Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20061 - pubb. 28/06/2018

La Corte di Giustizia UE sulle obbligazioni alimentari

Corte Giustizia UE, 07 Giugno 2018. Est. Fernlund.


Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo dell’Aia del 2007 – Legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 4, paragrafo 2 – Cambiamento della residenza abituale del creditore – Possibilità di applicazione retroattiva della legge dello Stato della nuova residenza abituale del creditore che coincide con la legge del foro – Portata della locuzione “qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore” – Caso in cui il creditore non soddisfi un presupposto legale



1) L’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, dev’essere interpretato nel senso che: la circostanza che lo Stato del foro corrisponde allo Stato di residenza abituale del creditore non osta all’applicazione di tale disposizione qualora la legge designata dalla norma sussidiaria di collegamento prevista da tale disposizione non coincida con la legge designata dalla norma principale di collegamento prevista dall’articolo 3 del protocollo; in una situazione in cui il creditore di alimenti, che ha cambiato la residenza abituale, presenti dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato della sua nuova residenza abituale una richiesta di alimenti nei confronti del debitore relativa ad un periodo già trascorso in cui risiedeva in un altro Stato membro, la legge del foro, che è anche la legge dello Stato della sua nuova residenza abituale, può trovare applicazione se le autorità giurisdizionali dello Stato membro del foro erano competenti a conoscere delle controversie in materia di crediti alimentari riguardanti le parti di cui trattasi e riferite al suddetto periodo.

2) La locuzione «non possa ottenere alimenti», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, dev’essere interpretata nel senso che include anche la situazione in cui il creditore non possa ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato della sua precedente residenza abituale con la motivazione che non soddisfa determinati presupposti imposti da tale legge. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

 

7 giugno 2018 (*)

 

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Protocollo dell’Aia del 2007 – Legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 4, paragrafo 2 – Cambiamento della residenza abituale del creditore – Possibilità di applicazione retroattiva della legge dello Stato della nuova residenza abituale del creditore che coincide con la legge del foro – Portata della locuzione “qualora il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore” – Caso in cui il creditore non soddisfi un presupposto legale»

Nella causa C 83/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 25 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 15 febbraio 2017, nel procedimento

KP

contro

LO,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da C.G. Fernlund (relatore), presidente di sezione, J. C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo tedesco, da T. Henze, M. Hellmann e J. Mentgen, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da M. Wilderspin e M. Heller, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 gennaio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17; in prosieguo: il «protocollo dell’Aia»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra una minore, KP, e suo padre, LO, vertente su crediti alimentari.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 4/2009

3 L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1) stabilisce le disposizioni generali relative alla competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri.

4 L’articolo 15 di tale regolamento prevede che la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia negli Stati membri vincolati da tale strumento.

Protocollo dell’Aia

5 L’articolo 3 del protocollo dell’Aia, rubricato «Norma generale sulla legge applicabile», è così formulato:

«1. Salvo disposizioni contrarie del [protocollo dell’Aia], disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

2. In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore si applica la legge dello Stato della nuova residenza abituale, dal momento del cambiamento».

6 L’articolo 4 di tale protocollo, rubricato «Norme speciali a favore di taluni creditori», prevede quanto segue:

«1. Le seguenti disposizioni si applicano per le obbligazioni alimentari:

a) dei genitori nei confronti dei figli;

(...)

2. Qualora, in forza della legge di cui all’articolo 3, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge del foro.

3. Nonostante l’articolo 3, qualora il creditore abbia adito l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la residenza abituale, si applica la legge del foro. Tuttavia, qualora in forza di tale legge il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

4. Qualora, in forza delle leggi di cui all’articolo 3 e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dell’eventuale Stato di cittadinanza comune del creditore e del debitore».

Diritto tedesco

7 L’articolo 1613 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), rubricato «Alimenti richiesti retroattivamente», prevede quanto segue:

«1. Il creditore può chiedere retroattivamente l’adempimento o il risarcimento del danno per inadempimento solo a decorrere dal momento in cui il debitore sia invitato, ai fini dell’esercizio del diritto agli alimenti, a fornire informazioni circa il proprio reddito e il proprio patrimonio, o dal momento in cui il debitore sia divenuto moroso o la causa avente ad oggetto il diritto agli alimenti sia pendente dinanzi ad un giudice. (...)

2. Il creditore può chiedere l’adempimento retroattivo senza incorrere nella restrizione di cui al paragrafo 1

1. in caso di necessità straordinaria e non regolare (necessità speciale); (...)

2. per il periodo in cui

a) per motivi di diritto o

b) per motivi di fatto imputabili al debitore dell’obbligazione alimentare, gli sia stato precluso l’esercizio del diritto agli alimenti».

Diritto austriaco

8 Il giudice del rinvio indica che, in Austria, è possibile esercitare il diritto agli alimenti retroattivamente per tre anni.

9 Tale giudice chiarisce che, sebbene, secondo una giurisprudenza nazionale costante, la mora del debitore dell’obbligazione alimentare rappresenti una condizione per l’esercizio retroattivo del diritto agli alimenti, nel caso di assegni alimentari per i figli non è necessaria una diffida (costituzione in mora) a causa del particolare rapporto di prossimità in base al diritto di famiglia.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10 KP, nata il 6 marzo 2013, e i suoi genitori sono cittadini tedeschi che hanno vissuto in Germania fino al 27 maggio 2015. Il 28 maggio 2015, KP e sua madre si sono trasferite in Austria, Stato divenuto il luogo della loro nuova residenza abituale.

11 Il 18 maggio 2015 KP ha presentato una richiesta di alimenti nei confronti di LO dinanzi al Bezirksgericht Fünfhaus (Tribunale circoscrizionale di Fünfhaus, Austria). Il 18 maggio 2016, KP ha esteso la propria richiesta al periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 31 maggio 2015.

12 Il Bezirksgericht Fünfhaus (Tribunale circoscrizionale di Fünfhaus) ha respinto la richiesta di KP volta a ottenere la corresponsione degli alimenti per il periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 31 maggio 2015 con la motivazione che, per tale periodo, ai sensi dell’articolo 3 del protocollo dell’Aia, occorreva applicare la normativa tedesca, i cui presupposti previsti per far valere l’obbligo di versamento dell’assegno alimentare con effetto retroattivo non sussistevano. L’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, relativo all’applicazione della legge del foro, si riferirebbe solo a pretese sorte dal momento dello stabilimento della nuova residenza abituale.

13 Il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land di Vienna competente in materia civile, Austria) ha confermato la decisione del Bezirksgericht Fünfhaus (Tribunale circoscrizionale di Fünfhaus).

14 KP ha proposto ricorso per cassazione («Revision») avverso la decisione del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale del Land di Vienna competente in materia civile) dinanzi al giudice del rinvio, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria).

15 Dinanzi al giudice del rinvio, KP fa valere che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia, la normativa tedesca sulle obbligazioni alimentari si applica alla sua richiesta di alimenti ma non le consente di ottenere alimenti a titolo retroattivo, dal momento che non sono soddisfatti i presupposti previsti dall’articolo 1613 del BGB. Secondo KP, conseguentemente, occorrerebbe applicare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, la normativa austriaca che consente il versamento di crediti di alimenti a titolo retroattivo.

16 LO, dal canto suo, sostiene che l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia non si applica a situazioni cui è intervenuta prescrizione o decadenza delle richieste di singoli assegni alimentari. Inoltre, tale disposizione sarebbe applicabile soltanto se ad avviare il procedimento fosse il debitore di alimenti o qualora l’autorità giurisdizionale adita sia quella dello Stato in cui non risiede nessuna delle parti interessate. Orbene, nel caso di specie, l’autorità giurisdizionale adita da KP sarebbe quella dello Stato in cui ella ha attualmente la propria residenza abituale. Infine, LO ritiene che detta disposizione non possa essere applicata al fine di ottenere la corresponsione di alimenti a titolo retroattivo ove la richiesta di alimenti venga presentata successivamente al trasferimento del creditore di alimenti.

17 Il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, in caso di cambiamento della residenza abituale del creditore, la legge dello Stato della nuova residenza abituale di quest’ultimo si applica a decorrere da tale cambiamento e vale solo per il futuro.

18 Di conseguenza, secondo tale giudice, occorre, nel caso di specie, applicare la legge tedesca per il periodo precedente detto cambiamento, a meno che tale legge non debba essere disapplicata in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia. Tuttavia, tale disposizione risulterebbe di incerta applicazione in una situazione come quella di cui al procedimento principale. Tale giudice cita, in proposito, il punto 63 della relazione esplicativa Bonomi relativa al protocollo dell’Aia (testo adottato dalla ventunesima sessione della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato; in prosieguo: la «relazione Bonomi»), ai sensi del quale il collegamento sussidiario alla legge del foro è utile solo se la pretesa alimentare viene fatta valere in uno Stato diverso da quello della residenza abituale del creditore, altrimenti la legge della residenza abituale e la legge del foro coinciderebbero. Il giudice del rinvio aggiunge che, secondo tale relazione, l’applicazione sussidiaria della legge del foro ai sensi di detto articolo 4, paragrafo 2, può essere contemplata soltanto se ad avviare il procedimento è il debitore, ad esempio, dinanzi all’autorità competente dello Stato della sua residenza abituale o se l’autorità adita è quella di uno Stato in cui non risiede nessuna delle parti interessate.

19 Il giudice del rinvio si chiede, inoltre, tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, KP non ha messo in mora LO, se l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo si applichi ai casi in cui, in base alla normativa del giudice adito ai sensi dell’articolo 3 del protocollo dell’Aia, sussista il diritto agli alimenti ma la sua concessione retroattiva sia preclusa per il motivo che il creditore non ha soddisfatto determinati presupposti legali.

20 È in tale contesto che l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la norma sulla sussidiarietà di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del [protocollo dell’Aia] debba essere interpretata nel senso che essa si applichi solo ove il ricorso introduttivo del procedimento avente ad oggetto un’obbligazione alimentare venga presentato in uno Stato diverso da quello della residenza abituale del creditore.

Nel caso in cui tale questione venga risolta negativamente:

2) Se l’articolo 4, paragrafo 2, del [protocollo dell’Aia], debba essere interpretato nel senso che la locuzione “non possa ottenere alimenti” ricomprenda parimenti ipotesi in cui la normativa del luogo di residenza precedente non riconosca retroattivamente il diritto all’assegno alimentare solo per l’inosservanza di determinati presupposti giuridici».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

21 In via preliminare, occorre esaminare la competenza della Corte a interpretare il protocollo dell’Aia.

22 A questo proposito, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.

23 Orbene, da un lato, va ricordato che, con la decisione 2009/941, adottata ai sensi dell’articolo 300 CE, divenuto articolo 218 TFUE, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il protocollo dell’Aia, il cui testo è allegato a detta decisione.

24 Dall’altro lato, secondo una giurisprudenza costante, un accordo concluso dal Consiglio, conformemente all’articolo 218 TFUE, costituisce, per quanto riguarda l’Unione, un atto adottato da una delle sue istituzioni ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2009, Bogiatzi, C 301/08, EU:C:2009:649, punto 23).

25 Ne consegue che la Corte è competente a interpretare il protocollo dell’Aia.

Sulla prima questione

26 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia debba essere interpretato nel senso che può trovare applicazione in una situazione in cui il creditore di alimenti, che ha cambiato la residenza abituale, presenti, dinanzi a un’autorità giurisdizionale dello Stato della sua nuova residenza abituale, una richiesta di alimenti relativa a un periodo già trascorso nel corso del quale risiedeva in un altro Stato membro, anche qualora lo Stato del foro corrisponda allo Stato di residenza abituale del creditore.

27 Ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 2, qualora, in forza della legge di cui all’articolo 3 del protocollo dell’Aia, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge del foro.

28 Detto articolo 3 stabilisce la norma generale sulla legge applicabile, secondo la quale disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

29 Come si evince dall’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, tale disposizione, che consente di applicare la legge del foro anziché la legge dello Stato di residenza abituale del creditore di alimenti, ha un effetto utile solo se tali leggi differiscono l’una dall’altra.

30 Occorre tuttavia verificare se sia sempre necessario che lo Stato del foro sia diverso dallo Stato di residenza abituale del creditore, affinché le leggi rispettivamente applicabili siano diverse e detta disposizione abbia un tale effetto.

31 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che KP si è trasferita in Austria e che tale Stato membro è quello della sua residenza abituale. La legge austriaca è, dunque, la legge applicabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, di tale protocollo, la legge austriaca si applica solo a decorrere dallo spostamento della residenza di KP in Austria, ossia, nel caso di specie, dal 28 maggio 2015. Per il periodo precedente tale data, compreso fra il 1° giugno 2013 e il 28 maggio 2015, la legge dello Stato di residenza abituale di KP è la legge tedesca.

32 Quanto alla legge del foro, essa è la legge dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita dal creditore, ossia la legge austriaca.

33 Ne consegue che, l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia può avere un effetto utile in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la legge del foro – nel caso di specie, la legge austriaca – non coincide, nel periodo per il quale il creditore chiede gli alimenti, con la legge dello Stato di residenza abituale di tale soggetto, nella specie, la legge tedesca. La circostanza che il creditore ha adito un’autorità giurisdizionale dello Stato della sua residenza abituale, con la conseguenza che lo Stato del foro corrisponde allo Stato della sua residenza abituale, non osta all’applicazione di tale disposizione dal momento che la legge designata dalla norma sussidiaria di collegamento prevista da tale disposizione non coincide con la legge designata dalla norma principale di collegamento prevista dall’articolo 3 del protocollo.

34 È, tuttavia, necessario che la legge del foro di cui a tale disposizione possa applicarsi a una richiesta retroattiva di alimenti.

35 Infatti, sebbene risulti, in particolare alla luce della relazione Bonomi, che l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia si applica a richieste di alimenti relative a periodi che iniziano a decorrere dal giorno di tali richieste, sussiste tuttavia incertezza quanto alla questione se tale disposizione si applichi anche per periodi precedenti tali richieste e, in caso affermativo, quanto ai presupposti di tale applicazione.

36 Secondo la Commissione europea, la legge del foro di cui a tale disposizione trova applicazione ogniqualvolta il creditore di alimenti non possa ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato della sua residenza abituale o, per un periodo già trascorso, ai sensi della legge dello Stato della sua residenza abituale applicabile durante tale periodo. Il governo tedesco, dal canto suo, ritiene che, nei casi di richieste retroattive di alimenti, la legge del foro non si applichi automaticamente e che tra la situazione di fatto, da cui il creditore trae il proprio diritto di chiedere gli alimenti, e la legge applicabile alla valutazione dei medesimi debba sussistere un collegamento.

37 A tale riguardo, si deve rilevare che il mero tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia non consente di determinare con certezza la portata di tale disposizione.

38 Occorre interpretare quest’ultima tenendo conto del sistema delle norme di collegamento istituito dal protocollo dell’Aia e dell’obiettivo di tale protocollo.

39 Per quanto riguarda il sistema delle norme di collegamento istituito dal protocollo dell’Aia, occorre rilevare che l’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultimo sancisce una norma speciale a favore di taluni creditori che completa la norma generale di cui all’articolo 3 del protocollo.

40 Questa prima constatazione è tale da mettere in dubbio la pertinenza della tesi della Commissione. Infatti, l’applicabilità di principio della legge dello Stato di residenza abituale del creditore enunciata all’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia viene limitata dal paragrafo 2 di detto articolo al periodo di tale residenza. Se l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dovesse essere interpretato nel senso che consente che la legge del foro, vale a dire, in un caso come quello di cui al procedimento principale, la legge dello Stato della nuova residenza abituale del creditore, sia sempre applicabile al periodo precedente la fissazione della residenza in tale Stato, qualora il presupposto previsto da tale disposizione sia soddisfatto, tale interpretazione condurrebbe a privare di efficacia la norma generale enunciata all’articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda l’ambito di applicazione rationae temporis della legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

41 Inoltre, come risulta in particolare dalla relazione Bonomi e dagli obiettivi perseguiti dalla Commissione, che ha partecipato attivamente alle negoziazioni per l’adozione del protocollo dell’Aia (v. la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [COM(2005) 649 definitivo]), tale sistema mira a garantire la prevedibilità della legge applicabile, assicurando che la legge designata non sia priva di un nesso sufficiente con la situazione familiare in questione.

42 A tale riguardo, l’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia prevede l’applicazione in via principale della legge dello Stato di residenza abituale del creditore, la quale presenta il nesso più stretto con la situazione del creditore e risulta, pertanto, quella maggiormente adeguata a disciplinare i problemi concreti a cui il creditore di alimenti potrebbe andare incontro.

43 Per preservare tale nesso, l’articolo 3, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia prevede che, in caso di cambiamento della residenza abituale, la legge dello Stato della nuova residenza abituale si applica dal momento in cui è intervenuto tale cambiamento.

44 Quanto alle norme speciali contenute all’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del protocollo dell’Aia, che prevedono una serie di collegamenti primari e secondari applicabili «a cascata» per ovviare al rischio che il creditore non ottenga gli alimenti secondo le leggi designate in successione, l’articolo 4, paragrafo 3, del protocollo dell’Aia indica, in primo luogo, la legge del foro, qualora il creditore abbia adito l’autorità competente dello Stato in cui il debitore ha la sua residenza abituale. Come risulta dal paragrafo 59 delle conclusioni dell’avvocato generale, tale Stato presenta un nesso con la situazione familiare del creditore e del debitore, almeno per quanto riguarda le possibilità del debitore di soddisfare le esigenze del creditore. La prevedibilità di questa legge è altresì correlata al fatto che la medesima dipende dalla competenza dell’autorità giurisdizionale prescelta, la quale coincide, in questo caso, con la regola classica secondo cui l’attore propone la sua domanda dinanzi al foro del convenuto.

45 Un nesso con la situazione familiare in questione compare altresì all’articolo 4, paragrafo 4, del protocollo dell’Aia, che indica come legge applicabile la legge della cittadinanza comune delle parti. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale allo stesso paragrafo 59 delle sue conclusioni, tale disposizione contiene una determinata circostanza fissa connessa alla situazione familiare del creditore e del debitore dell’obbligazione alimentare.

46 Tenuto conto del sistema delle norme di collegamento previsto dal protocollo dell’Aia e dell’obiettivo della prevedibilità che esso persegue, come descritti al punto 41 della presente sentenza, occorre ritenere che, se l’applicazione in via subordinata della legge del foro, prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, derivasse dalla sola scelta da parte del creditore della sua nuova residenza abituale senza che esista un nesso tra tale legge e la situazione familiare del creditore e del debitore dell’obbligazione alimentare nel periodo al quale tale obbligazione si riferisce, essa non sarebbe conforme né al sistema né all’obiettivo summenzionati.

47 La circostanza che l’applicazione della legge del foro favorirebbe il creditore non può essere, di per sé, sufficiente a giustificare l’applicazione di tale disposizione, dal momento che, in assenza di un tale nesso, questa legge presenterebbe un carattere imprevedibile per il debitore.

48 A tale riguardo, come emerge dai paragrafi 78 e 79 delle conclusioni dell’avvocato generale, tale nesso può risultare dalla competenza che avrebbe avuto l’autorità giurisdizionale adita a trattare controversie in materia di crediti alimentari nel periodo al quale detti crediti si riferiscono, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 4/2009 applicabili.

49 Siffatta analisi è giustificata alla luce degli stretti rapporti che esistono tra il protocollo dell’Aia e il regolamento n. 4/2009. Infatti, l’articolo 15 di tale regolamento rinvia espressamente al protocollo dell’Aia e la designazione delle autorità giurisdizionali competenti ai sensi di tale regolamento consente indirettamente di designare la legge del foro. Inoltre, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, tale regolamento si basa sul presupposto secondo cui sussiste un collegamento tra le prestazioni alimentari, oggetto di una determinata controversia, e lo Stato le cui autorità giurisdizionali risultano competenti a statuire al riguardo.

50 Occorre, di conseguenza, considerare che il nesso necessario tra la legge del foro e la situazione del creditore e del debitore dell’obbligazione alimentare nel corso del periodo oggetto della richiesta di alimenti sussista qualora la legge del foro corrisponda alla legge dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali erano competenti a conoscere delle controversie in materia di crediti alimentari riferite a tale periodo.

51 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia dev’essere interpretato nel senso che:

– la circostanza che lo Stato del foro corrisponde allo Stato di residenza abituale del creditore non osta all’applicazione di tale disposizione qualora la legge designata dalla norma sussidiaria di collegamento prevista da tale disposizione non coincida con la legge designata dalla norma principale di collegamento prevista dall’articolo 3 del protocollo;

– in una situazione in cui il creditore di alimenti, che ha cambiato la residenza abituale, presenti dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato della sua nuova residenza abituale una richiesta di alimenti nei confronti del debitore relativa a un periodo già trascorso in cui risiedeva in un altro Stato membro, la legge del foro, che è anche la legge dello Stato della sua nuova residenza abituale, può trovare applicazione se le autorità giurisdizionali dello Stato membro del foro erano competenti a conoscere delle controversie in materia di crediti alimentari riguardanti le parti di cui trattasi e riferite al suddetto periodo.

Sulla seconda questione

52 Con la seconda questione si chiede, sostanzialmente, se la locuzione «non possa ottenere alimenti» contenuta nell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia includa anche la situazione in cui il creditore non possa ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato della sua precedente residenza abituale con la motivazione che non soddisfa determinati presupposti imposti da tale legge.

53 Si deve rilevare, preliminarmente, che tale questione si pone per il caso in cui il giudice del rinvio, alla luce della risposta fornita alla prima questione, dovesse constatare che le autorità giurisdizionali austriache, ai sensi del regolamento n. 4/2009, erano competenti a pronunciarsi su una richiesta di alimenti riguardante KP, relativa al periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 28 maggio 2015. In una situazione del genere, infatti, la legge del foro – nel caso di specie, la legge austriaca – potrebbe trovare applicazione qualora il creditore di alimenti «non possa ottenere alimenti» ai sensi della legge dello Stato della sua residenza abituale nel corso di un periodo già trascorso, come quella di cui al procedimento principale, vale a dire, nella specie, la legge tedesca. Occorre quindi esaminare se un creditore di alimenti, come KP, si trovi in una tale situazione.

54 Per rispondere a detta questione, è utile fare riferimento alla relazione Bonomi, che affronta, per l’appunto, tale problematica.

55 La relazione indica che il creditore di alimenti potrà beneficiare della legge del foro non solo se la legge dello Stato della sua residenza abituale non prevede obbligazioni alimentari derivanti dal rapporto di famiglia in questione, ad esempio, per il motivo che tale legge non prevede obbligazioni dei figli nei confronti dei genitori, ma anche se, pur riconoscendo in linea di principio tali obbligazioni, detta legge le fa dipendere da una condizione che manca nel caso di specie. Detta relazione cita, a titolo di esempio, il caso in cui la legge dello Stato di residenza abituale del creditore prevede che le obbligazioni dei genitori nei confronti dei figli vengano meno quando questi ultimi compiono diciotto anni e il creditore ha già raggiunto tale età.

56 Pertanto, secondo tale interpretazione, l’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia trova applicazione anche ove un presupposto legale non venga soddisfatto.

57 Occorre considerare che tale interpretazione estensiva dell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia corrisponde all’obiettivo di tale disposizione, ricordato al punto 44 della presente sentenza, ossia ovviare al rischio che il creditore non ottenga alimenti secondo la legge designata in via principale.

58 Tale interpretazione è destinata a coprire un caso, come quello di cui al procedimento principale, in cui l’impossibilità per il creditore di ottenere alimenti risiede nel fatto che esso non ha messo in mora il debitore e non ha dunque soddisfatto un presupposto legale, nel caso di specie, quello previsto dall’articolo 1613 del BGB. Infatti, come risulta dal paragrafo 93 delle conclusioni dell’avvocato generale, non vi sono elementi che consentano di sostenere che l’inerzia del creditore renda detto articolo 4, paragrafo 2, inapplicabile.

59 Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la locuzione «non possa ottenere alimenti», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, dev’essere interpretata nel senso che include anche la situazione in cui il creditore non possa ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato della sua precedente residenza abituale con la motivazione che non soddisfa determinati presupposti imposti da tale legge.

Sulle spese

60 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, dev’essere interpretato nel senso che:

– la circostanza che lo Stato del foro corrisponde allo Stato di residenza abituale del creditore non osta all’applicazione di tale disposizione qualora la legge designata dalla norma sussidiaria di collegamento prevista da tale disposizione non coincida con la legge designata dalla norma principale di collegamento prevista dall’articolo 3 del protocollo;

– in una situazione in cui il creditore di alimenti, che ha cambiato la residenza abituale, presenti dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato della sua nuova residenza abituale una richiesta di alimenti nei confronti del debitore relativa ad un periodo già trascorso in cui risiedeva in un altro Stato membro, la legge del foro, che è anche la legge dello Stato della sua nuova residenza abituale, può trovare applicazione se le autorità giurisdizionali dello Stato membro del foro erano competenti a conoscere delle controversie in materia di crediti alimentari riguardanti le parti di cui trattasi e riferite al suddetto periodo.

2) La locuzione «non possa ottenere alimenti», contenuta nell’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, dev’essere interpretata nel senso che include anche la situazione in cui il creditore non possa ottenere alimenti ai sensi della legge dello Stato della sua precedente residenza abituale con la motivazione che non soddisfa determinati presupposti imposti da tale legge.