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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20040 - pubb. 26/06/2018.

Diritto del socio al controllo: comproprietà della quota e legittimazione del rappresentante comune


Tribunale di Venezia, 20 Giugno 2018. Est. Chiara Campagner.

Diritto di informazione e consultazione ex art. 2476 c.c. – Comproprietario della quota – Legittimazione attiva – Sussiste


Ai fini dell’ammissibilità del ricorso cautelare, occorre valutare (d’ufficio) se sussiste il presupposto processuale della legittimazione attiva, intesa come legitimatio ad causam.

Al riguardo l’art. 2476, 2° comma, c.c. richiede esclusivamente il possesso della qualifica di socio non amministratore, a nulla rilevando la consistenza della quota di capitale sociale di cui si è titolari. Tale requisito appare soddisfatto anche qualora i ricorrenti siano contitolari di una partecipazione sociale e, per l’effetto, soci della società.

In presenza di una situazione di comproprietà della partecipazione sociale, l’art. 2468, u.c., c.c. prevede che i diritti dei comproprietari debbano essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c.

Ebbene, nonostante la lettera della norma induca a ritenere che per tutti i diritti connessi alla partecipazione sociale, compreso quello alla consultazione della documentazione, vi sia la legittimazione attiva esclusiva del rappresentante comune, deve essere condiviso l’orientamento accolto da parte della giurisprudenza di merito, secondo la quale “il diritto di controllo del socio non amministratore si risolve in un diritto potestativo a tutela sia di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione ed attiene ad un diritto che inerisce alla stesso status socii” (Trib. Milano, sez. specializzata impresa, ord. 26/09/2016). Ne consegue che l’esercizio del diritto di accesso, essendo manifestazione di un potere di controllo individuale e inerente alla qualifica di socio, non compete esclusivamente al rappresentante comune, ma può essere riconosciuto anche al singolo comproprietario. (Francesco Fontana) (Sonia Lancerin) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Francesco Fontana e Sonia Lancerin


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