 1815, c. 2, c.c., per la pattuizione di tassi usurari e pertanto di accertare ed ordinare alla banca convenuta, alla luce delle risultanze dell’espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;

d) di dichiarare dovuta la restituzione del solo capitale prestato e quindi, le rate a scadere composte del solo capitale;

e) di accertare tutte le spese, gli oneri e le commissioni sostenute all’atto di stipula del contratto di mutuo, voci che devono essere ricomprese nel calcolo del tasso effettivo sostenuto dal mutuatario;

f) di accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo, all’atto della stipula, risulti essere pattuito e/o superiore ai tassi soglia/usura in vigore;

g) di accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, totale o parziale, delle clausole relative ai tassi contenute nel contratto (ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, di mora, la indicizzazione, il tasso effettivo, l’inesatta indicazione del TAEG, la presenza di una calusola floor) in quanto clausole indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 e al TUB;

h) di accertare e dichiarare, previo accertamento della natura e qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto oggetto di giudizio (piano di ammortamento c.d. alla francese), l’illegittimità del medesimo per i motivi dedotti;

i) di accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato, al piano di ammortamento allegato, la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) in violazione dell’art. 1283 c.c.;

l) di dichiarare per l’effetto illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca all’odierno attore durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa e per l’effetto rideterminare il piano di ammortamento con il Tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso Minimo dei Bot e/o con il tasso legale ex art. 1284 c.c.

h) in ogni caso, di accertare ed ordinare alla società convenuta, alla luce delle risultanze dell’espletanda istruttoria, la ripetizione delle somme indebitamente percepite quali corrispettivo del prestito, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.

Le suddette domande non risultano fondate.

3.2. Invero, a sostegno delle predette domande le parti attrici hanno dedotto, in particolare:

- di aver stipulato un contratto di mutuo in data “22.04.2005” [rectius, in realtà in data. 20.09.2007] con la banca BANCA S.p.A. per l’importo di Euro 150.000,00, il quale prevede un piano di ammortamento di 360 rate mensili;

- di aver fatto redigere delle perizie econometriche dal Dott. C. Alessandro, nonché dall’Avv. M. Massimo, dalle emergerebbe l’usurarietà del contratto de quo, atteso il superamento del tasso soglia relativamente agli interessi moratori, con la conseguenza che, se non sono dovute competenze (interessi commissioni e spese) sul contratto de quo (perché usurario) quelle che la banca ha trattenuto non solo dovrebbero essere restituite ma su tale importo tempo per tempo, non dovrebbero calcolarsi gli interessi;

- che gli interessi di mora concorrerebbero nella formazione del TEG del contratto di mutuo;

- che il piano di ammortamento del mutuo consentirebbe la capitalizzazione composta degli interessi in violazione della legge e, inoltre, violerebbe l’art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione ovvero incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato ed incerto.

3.3. È documentalmente provato che, con rogito Notaio Francesco P. di Torino, in data 20 settembre 2007, rep. n. 56177 – racc. n. 30217, i signori L. Massimo e Z. Graziella Daniela, in qualità di mutuatari, stipulavano con la banca con BANCA S.p.A. il contratto di mutuo fondiario contraddistinto dal n. 0600050758056, che prevedeva, in particolare (cfr. doc. 1 della parte attrice e doc. 2 della parte convenuta):

- l’erogazione della somma di Euro 150.000,00, che i signori L. Massimo e Z. Graziella Daniela si impegnavano a rimborsare mediante la corresponsione di 360 rate mensili posticipate, fisse e costanti1, comprensive di una quota di ammortamento del capitale e dei relativi interessi;

- la misura degli interessi al tasso nominale annuo del 5,95%;

- la misura del tasso di mora calcolato al tasso nominale annuo pari al tasso, pro-tempore vigente durante la mora, per le operazioni di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea (pari, alla data della stipula, al 5%), maggiorato di 3,50 punti percentuali annui;

- la misura dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) pari, alla data di stipula, al 6,179% annuo.

Era parte integrante del contratto, un “Documento di sintesi”, ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003, il quale riportava, in particolare, le condizioni economiche concordate tra le parti2.

Risulta pacifico in causa che il pagamento delle rate del mutuo, tuttora in corso, è sempre avvenuto regolarmente da parte dei mutuatari signori L. Massimo e Z. Graziella Daniela, i quali non hanno mai corrisposto interessi moratori3.

3.4. Le parti attrici hanno eccepito la pattuizione di interessi usurari, in quanto superiori al tasso soglia risulta del tutto infondata, riferendo, in particolare:

- che, sulla base delle perizie econometriche redatte dal Dott. C. Alessandro, nonché dall’Avv. M. Massimo (prodotte dalle parti attrici sub doc. 2), in occasione della stipulazione del contratto di mutuo la banca BANCA S.p.A. avrebbe pattuito un interesse corrispettivo pari al 5,95% ed un interesse di mora pari all’8,50%;

- che alla data della contrattazione il tasso soglia era dell’8,87%;

- che, pertanto, il contratto in oggetto sarebbe da ritenersi a titolo gratuito, ex art. 1815, secondo comma, c.c. e la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari sarebbe nulla, con conseguente diritto di ripetizione di quanto corrisposto per interessi e con obbligo restitutorio per il futuro, da parte dei clienti, delle sole quote di capitale.

La suddetta eccezione risulta del tutto infondata.

3.4.1. In primo luogo, infatti, si deve osservare che, com’è stato più volte rilevato, per la stessa struttura del contratto di mutuo, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale (cfr. in tal senso: Tribunale Torino 17 settembre 2014 e Tribunale Torino 20 giugno 2015 in su Il caso.it ed in dirittobancario.it).

Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).

Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro; detto altrimenti, il mutuatario può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.

Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell’usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi.

Sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Velletri 19 dicembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 20 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Sondrio 02 novembre 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Milano 16 febbraio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Siracusa sez. II, 10 febbraio 2017, n. 235 in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n. 10450 in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Monza 02 luglio 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Varese 27 aprile 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Savona 10 marzo 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Milano 08 marzo 2016 in www.ilcaso.it; Tribunale Monza sez. I, 13 gennaio 2015, n. 94; Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it.4

3.4.2. Inoltre, si deve osservare che, al fine del calcolo dell’effettiva usurarietà di un tasso è necessario che esso sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l’applicabilità e che abbia avuto un impatto effettivo sul costo del credito (cfr. sul punto: Tribunale Torino, sez. I, 28 settembre 2017, n. 4555 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Brescia sez. II, 08 giugno 2017, n. 1828 in Redazione Giuffrè 20175).

Invero, anche aderendo alla tesi secondo cui l’interesse moratorio (e più in generale “ogni altro onere eventuale”) entra nel calcolo del TEG al verificarsi del ritardo nel pagamento della rata (ovvero nel caso in cui si siano verificate le diverse condizioni di contratto cui era subordinata la loro applicabilità), ne consegue comunque, a contrario, l’irrilevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo collegate sì all’erogazione del credito, ma:

·         meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, essendo le stesse subordinate al verificarsi di eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi6;

·         del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati né potranno in seguito verificarsi7.

Nel caso di specie, come si è detto, dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta emerge che non è stata applicata in corso di contratto alcuna mora contrattuale, di modo che la questione dell’eventuale dedotta usurarietà del tasso di mora (a prescindere di ogni altra considerazione) è irrilevante al fine del decidere.

3.4.3. Infine, si deve osservare che, nel caso di specie, né il tasso corrispettivo, né quello moratorio, singolarmente considerati, risultano superiori al tasso soglia per la relativa categoria contrattuale.

Anche l’Indicatore Sintetico di Costo (pari a 6,179%) è ampiamente inferiore al Tasso Soglia (8,865%).

3.5. Come si è accennato, le parti attrici hanno anche eccepito che l’ammortamento c.d. alla francese avrebbe determinato un illegittima capitalizzazione composta degli interessi.

L’eccezione risulta palesemente infondata.

Invero, l’art. 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti ed è questa l’unica fattispecie regolata. In altri termini, si ha “interesse composto”, rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito nel periodo X si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del periodo X+1 e così via.

Per contro, come la giurisprudenza di merito ha ormai chiarito8, il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell’ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale; dal punto di vista del mutuatario, la quota interessi rappresenta il costo per l’uso del denaro mentre la quota capitale rappresenta la somma destinata al rimborso del capitale mutuato. In linea generale - nei contratti di mutuo in cui la restituzione del prestito è fatta in modo graduale nel tempo - il debitore paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.

Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;

- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.

Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando - di rata in rata - un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui - essendo la quota interesse comunque decrescente - la quota capitale è invece crescente).

Laddove il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono:

1) il capitale dato in prestito;

2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;

3) il numero dei periodi di pagamento.

La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell’unica rata costante capace di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.

Ciò posto, va rilevato come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo “alla francese”, infatti, comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.

In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.

Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti (cfr. in tal senso: Tribunale Pescara 10 aprile 2014).

Sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Brescia, 11 ottobre 2017 in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Torino, sez. I, 28 settembre 2017, n. 4555 in www.expartecreditoris.it; Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017 n. 1292, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Monza sez. I, 19 giugno 2017 n. 1911, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Lucca, 18 febbraio 2017 n. 407, in Redazione Giuffrè 2017; Tribunale Pavia 25 gennaio 2017 in www.ilcaso.it; Tribunale Treviso sez. III, 27 ottobre 2016 n. 2646, in Guida al diritto 2017, 10, 64; Tribunale Mantova sez. II, 21 ottobre 2015 n. 985, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Padova sez. II, 05 ottobre 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Padova, 29 maggio 2016, in Redazione Giuffrè 2016; Tribunale Verona sez. III, 24 marzo 2015 n. 758, in Redazione Giuffrè 2015; Tribunale Lucca, 01 ottobre 2014 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it; Tribunale Pescara, 10 aprile 2014, in Redazione Giuffrè 2014; Tribunale Milano, 30 ottobre 2013, in Banca Borsa Titoli di Credito 2015, 1, II, 459.

3.6. Inoltre, le parti attrici hanno anche eccepito che il piano di ammortamento del mutuo violerebbe l’art. 1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione ovvero incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato ed incerto.

Neppure tale eccezione può trovare accoglimento.

Trattasi, infatti, di eccezione del tutto generica e, comunque, infondata, atteso che il piano di ammortamento del mutuo non risulta affetto da indeterminatezza o incertezza.

E’ poi priva di basi logiche una doglianza riferita alla maggiore onerosità dell’ammortamento francese (per rate costanti) rispetto al c.d. ammortamento italiano (per quote di capitale costanti). Vero è che il metodo francese, mantenendo costante nel tempo la rata e quindi l’onere finanziario del debitore, comporta un più lento ammortamento del capitale e quindi ceteris paribus la produzione di maggiori interessi, mentre il metodo italiano, mantenendo costante nel tempo la quota di capitale rimborsata, importa ceteris paribus una maggior onerosità delle prime rate di rimborso.

Può esservi dunque produzione di interessi su interessi scaduti, ossia maturati ed esigibili, nel mutuo ad ammortamento con riguardo agli interessi moratori maturati sulla quota degli interessi corrispettivi compresi nella rata scaduta e rimasta insoluta. Sennonché è da osservare che, tale capitalizzazione è consentita dall’art. 3 della delibera CICR 9.2.2000 in deroga all’art. 1283 c.c. e sempre che sia prevista in contratto, come nel caso di specie10.

3.7. Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi svolti, le predette domande di merito proposte dalle parti attrici devono essere rigettate.

3.8. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

 

4. Sulle spese processuali.

4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., le parti attrici devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro (stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10.03.2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014).

4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione, trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile” (tenuto conto dell’art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia”):

Euro 2.000,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.300,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 1.800,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 3.000,00 per la fase decisionale;

per un totale di Euro 8.100,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

5. Sulla responsabilità aggravata delle parti attrici, ex art. 96 c.p.c.

5.1. A pagina 15 della comparsa di costituzione e risposta, la parte convenuta opposta, vista la mala fede o comunque la colpa grave delle parti attrici nel radicare il presente giudizio, ha proposto istanza di condanna delle stesse al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., come peraltro già avvenuto in casi del tutto analoghi.

5.2. In effetti, nel caso di specie si ravvisano, innanzitutto, i presupposti previsti dal primo comma dell’art. 96 c.p.c., ai sensi del quale:

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.

Le parti attrici, infatti, risultano aver agito in giudizio, se non con mala fede, quanto meno con colpa grave, tenuto conto che, come si è detto, le domande proposte dalle parti attrici erano palesemente infondate.

Inoltre, deve osservarsi che, secondo l’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite, meritevole di essere condiviso, il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere liquidato anche in via equitativa, potendo il Giudice fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un’ingiustificata iniziativa dell’avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, 24 febbraio 2000, n. 1611; cfr. anche Cass. civile, Sez. III, 17 agosto 2011 n. 1748512).

Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha subito un pregiudizio per essere stata costretta a contrastare un’ingiustificata iniziativa delle controparti, non sufficientemente compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso dei compensi del presente giudizio.

5.3. In secondo luogo, tenuto conto di tutti i rilievi svolti nei paragrafi precedenti, si ravvisa anche l’opportunità di applicare il disposto del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., introdotto dalla Legge n. 69/2009, ai sensi del quale: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Come ben chiarito in giurisprudenza, “la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. non richiede la preventiva instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c., essendo posterius e non prius logico della decisione di merito; può essere resa in tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, ed anche nei confronti del terzo chiamato o del terzo intervenuto; introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato; presuppone il requisito della malafede o della colpa grave, come nel caso dell’art. 96, comma 1, c.p.c. È teoricamente possibile la coesistenza di una pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.” (cfr. in tal senso: Tribunale Reggio Emilia, 25 settembre 2012, n. 1569 in Redazione Giuffrè 2012).

Anche secondo l’orientamento della Cassazione, “la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, presuppone l’accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in Giust. civ. Mass. 2012, 11, 1364).

La Cassazione ha poi chiarito che “in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell’art. 96 c.p.c., aggiunto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell’art. 385 c.p.c., che, prima dell’abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari; pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull’importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l’unico limite della ragionevolezza.” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 30 novembre 2012, n. 21570 in Giust. civ. Mass. 2012, 11, 1364: nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito, che aveva condannato il soccombente a pagare una somma non irragionevole in termini assoluti e pari al triplo di quanto liquidato per diritti e onorari).

5.4. Con specifico riguardo ad un caso analogo, può richiamarsi la seguente pronuncia del Tribunale di Torino, già citata in precedenza: “È fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. l’aver sostenuto in giudizio tesi contraddittorie, controproducenti, che ignorano arbitrariamente chiari dati normativi che segnalano la non cumulabilità di interessi moratori e corrispettivi e il diritto della banca a pretendere interessi moratori sulla rata scaduta” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it).

5.5. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, le parti atrici devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale tra loro, al risarcimento del danno in favore di controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che si ritiene equo liquidare nella somma di Euro 2.000,00.

 

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 20791/2016 R.G. promossa dai signori L. Massimo e Z. Graziella Daniela (parti attrici) contro la società BANCA S.P.A., in persona dell’Avv. Alberto B. (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta tutte le domande di merito ed istruttorie proposte dagli attori signori L. Massimo e Z. Graziella Daniela.

2) Dichiara tenuti e condanna gli attori signori L. Massimo e Z. Graziella Daniela, in via solidale tra loro, ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 8.100,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.

3) Dichiara tenuti e condanna gli attori signori L. Massimo e Z. Graziella Daniela, in via solidale tra loro, a corrispondere in favore della parte convenuta la somma di Euro 2.000,00, a titolo di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

Così deciso in Torino, in data 28 febbraio 2018.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sentenza n. 1037/2018, depositata in data 02 marzo 2018

 

 

 

 

 

 

1 Ad eccezione della prima “sulla quale verranno eventualmente conguagliati gli interessi di preammortamento.”

2 Cfr. l’Allegato A al contratto di mutuo.

3 Del resto, tale circostanza risulta documentalmente provata dalle quietanze di pagamento prodotte dalla parte convenuta sub doc. 3).

4 Si richiamano le massime delle citate pronunce:

·         Tribunale Velletri 19 dicembre 2017 in www.ilcaso.it: “Il tasso degli interessi moratori previsti in un contratto di mutuo non può essere sommato a quello degli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura.”

·         Tribunale Sondrio 20 novembre 2017 in www.ilcaso.it: “Deve escludersi la possibilità di procedere a una sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e di quelli moratori, al fine di valutare la pretesa usurarietà degli stessi, in quanto le predette tipologie di interessi sono tra loro differenti per natura e funzione.”

·         Tribunale Sondrio 02 novembre 2017 in www.ilcaso.it: “L’accertamento del superamento del tasso soglia deve essere svolto valutando ciascuna tipologia di interessi separatamente, non già sommando gli interessi corrispettivi agli interessi moratori e ciò per la diversa funzione e natura degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori: i primi costituiscono i frutti civili derivanti dal costo fisiologico del prestito del denaro, i secondi, del tutto eventuali, intervengono nella fase patologica del rapporto, per l’ipotesi di ritardo nell’adempimento e pertanto rivestono una funzione tipicamente sanzionatoria.”

·         Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it: “L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un ‘non tasso’ od un ‘tasso creativo’ in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili.”

·         Tribunale Milano 16 febbraio 2017 in www.ilcaso.it: “Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia d’usura è scorretta la pretesa di sommare tasso corrispettivo e tasso di mora dal momento che gli interessi moratori nel caso di inadempimento si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Ciò anche nel caso in cui il tasso di mora sia determinato applicando una maggiorazione percentuale sull’interesse corrispettivo perché ciò assume rilievo solo sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso.”

·         Tribunale Siracusa sez. II, 10 febbraio 2017, n. 235 in Redazione Giuffrè 2017: “In tema di interessi usurari in un contratto di mutuo, il superamento del tasso soglia per i soli interessi moratori non comporta la nullità dell’intera clausola di interesse, perché, se è vero che anche gli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell’usura, non è possibile accumunare interessi che hanno natura e funzioni diverse: in questo caso, sarà nulla (con riduzione al tasso legale se usura originaria, al tasso soglia in caso di usura sopravvenuta) solo la clausola che prevede gli interessi moratori.”

·         Tribunale Varese 29 novembre 2016 in www.ilcaso.it: “Ai fini del tasso usurario, agli interessi moratori non si sommano né gli interessi corrispettivi, né le spese.”

·         Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n. 10450 in Redazione Giuffrè 2016: “Ai fini della verifica della usurarietà di un contratto di mutuo non è valida la formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori (laddove pattuiti come sostitutivi dei primi e non addizionabili ad essi).”

·         Tribunale Monza 02 luglio 2016 in www.ilcaso.it: “La valutazione dell’usurarietà di un tasso di interesse ai fini dell’applicazione della nullità di cui all’articolo 1815, comma 2, c.c. non va operata sommando aritmeticamente il tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori, trattandosi di categorie di interessi aventi diverse finalità e tra loro alternativi, ma valutando ciascuno di essi singolarmente con riguardo al tasso soglia.”

·         Tribunale Varese 27 aprile 2016 in www.ilcaso.it: “Ai fini del tasso usurario, agli interessi moratori non si sommano né gli interessi corrispettivi, né le spese.”

·         Tribunale Savona 10 marzo 2016 in www.ilcaso.it: “Ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia non può essere effettuata la sommatoria tra gli interessi convenzionalmente pattuiti tra le parti e quelle moratori: la verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie sopra indicate, senza sommarli tra loro, come è stato invece isolatamente sostenuto in qualche pronuncia di merito. La Suprema Corte con la propria sentenza n. 350.2013 ha inteso semplicemente indicare la necessità di accertare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori. In particolare la tesi del cumulo fra interessi moratori e corrispettivi non può essere condivisa in ragione della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi, avendo il tasso di mora una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, con la conseguenza che la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.”

·         Tribunale Milano 08 marzo 2016 in www.ilcaso.it: “Ai fini del confronto tra TEG e tasso soglia d’usura è priva di fondamento l’operazione consistente nel compiere la somma algebrica tra tasso corrispettivo e tasso moratorio che si presentano come entità tra di loro eterogenee, riferite a basi di calcolo differenti. Il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata d’ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza. L’interesse corrispettivo è, per altro, espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello moratorio ha natura risarcitoria dell’inadempimento relativo al pagamento della singola rata.”

·         Tribunale Monza sez. I, 13 gennaio 2015, n. 94: “Non è legittima la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia ex lege n. 108/1996, avuto riguardo alla loro diversa funzione, rappresentando, i primi, il prezzo dell’operazione di mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve nel sinallagma contrattuale mentre, i secondi, il prezzo del ritardo addebitabile al debitore nell’ipotesi in cui il rapporto entri nella sua fase patologica, ossia allorquando la parte mutuataria non corrisponda tempestivamente quanto dovuto per la restituzione del denaro ricevuto in prestito.”

·         Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it: “Costituisce dato lapalissiano che gli interessi corrispettivi si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto. Il tasso di mora dunque sostituisce il tasso corrispettivo – con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora – e pertanto i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro, come maccheronicamente pretende l’attore.”

·         Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it: “È fonte di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. l’aver sostenuto in giudizio tesi contraddittorie, controproducenti, che ignorano arbitrariamente chiari dati normativi che segnalano la non cumulabilità di interessi moratori e corrispettivi e il diritto della banca a pretendere interessi moratori sulla rata scaduta.”).

5 Tribunale Brescia sez. II, 08 giugno 2017, n. 1828 in Redazione Giuffrè 2017: “In tema di mutuo, il TAEG, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia del TAEG non devono essere considerati anche gli interessi moratori. Infatti gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo hanno la funzione di remunerare forfettariamente l’istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono pertanto dovuti nella sola fase patologica del contratto o nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita. Tali interessi quindi non hanno il carattere della corrispettività richiamato dall’art. 644 c.p.”

6 Ne è un esempio tipico proprio l’interesse di mora che, secondo parte della giurisprudenza, potrebbe essere potenzialmente usurario, ma sarebbe comunque inapplicabile se il debitore non ha mai ritardato nel pagare le rate dovute.

7 Ne è un esempio tipico il ritardo nell’adempimento protratto per “n” rate di mutuo che, in astratto, potrebbe determinare il superamento della soglia, ma che non si è verificato né potrà mai verificarsi, perché la banca ha risolto per inadempimento il contratto prima della “n” rata.

Altro esempio tipico di ciò è il c.d. “worst-case scenario”, ove si effettuano i calcoli per la verifica dell’usura nell’ipotesi mai realizzata del funzionamento patologico del contratto un certo numero di giorni.

Altro esempio è la penale di estinzione anticipata che, in astratto, potrebbe risultare usuraria se applicata a brevissima distanza dall’erogazione di credito, ma il cliente non è receduto, preferendo conservare la disponibilità del credito ed eseguire il piano di rimborso.

8 Cfr., tra le tante, Tribunale Benevento 19 novembre 2012; Tribunale Milano 5 maggio 2014; Tribunale Pescara 10 aprile 2014; Tribunale Siena 17 luglio 2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.

9 Si richiamano le massime delle citate pronunce:

·         Tribunale Brescia, 11 ottobre 2017 in Redazione Giuffrè 2018: “L’adozione di un piano di ammortamento cd. Alla francese (piano di ammortamento a rate costanti) non implica automaticamente anatocismo in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo l’interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato.”

·         Tribunale Torino, sez. I, 28 settembre 2017, n. 4555 in www.expartecreditoris.it: In tema di anatocismo la doglianza secondo cui il piano di ammortamento alla francese nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima poiché contrastante con il dettato di cui all’art. 1283 c.c. nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese; infatti, tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato.”

·         Tribunale Bergamo 25 luglio 2017 in www.ilcaso.it: “Si ha anatocismo rilevante agli effetti dell’art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non comporta invece alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. Non emerge pertanto un “anatocismo occulto” tanto meno rilevante ai fini dell’usura.”

·         Tribunale Bologna sez. IV, 24 giugno 2017 n. 1292, in Redazione Giuffrè 2017: “In tema di contratti bancari l’ammortamento cd. alla francese non incorre nella violazione del disposto dell’art.1283 c.civ., od interesse composto, consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti. Nell’ammortamento c.d. alla francese, infatti, gli interessi dovuti sull’intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata; alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare.”

·         Tribunale Monza sez. I, 19 giugno 2017 n. 1911, in Redazione Giuffrè 2017: “Nel caso di mutuo con ammortamento rateale cosiddetto “alla francese”, il meccanismo di ammortamento prevede una rata costante che si compone di una quota di interessi e di una quota di capitale. L’importo della rata costante di ammortamento è calcolato sulla base della somma dovuta per capitale, del tasso d’interesse e del numero delle rate, attraverso l’impiego del principio dell’interesse composto. Tale sistema non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.”

·         Tribunale Lucca, 18 febbraio 2017 n. 407, in Redazione Giuffrè 2017: “Ove le parti hanno concordato che il rimborso avvenga con il metodo alla francese, l’anatocismo non è presente in tale sistema d’ammortamento (o a rata costante) poiché quand’anche fosse vero che la formula di matematica finanziaria in base alla quale si determina la rata di rimborso è fondata sull’interesse composto, certo sarebbe che ciò è funzionale unicamente a determinare la rata di rimborso periodica, costituita dalla quota di capitale più la quota interessi calcolata unicamente sulla quota capitale, e non provoca alcun effetto anatocistico.”

·         Tribunale Pavia 25 gennaio 2017 in www.ilcaso.it: “E’ pienamente legittima la pratica del piano di ammortamento alla francese, non individuandosi in esso alcuna ipotesi di anatocismo, posto che pacificamente in tal caso l’interesse sul capitale residuo è calcolato secondo il metodo dell’interesse semplice e non composto.”

·         Tribunale Treviso sez. III, 27 ottobre 2016 n. 2646, in Guida al diritto 2017, 10, 64: “Il piano di ammortamento a rata costante, noto come ammortamento alla francese, non determina un fenomeno anatocistico, in quanto tale fenomeno può sussistere soltanto se gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi del periodo successivo e così via. Ciò non trova verificazione in relazione all’ammortamento alla francese, il quale comporta un debito da interessi complessivamente maggiore di quello a rata decrescente in quanto la quota di capitale rimborsata anno per anno è minore rispetto al piano di ammortamento a capitale costante e a rata decrescente, con il quale il debitore si troverebbe a pagare, nella prima fase del rapporto, rate di entità ben maggiore a quelli risultanti dall’ammortamento alla francese.”

·         Tribunale Mantova sez. II, 21 ottobre 2015 n. 985, in Redazione Giuffrè 2016: “Al riguardo del mutuo fondiario, se in linea astratta, anche ove fosse riconosciuta la destinazione all’integrale ripianamento di precedenti esposizione debitorie nei confronti del mutuante, è stato ritenuto che il negozio indiretto così concluso comporta non nullità del contratto, ma inapplicabilità della esenzione da revocatoria, passando alla fattispecie concreta, risultando che le somme siano state acquisite nella disponibilità del mutuatario, che le ha destinate a soggetto terzo, non può dirsi venuta la meno la realità del contratto di mutuo, che ne connota l’oggetto, non potendo condividersi l’affermazione di parte opponente secondo la quale l’operazione sarebbe equiparabile alla ipotesi di estinzione del contratto di mutuo (concluso dal debitore con altro istituto di credito) da parte della stessa Banca. Pertanto, deve escludersi la eccepita nullità del negozio di mutuo.

Con il piano di ammortamento del mutuo cd. alla francese (ogni rata è costante ed è composta da una quota capitale e da una quota interessi variabile), l’interesse non è mai produttivo di altro interesse e la generazione di interessi su interessi, e quindi l’anatocismo, è del tutto preclusa. In altri termini, dunque, il sistema di ammortamento alla francese risulta in sé neutro rispetto alla applicazione di interessi anatocistici.”

·         Tribunale Padova sez. II, 05 ottobre 2016, in Redazione Giuffrè 2016: “In tema di mutuo, per la determinazione della rata periodica nell’ammortamento con metodo alla francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e quindi senza anatocismo.”

·         Tribunale Padova, 29 maggio 2016, in Redazione Giuffrè 2016: “In tema di contratti bancari, mutuo e ammortamento alla francese non può essere accolta in questi casi la doglianza avente ad oggetto l’anatocismo giacché detto metodo di ammortamento non contiene alcun interesse anatocistico in quanto la formula matematica tipica di detto piano è quella dell’interesse semplice e non composto.”

·         Tribunale Verona sez. III, 24 marzo 2015 n. 758, in Redazione Giuffrè 2015: “Non è ancora concettualmente configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento a mutuo con ammortamento cd. alla francese, difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.”

·         Tribunale Lucca, 01 ottobre 2014 n. 1439 in Redazione Giuffrè 2014: “In materia di contratti bancari, il fenomeno degli interessi anatocistici – e cioè della produzione degli interessi sugli interessi – è estraneo al mutuo con ammortamento alla francese quando venga verificato che in tale tipo di mutuo l’importo della rata è costante ed è calcolata con una formula di matematica finanziaria che non comporta alcuna forma di anatocismo.”

·         Tribunale Torino 17 settembre 2014 in www.ilcaso.it: “La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale – in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) – non comporta alcuna violazione dell’art. 1283 c.c. per i seguenti tre motivi:

1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;

2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare dell’ammortamento alla francese dove la rata costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;

3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale – quota man mano crescente con il progredire del rimborso – a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1, ossia si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione.”

·         Tribunale Pescara, 10 aprile 2014, in Redazione Giuffrè 2014: “Nei contratti di mutuo, il sistema di ammortamento progressivo (cd. “alla francese”), nel quale la restituzione del prestito avviene attraverso il pagamento di una rata costante nel tempo (caratterizzata da una quota interessi comunque decrescente ed una quota capitale crescente), non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi.”

·         Tribunale Milano, 30 ottobre 2013, in Banca Borsa Titoli di Credito 2015, 1, II, 45: “Il piano di ammortamento costruito alla francese non produce — di per sé — alcun effetto anatocistico, atteso che il maggior ammontare degli interessi da versarsi — rispetto a piani di ammortamento costruiti all’italiana — dipende non dall’applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate.”

10 L’art. 4.3 del contratto di mutuo, infatti, prevede che “su ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, in dipendenza del presente contratto e dei relativi allegati, e non pagata, vanno corrisposti dal giorno di scadenza gli interessi di mora a carico della parte mutuataria ed a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

11 Cass. civile, Sezioni Unite, 24 febbraio 2000, n. 16: “Ricorre un’ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. nel caso in cui il ricorso per cassazione sia stato proposto avverso un provvedimento avente contenuto ordinatorio e non decisorio, senza alcuna possibilità di conversione dello stesso in regolamento di giurisdizione o di competenza; ai fini della quantificazione del danno la Corte può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata costretta a contrastare un’ingiustificata iniziativa dell’avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente -nella specie era stata impugnata con ricorso per cassazione l’ordinanza di revoca della sospensione di un precetto di rilascio di un immobile e la S.C. ha dichiarato il ricorso inammissibile - trattandosi di provvedimento non decisorio, non convertibile in regolamento né di giurisdizione, perché a sua volta inammissibile perché proposto in controversia tra privati, né di competenza, non essendo impugnata una pronuncia sulla competenza - e, in applicazione dell’esposto principio, condannato il ricorrente al risarcimento del danno liquidato equitativamente in lire 10.000.000.”

12 Cass. civile, Sez. III, 17 agosto 2011 n. 17485, secondo cui non è d’impedimento all’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria l’omessa prova dello specifico danno subìto dalla parte vittoriosa, danno che non comporta una lesione della propria posizione materiale, essendo costituito “dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza.”