Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20041 - pubb. 27/06/2018

Gratuità del mutuo in caso di usurarietà pattizia del tasso di mora

Tribunale Brindisi, 01 Marzo 2018. Est. Paola Liaci.


Tasso di mora usurario – Non debenza di alcun interesse – Sospensione dell’esecuzione se all’epoca del precetto non v’è morosità in linea capitale – Sussiste



Il tasso soglia di usura del mutuo a stato di avanzamento lavori che soddisfi i c.d. “requisiti di fondiarietà” ex art. 38 TUB specificati dalla Banca d’Italia in conformità alle delibere del CICR, va individuato in quello inferiore relativo alla categoria dei “mutui a tasso fisso” anziché in quello superiore della categoria “altri finanziamenti”.

Ai fini usura non può condividersi il criterio i della maggiorazione del tasso di mora di 2,1 punti percentuali, trattandosi di criterio che non trova alcun referente positivo, avendo il legislatore delineato precisamente il metodo di computo del tasso soglia, modificato nel 2011.
 
Come sancito da ultimo da Cass. Civ. Sez. VI 04.10.2017 n. 23192, l’usurarietà pattizia del tasso di mora comporta la non debenza di alcun interesse, neanche corrispettivo, sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire.

In tal caso, se all’epoca del precetto non può configurarsi inadempimento, ne discende l’illegittimità del pignoramento che giustifica l’accoglimento della chiesta sospensione della procedura esecutiva. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


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