Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19964 - pubb. 16/06/2018

La verifica dell'usurarietà va condotta su interessi corrispettivi e di mora autonomamente considerati

Tribunale Palermo, 05 Giugno 2018. Est. Giovanna Nozzetti.


Credito al consumo - Usura - Verifica del superamento del tasso soglia - Tasso corrispettivo e tasso moratorio - Verifica autonoma

Credito al consumo - Usura - Commissione di estinzione anticipata - Somma algebrica erroneità - Fattispecie meramente ipotetica - Esclusione

Credito al consumo - Usura - Clausola penale - Irrilevanza - Calcolo TAEG - Applicabilità della direttiva n°48/2008/CE



La verifica relativa all'usurarietà va condotta tanto con riferimento agli interessi corrispettivi, quanto con riferimento agli interessi di mora - autonomamente considerati - e che in entrambi i casi occorre considerare non solo l'interesse nominale, ma tutte le voci, comunque denominate, che concorrono a determinare il costo complessivo del denaro (con esclusione di imposte e tasse).

È irrilevante lo scrutinio di usurarietà del costo dell'operazione comprensivo di una voce di spesa (la commissione di estinzione anticipata) mai concretamente applicata al rapporto e, dunque, mai pretesa nei confronti dei clienti.

Si ritiene di non annoverare la clausola penale tra le voci inerenti l'erogazione del credito, sfuggendo essa dalla verifica di usurarietà. (Francesco Namio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Namio del Foro di Palermo


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