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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20033 - pubb. 26/06/2018.

Non è soggetto all’IRAP il medico che opera in strutture sanitarie esterne


Cassazione civile, sez. VI, 08 Maggio 2018. Est. Solaini.

Imposte e tasse – IRAP – Medico operante in locali e con beni di strutture esterne – Assoggettabilità ad IRAP – Esclusione


In base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.2, ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono pertanto soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata. [Nella fattispecie, la Corte ha escluso la soggezione ad IRAP di un medico oculista che operava nei locali e con beni strumentali messigli a disposizione da strutture sanitarie esterne.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico - Presidente -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. CARBONE Enrico - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall'amministrazione relativamente agli anni 2007-2010.

La ricorrente, con i due motivi di ricorso, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione, da una parte, all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e dall'altra, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, avrebbero ritenuto sussistere il requisito dell'autonoma organizzazione, avendo attribuito valore determinante, ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, alla disponibilità da parte del professionista, medico oculista, di beni strumentali e locali messigli a disposizione da strutture sanitarie esterne (cliniche private).

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

La censura è fondata.

In via preliminare, va rilevato come la ricorrente abbia prestato acquiescenza alla sua assoggettabilità all'Irap, per la parte relativa all'attività professionale svolta presso il proprio studio privato (v. p. 4 del ricorso).

Secondo l'insegnamento di questa Corte, "(...) in base al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 (come modificato dal D. Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, art. 1), ai fini della soggezione ad Irap dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono, pertanto, soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata (Cass.9692/2012), sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte "extra moenia" presso strutture sanitarie (Cass. 14878/2015)." (Cass. ord. nn. 21139/16, 4080/17).

Nel caso di specie, i giudici d'appello si sono discostati apertamente dal superiore principio di diritto, avendo affermato che l'esercizio abituale della professione in un ambito diverso e autonomo rispetto a quello domestico (oltre che l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività) costituirebbe idonea prova della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

 

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2018.