Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20085 - pubb. 03/07/2018

Revocatoria del pagamento del debito liquido ed esigibile ricevuto dal monopolista

Cassazione civile, sez. I, 24 Aprile 2018, n. 10117. Est. Paola Vella.


Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione all'azione revocatoria - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Ragioni - Fattispecie



In favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 c.c., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 c.c., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 c.c., di contrattare e di osservare parità di trattamento. L'applicabilità dell'art. 1461 c.c., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, l. fall., non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 c.c. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa. (Fattispecie relativa a pagamenti di diritti e tasse aeroportuali effettuati da un vettore aereo in favore di un gestore aeroportuale). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 30/11/2004 il Ministero delle attività produttive ha ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, ex D.L. n. 347 del 2003, le società Volare Group S.p.A., Volare Airlines S.p.A. ed Air Europe S.p.A. (gruppo di società operanti nel settore del trasporto aereo, sotto il controllo della prima), delle quali il Tribunale di Busto Arsizio ha successivamente dichiarato lo stato di insolvenza con separate sentenze del 3-6/12/2004.

2. Con atto di citazione notificato il 05/10/2009 l'amministratore straordinario di Volare Airlines S.p.A. ha chiesto la revoca ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, dei pagamenti di diritti e tasse aeroportuali effettuati da Volare Airlines S.p.A. in favore di Aeroporti di Roma S.p.A. nel periodo 02/12/2003 - 28/06/2004, per complessivi Euro 6.721.864,93, nonchè del pagamento di Euro 70.000,00 effettuato in data 25/06/2004 a saldo di un debito della consociata Air Europe S.p.A., ai sensi della L. Fall., art. 64.

3. Il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto integralmente la domanda, ritenendo: 1) che tutti i pagamenti erano avvenuti nel cd. periodo sospetto; 2) che il requisito dell'eventus damni era in re ipsa; 3) che la scientia decoctionis era ampiamente dimostrata da una serie di elementi, puntualmente indicati; 4) che il pagamento del debito del terzo era inefficace in quanto atto a titolo gratuito.

4. Aeroporti di Roma S.p.A. ha proposto appello per fa valere: 1) le peculiarità del rapporto tra gestore aeroportuale e vettore, tali da rendere irrilevante la scientia decoctionis, essendo l'esperibilità dell'azione revocatoria condizionata alla possibilità per l'accipiens di accettare il rischio di contrarre con un soggetto insolvente e di adottare appropriati mezzi di autotutela, mentre Aeroporti Di Roma S.p.A. era obbligata a fornire i servizi al vettore; 2) il proprio legittimo affidamento sul fatto che l'E.N.A.C., appositamente interpellato, si era limitato ad imporre il pagamento anticipato delle prestazioni rese, senza adottare la misura della sospensione o della revoca della licenza al vettore Volare Airlines S.p.A.

5. La Corte di Appello di Milano ha rigettato l'appello sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) la stessa Aeroporti di Roma S.p.A. aveva riconosciuto che, in caso di necessità e urgenza - come anche di persistente inadempimento del vettore - il gestore dei servizi aeroportuali poteva autonomamente adottare le misure interdittive previste dal "Regolamento di scalo" e dal "Manuale di aeroporto", soggette a successiva ratifica di E.N.A.C.; 2) l'affidamento riposto in E.N.A.C. doveva ritenersi colpevole, stante la sua consapevolezza dello stato di decozione di Volare Airlines S.p.A. e dell'intero gruppo Volare, ampiamente provata (rilievo, questo, ritenuto assorbente rispetto alla generica doglianza di omessa indagine sui dati di bilancio ai fini della scientia decoctionis); iii) a nulla valeva che si trattasse di crediti muniti di privilegio speciale ex art. 1023 cod. nav., comma 1, n. 1 dovendosi ritenere l'eventus damni in re ipsa a causa della lesione della par condico creditorum (richiamando a tal fine l'insegnamento di Cass. Sez. U. n. 7028 del 2006); 4) sul pagamento dichiarato inefficace ai sensi della L. Fall., art. 64 si era formato il giudicato interno, stante la mancata impugnazione della statuizione del tribunale per cui esso "sarebbe comunque revocabile" ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2.

6. Avverso la suddetta decisione di secondo grado, Volare Airlines S.p.A. in Amministrazione Straordinaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi - tutti formulati congiuntamente per "violazione e falsa applicazione di legge" nonchè "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia", in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) - dei quali i primi due con riguardo ad una lunga serie di norme (L. Fall., art. 67; artt. 1453, 1460, 1451 e 2697 c.c.; artt. 697, 699, 705 comma 2, lett. e-bis) ed e-ter), 779, 802 del vigente cod. nav.; artt. 697, da 776 a 787 e 802 cod. nav. vigente ratione temporis; artt. 12.1 e 12.2 Regolamento di Scalo dell'(*) adottato ai sensi del D.L. 08 settembre 2004, n. 237, convertito dalla L. 09 novembre 2004, n. 265 e approvato con ordinanza E.N.A.C. del 17/07/2006; del D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, art. 4, comma 9 e art. 21; Reg. (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992) ed il terzo con riguardo agli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. unitamente alla L. Fall., artt. 64 e 67.

7. Aeroporti di Roma S.p.A. ha resistito con controricorso.

8. La Procura generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

Motivi della decisione

1. Con i primi due mezzi la ricorrente lamenta sostanzialmente: 1) che, trattandosi di pagamenti effettuati nel periodo dicembre 2003 giugno 2004, il giudice a quo avrebbe erroneamente applicato disposizioni normative non ancora vigenti (segnatamente l'art. 705 cod. nav., comma 2, lett. e-ter), introdotto dal D.Lgs. n. 151 del 2006, ed il Regolamento di scalo adottato con ordinanza E.N.A.C. del 17/07/2006), fondando su di esse la ritenuta possibilità, per il gestore aeroportuale, di adottare misure interdittive; 2) che in ogni caso Aeroporti di Roma S.p.A., quale gestore aeroportuale soggetto alla disciplina di rilevanza pubblicistica di settore, non aveva alcuna autonomia nell'accettare il rischio di proseguire i rapporti con il vettore insolvente Volare Airlines S.p.A., ed aveva fatto incolpevole affidamento sull'ordinanza ex art. 802 cod. nav. del 18/06/2003, emessa (su sua sollecitazione) dall'E.N.A.C. - Autorità di vigilanza e regolamentazione del sistema dell'aviazione civile che ai sensi del Reg. (CEE) n. 2407/92 aveva anche il compito di verificare la solvibilità dei vettori - in base alla quale la partenza degli aeromobili del suddetto vettore (così come delle altre società del Gruppo) poteva essere autorizzata solo "dopo aver ricevuto dalla società Aeroporti di Roma conferma dell'avvenuto pagamento delle tasse e diritti aeroportuali riferiti ai voli in argomento".

2. Con il terzo motivo la ricorrente deduce infine che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, in sede di appello non si era limitata a contestare che il pagamento di Euro 70.000,00 del 25/06/2004 non era atto a titolo gratuito nè rappresentava il pagamento di un debito di altra società del gruppo Volare, in relazione alla L. Fall., art. 64, ma aveva anche contestato i profili di cui alla L. Fall., art. 67.

3. I primi due motivi di ricorso - che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente - vanno respinti, sia pure con correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., nella parte in cui la Corte di Appello di Milano ha richiamato disposizioni normative che all'epoca dei pagamenti per cui è causa non erano ancora vigenti (in particolare, l'art. 705 cod. nav. come modificato dal D.Lgs. n. 151 del 2006 ed il Regolamento di Scalo dell'(*) adottato ai sensi del D.L. 08 settembre 2004, n. 237, convertito dalla L. 9 novembre 2004, n. 265 e approvato con ordinanza E.N.A.C. del 17/07/2006).

4. Il nucleo centrale della critica rivolta alla decisione dei giudici di merito risiede nell'affermazione per cui la revocabilità di un pagamento, sia pure ricevuto nella consapevolezza dell'accipiens sullo stato di insolvenza del solvens, sarebbe subordinata alla sussistenza - negata nel caso di specie - di una "pur ridotta sfera di autonomia circa la prosecuzione del rapporto", avuto riguardo alla azionabilità delle "ordinarie prerogative contrattuali in caso di inadempimento della controparte"; a tal fine, la censura muove dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi in tema di prestazioni dovute dal contraente cd. monopolista.

5. Nel 2004 invero le Sezioni Unite, con un revirement rispetto ad una precedente pronuncia del 1998 (sentenza n. 11350/98), hanno affermato che "a favore dell'imprenditore che somministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale, trovano applicazione, in assenza di espressa deroga, non solo l'art. 1460 c.c., sull'eccezione di inadempimento, ma anche l'art. 1461 c.c., sulla facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione dovuta quando sussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, trattandosi di previsioni compatibili con l'obbligo, posto dall'art. 2597 c.c., di contrattare e di osservare parità di trattamento. L'applicabilità di detto art. 1461 c.c., come delle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticità nella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive, comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento del somministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando di conseguenza i presupposti per cogliere nell'art. 2597 c.c. una implicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa" (Sez. U, Sentenza n. 1232 del 23/01/2004, Rv. 569633 - 01; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26977 del 20/12/2007, Rv. 601132 - 01; cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8418 del 05/04/2013; v. anche, da ultimo, Cass. 08/02/2018, n. 3085, che ha cassato con rinvio, in quanto affetta da vizio motivazionale, una pronuncia che aveva affermato la non revocabilità dei pagamenti dei servizi svolti da un concessionario esclusivo e monopolista dell'attività di rimorchio portuale, senza spiegare perchè il servizio da questi prestato dovesse qualificarsi "obbligatorio", piuttosto che "facoltativo").

6. La sentenza n. 1232 del 2004 era stata resa in fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore dell'ENEL, prima del fallimento, per consumi di energia elettrica, riguardo ai quali le Sezioni Unite avevano sottolineato in particolare (per quanto qui rileva) che "il monopolista, quantomeno nei rapporti di erogazione di servizi, di regola deve adempiere prima di poter reclamare il corrispettivo... di modo che, se non fosse in grado di sospendere la prestazione in presenza di un serio pericolo di non ricevere il compenso non ancora esigibile, e potesse solo avvalersi dell'eccezione d'inadempimento (o dell'azione di risoluzione) una volta che il debito altrui sia scaduto e non adempiuto, verrebbe esposto ad operazioni in perdita, o con forte possitilità di perdita".

7. Ciò che preme qui evidenziare è però la parte conclusiva della menzionata pronuncia - a ben vedere assai meno neutra di quanto possa sembrare - dove le Sezioni Unite sottolineano che l'accoglimento della tesi principale del ricorrente:aveva relegato "su un piano meramente astratto ed ipotetico, rendendone così ultroneo l'esame, il quesito se l'eventuale carenza della facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione possa delimitare l'ambito di operatività dell'azione revocatoria, che è accordata al fine del rispristino della parità di tutti i creditori coinvolti dall'insolvenza dell'obbligato e che è svincolata dalle peculiarità della nascita e dello svolgimento del singolo rapporto".

8. Tale quesito era stato in effetti già affrontato dal Giudice delle leggi, che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 67, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 41 Cost., comma 1, aveva affermato, tra l'altro: a) che l'azione revocatoria fallimentare ha connotati peculiari in forza dei principi dell'universalità dell'esecuzione e della sua concorsualità, da intendersi nel senso che tutti i creditori hanno diritto di partecipare all'attività di liquidazione e di soddisfarsi sul ricavato in posizione di tendenziale parità; b) che la centralità della par condicio creditorum costituisce la chiave di lettura di vari istituti, fra i qualiu la revocatoria fallimentare, essendo evidente che tutelare le ragioni del concorso tra i creditori può significare anche derogare alle regole generali, per consentire la ricostruzione del patrimonio del fallito e ripartire tra tutti i creditori, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, eventuali perdite; c) che, alla luce di dette esigenze, il legislatore ha costruito l'azione revocatoria fallimentare per contemperare l'interesse dei creditori di recuperare al patrimonio del fallito la maggiore quantità di beni, in vista dell'esecuzione concorsuale, con quello al normale svolgimento dell'attività economica ed alla stabilità dei diritti; d) che, rispetto a tale coerente disegno normativo, solo apposite disposizioni di legge possono giustificare delle deroghe alla L. Fall., art. 67, espressamente disponendo che determinati atti o pagamenti non siano assoggettati a revocatoria fallimentare; e) che "erra il giudice rimettente ad invocare come tertium comparationis non una norma derogatoria, ma un'interpretazione della giurisprudenza su una particolare ipotesi di esonero della revocatoria fallimentare", con riferimento proprio alla fattispecie del contraente cd. monopolista); f) che "appare improprio, inoltre, prospettare l'alternativa degli strumenti a disposizione del creditore nel rifiuto dell'adempimento, con la conseguente mora credendi, o nell'accettazione del pagamento, col rischio della revocatoria: innanzitutto il creditore non incorre nella mora quando non riceve il pagamento per un motivo legittimo (art. 1206 c.c.); in ogni caso, se egli accetta detto pagamento, potenzialmente soggetto al rischio della revocatoria, non necessarìamente dovrà soccombere nell'eventuale giudizio che il curatore dovesse promuovere"; g) che l'attuale regolazione della revocatoria fallimentare "rientra comunque nel bilanciamento tra l'utilità sociale correlata alla esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercato e la parità di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisi dell'impresa debitrice (Corte Cost. sent. n. 110 del 1995)".

9. In altri termini, ferma restando la percorribilità degli ordinari strumenti di autotutela civilistica a fronte dell'inadempimento o del pericolo di inadempimento, qualora ricorra la conoscenza dello stato di insolvenza scattano le regole concorsuali, di natura speciale, che comportano la revocabilità degli atti dispositivi lesivi della par condicio creditorum, a meno che (cfr. Corte cost. n. 379/00) vi siano espresse deroghe normative - testimoniate dalla stessa evoluzione della L. Fall., art. 67, che a partire dalla riforma del 2005 ha visto progressivamente ampliarsi l'area delle esenzioni da revocatoria contenute nel terzo comma - ovvero, a tutto voler concedere, il contraente risulti effettivamente "obbligato", in forza di specifiche disposizioni normative o regolamentari, a rendere le proprie prestazioni nonostante l'inadempimento della controparte.

10. Facendo applicazione dei riferiti principi, ne discende in primo luogo che nella fattispecie concreta non si tratta tanto della adottabilità o meno delle misure di autotutela previste dagli artt. 1460 ("Eccezione di inadempimento") e 1461 ("Mutamenti nelle condizioni patrimoniali dei contraenti") c.c., dal momento che esse sono chiaramente incentrate sul "pericolo" di (non) "conseguimento della controprestazione", mentre nel caso di specie Aeroporti di Roma S.p.A. ha usufruito di una forma di autotutela ben più forte e radicale, consistita nell'imporre per circa un anno al vettore Volare Airlines S.p.A. - che versava in evidente stato di insolvenza - il pagamento anticipato della controprestazione per i servizi aeroportuali forniti (dunque in una prospettiva diametralmente opposta a quella considerata nella sentenza n. 1232/04, ove si muoveva dal presupposto che, di regola, il monopolista è tenuto ad erogare preventivamente le prestazioni di servizi per le quali è poi legittimato a richiedere il corrispettivo).

11. Non può dunque sfuggire la decisività della scientia decoctionis, che nella prospettiva concorsuale integra un passaggio ulteriore rispetto alla semplice constatazione di "mutamenti nelle condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione", che l'art. 1461 c.c. pone, in chiave strettamente sinallagmatica, quale presupposto della facoltà di sospensione dell'esecuzione della prestazione.

12. E' infatti evidente che, imponendo (e conseguendo) il preventivo pagamento delle prestazioni rese durante il cd. periodo sospetto, Aeroporti di Roma S.p.A. si sia avvantaggiata rispetto (ed in danno) a tutti gli altri creditori di Volare Airlines S.p.A., "sottraendo" alla massa un valore pari a circa sette milioni di Euro.

13. Del resto, il creditore ben può ricevere pagamenti nel cd. periodo sospetto (se non addirittura pretendere pagamenti anticipati, come nel caso di specie) però accettando il rischio potenziale di una futura revocatoria, una volta che sia dimostrata la sua scientia decoctionis, essendo appunto questo lo strumento che consente di ripristinare la par condicio creditorum, recuperando all'attivo somme di denaro destinate ad essere successivamente ripartite tra tutti i creditori secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione, ovvero proporzionalmente, in caso di incapienza del patrimonio del fallito.

14. Il punto decisivo è dunque stabilire, in primo luogo, se i pagamenti imposti a Volare Airlines S.p.A. e ricevuti da Aeroporti di Roma S.p.A. nel periodo sospetto possano ritenersi esenti da revocatoria in forza di una disposizione normativa di (più o meno esplicita) deroga alla L. Fall., art. 67, comma 2; la risposta a tale quesito risulta negativa sulla base delle stesse allegazioni di parte, non potendo certo risiedere nell'art. 802 cod. nav. vigente all'epoca dei fatti, il quale si limitava a condizionare l'autorizzazione alla partenza dell'aeromobile - tra l'altro - all'avvenuto pagamento delle tasse e diritti aeroportuali ("Art. 802 (Autorizzazione alla partenza).

Il direttore dell'aeroporto non può autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, nonchè dalle norme sanitarie e doganali, e se non hanno provveduto al pagamento delle tasse e dei diritti dovuti"); norma cui faceva eco l'art. 699 cod. nav., che specularmente condizionava l'esercizio dei diritti dei vettori al "rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti".

15. Nè, in secondo luogo, emerge aliunde una "obbligatorietà" delle prestazioni del gestore aeroportuale da cui possa scaturire, in astratto, la non revocabilità dei pagamenti, stante la rilevata insussistenza di un diritto del vettore all'erogazione dei servizi senza il preventivo pagamento di diritti e tasse aeroportuali, pacificamente ritenuti "essenziali per l'esercizio stesso della navigazione aerea e per la sicurezza del sistema aeroportuale" (come si legge nella sentenza impugnata); in concreto risulta poi evidente che Aeroporti di Roma S.p.A. ha suscitato l'intervento dell'E.N.A.C. e, proprio sulla base del conclamato stato di insolvenza di Volare Airlines S.p.A., ha ottenuto l'imposizione del pagamento anticipato dei corrispettivi a carico del vettore già inadempiente.

16. Dagli atti di causa emerge infatti, incontestatamente, che: "alla data del 30 settembre 2002 Volare Airlines S.p.A. aveva già maturato nei confronti di Aeroporti di Roma S.p.A. un debito di complessivi Euro 1.368.533,37", di cui quest'ultima aveva formalmente intimato il pagamento nell'ottobre del 2002, minacciando l'applicazione dell'art. 802 cod. nav. (pag. 25 del controricorso); successivamente, falliti i molteplici piani di rientro del debito, Aeroporti di Roma S.p.A. aveva investito ai sensi dell'art. 802 cod. nav. l'E.N.A.C., che in data 18/06/2003 aveva segnalato al vettore, a fronte dei suoi consistenti e persistenti inadempimenti, che l'autorizzazione alla partenza dei suoi aeromobili sarebbe stata subordinata alla "conferma dell'avvenuto pagamento delle tasse e diritti aeroportuali riferiti ai voli in argomento" (pag. 18-19 del ricorso, con riferimento al doc. n. 2 del fascicolo dì primo grado); da allora, e per circa un anno (fino a giugno 2004), il gestore aeroportuale ha poi continuato a pretendere il pagamento anticipato dei servizi erogati al vettore, nonostante il suo palese stato di decozione (esteso a tutte le società del "gruppo Volare").

17. Può dunque concludersi che, ferma l'assenza di ipotesi normative di esenzione dalla revocatoria, se al vettore insolvente non fosse stato imposto il pagamento anticipato dei corrispettivi, questi certamente non avrebbe continuato a fruire delle prestazioni del gestore aeroportuale, il quale si è così avvantaggiato a discapito degli altri creditori; nè rileva (salvo eventuali profili di rivalsa) che il provvedimento sia stato adottato dall'E.N.A.C., su richiesta dello stesso gestore aeroportuale, restando comunque quest'ultimo il beneficiario dei pagamenti revocati.

18. Anche l'eccezione di aver fatto incolpevole affidamento, ai fini della scientia decoctionis, sul provvedimento adottato dall'E.N.A.C. quale Autorità di vigilanza e regolamentazione del sistema dell'aviazione civile che ai sensi del Reg. (CEE) n. 2407/92 aveva anche il compito di verificare la solvibilità dei vettori - non ha pregio, avendo la Corte d'appello esaustivamente accertato, conformemente al giudice di primo grado, che Aeroporti di Roma S.p.A. "era pienamente e direttamente consapevole del risalente stato di decozione della sua debitrice e dell'intero gruppo di appartenenza", sulla base di "plurime, convergenti emergenze istruttorie... quali: il mancato sistematico rispetto dei plurimi piani di rientro concordati, la denuncia operata dalla ADR all'ENAC, ai sensi dell'art. 802 del codice di navigazione, di altra società del gruppo, la drastica e repentina modifica dei termini di pagamento imposti" (cui si aggiungono le ulteriori circostanze di fatto riportate a pag. 25-29 del controricorso).

19. Sotto altro profilo la censura veicolata dal secondo motivo risulta altresì inammissibile, laddove volta ad ottenere una rivisitazione delle emergenze istruttorie ed una rivalutazione delle prove che non è certamente consentita in sede di legittimità, spettando in via esclusiva al giudice del merito (ex plurimis, Cass. n. 19547 del 2017, n. 962 del 2015, n. 26860 del 2014; Cass. Sez. U. n. 7931 del 2013).

20. Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei primi due mezzi; invero, quand'anche fondato, il pagamento di Euro 70.000,00 del 25/06/2004 resterebbe travolto, come gli altri pagamenti, dalle considerazioni svolte in punto di revocabilità ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2 (piuttosto che dell'art. 64).

21. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2018.