Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19932 - pubb. 12/06/2018

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, insindacabilità delle scelte economiche e prova di effettività

Tribunale Trento, 27 Aprile 2018. Est. Benini.


Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Insindacabilità delle scelte economiche – Oggetto della prova di effettività



Nel caso di licenziamento intimato per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa ex art. 3 della legge n. 604/1966 (c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo), mentre sfugge al controllo del giudice la scelta di natura economica ed organizzativa nei profili di congruità ed opportunità, in ossequio al principio della libertà di iniziativa dell’imprenditore (ex art. 41 Cost.), è invece onere del datore di lavoro dimostrare, in primo luogo, l’effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento.
Le ragioni inerenti all’organizzazione del lavoro o all’attività produttiva valgono pertanto ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966, restando insindacabile, nei suoi profili di congruità ed opportunità, una volta che siano provate l’effettività e la non pretestuosità, la relativa scelta imprenditoriale.
La prova dell’effettività deve riguardare le ragioni addotte.
In tema di licenziamento per g.m.o. determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale “il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto” (cfr. Cass. n. 7474 di data 14.5.2012).
Il fatto di sindacare le scelte di politica aziendale non è pertanto ammesso, mentre deve essere consentito al giudice (e prima ancora al lavoratore) di capire per quale ragione la società datrice di lavoro ha deciso di adottare quella decisione e se quella ragione ha trovato coerente e concreta applicazione nell’organizzazione produttiva.
Sono stati censurati come inidonei a sorreggere un licenziamento per giustificato motivo oggettivo quei riassetti organizzativi attuati in modo meramente strumentale al solo fine di incrementare i profitti e la redditività dell’impresa ma non anche quelli dovuti alla necessità del contenimento dei costi aziendali. Il perseguimento di obiettivi di quest’ultimo tipo è considerato legittimo. (Francesco Fontana) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Fontana


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