Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20096 - pubb. 04/07/2018

Calcolo delle maggioranze nel concordato preventivo e crediti contestati

Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 2018, n. 13295. Est. Paola Vella.


Concordato preventivo – Voto dei creditori – Calcolo delle maggioranze – Crediti contestati dal debitore – Provvedimento di ammissione provvisoria – Necessità – Computabilità – Configurabilità



In materia di concordato preventivo, dal combinato disposto degli articoli 175, comma 4 e 176, comma 1, legge fall., discende che i crediti oggetto di specifica contestazione da parte del debitore possono essere computati, ai fini del calcolo della maggioranze, solo se il giudice delegato, che è tenuto a provvedere per dirimere il contrasto, abbia adottato la decisione di provvisoria ammissione al voto (totale o parziale) dei titolari dei crediti. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

1. Con la pronuncia impugnata, depositata l'11/12/2012 e notificata il 17/12/2012, la Corte d'appello di Milano ha respinto il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto dalla (*) s.p.a. a socio unico in liquidazione avverso la sentenza del 18/7/2012 con cui il Tribunale di Milano ne aveva dichiarato il fallimento, a seguito di decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo della stessa società per mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge.

2. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che nell'adunanza dei creditori la società debitrice aveva depositato un elenco delle contestazioni riguardanti una serie di crediti, alcune delle quali già recepite dai commissari giudiziali, sicchè, in assenza di ulteriori interlocuzioni, il giudice delegato aveva legittimamente aperto le operazioni di voto, non prevedendo gli artt. 175 e 176 L. Fall. "che il giudice debba provvedere d'ufficio all'ammissione ovvero allo stralcio delle posizioni creditorie contestate"; sarebbe semmai stato onere della debitrice formulare esplicita richiesta di esclusione dal voto dei crediti contestati, o comunque proporre reclamo ai sensi dell'art. 26 L. Fall. contro il provvedimento con cui "il giudice delegato implicitamente ma chiaramente chiudeva ogni discussione sui creditori ammessi al voto", ma, in mancanza di simili iniziative, si era verificato l'effetto di "cristallizzazione del passivo" e di "immutabilità del quorum".

3. La (*) s.p.a. a socio unico in liquidazione ha impugnato la sentenza d'appello con ricorso affidato a due motivi, notificato il 1617/1/2013 agli intimati indicati in epigrafe.

4. Solo il Fallimento (*) s.p.a. a socio unico in liquidazione ha resistito con controricorso, chiedendo, tra l'altro, l'espunzione dal fascicolo dei documenti inammissibilmente prodotti dalla ricorrente in violazione dell'art. 372 c.p.c., comma 1.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso - rubricato "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 175, 176 e 177 L. Fall." - la società ricorrente confuta l'assunto per cui il giudice delegato non avrebbe potuto "provvedere d'ufficio all'ammissione ovvero allo stralcio delle posizioni creditorie contestate", deducendo che in effetti questi avrebbe dovuto assumere una decisione sull'ammissione al voto dei creditori titolari dei crediti contestati dalla debitrice in sede di adunanza dei creditori, tanto più che nella successiva udienza del 27/6/2012, fissata ai sensi degli artt. 179 e 162 L. Fall. 27/6/12, i commissari giudiziali avevano ulteriormente revisionato l'elenco dei creditori proprio sulla scorta di quelle contestazioni (le quali avevano poi trovato riscontro anche nello stato passivo), giungendo alla conclusione che era stata effettivamente raggiunta la maggioranza favorevole all'approvazione della proposta di concordato, nella misura del 50,41% dei crediti.

1.1. Il motivo è fondato. Invero, dal combinato disposto dell'art. 175, comma 4, e art. 176, comma 1, L. Fall., emerge che, a fronte di una specifica contestazione dei crediti da parte del debitore - pacificamente intervenuta nel caso di specie - il giudice delegato "può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi"; in altri termini, i crediti contestati possono essere computati ai fini del calcolo delle maggioranze solo se il giudice delegato abbia assunto un provvedimento di provvisoria ammissione al voto (totale o parziale) dei creditori che ne sono titolari.

1.2. Pertanto, erra il giudice d'appello a ritenere che la società debitrice "non poteva aspettarsi... che il giudice delegato di sua iniziativa escludesse alcuni dei crediti della cui contestazione i commissari non avevano tenuto conto", dal momento che il giudice delegato, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dal debitore in apposita produzione documentale - solo parzialmente accolte dai commissari giudiziali, e per la restante parte non rinunciate dal debitore medesimo - avrebbe in realtà dovuto assumere la decisione contemplata dall'art. 176, comma 1, L. Fall.; in difetto, i crediti contestati e non ammessi provvisoriamente non avrebbero dovuto essere computati ai fini del calcolo delle maggioranze.

1.3. Tale conclusione non risulta in contrasto con il precedente di questa Corte citato nella memoria del controricorrente (Cass. Sez. 1, Sent. n. 11403 del 1/06/2016), nel quale viene anzi confermato che "ai fini del voto i crediti restano accertati... così come indicati dal debitore, in caso di mancanza di rettifiche o contestazioni; ovvero così come rettificati dal commissario giudiziale, in caso di mancanza di contestazioni; ovvero, infine, così come accertati dal giudice delegato, risolvendo le contestazioni sorte in sede di adunanza"; la fattispecie in esame rientra infatti in quest'ultima ipotesi, essendo emersa in sede di adunanza dei creditori una divergenza tra i crediti contestati dal debitore e quelli rettificati dai commissari giudiziali (i quali in un secondo momento avrebbero riconosciuto l'esattezza delle ulteriori contestazioni - tali da portare al 50,41% la percentuale dei voti favorevoli alla proposta di concordato: v. doc. I, indicato a pagina 32 del ricorso - che avrebbero poi trovato riscontro anche in sede di formazione dello stato passivo, come da doc. P indicato a pag. 44 del ricorso).

2. Con il secondo mezzo - rubricato "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 176 e 177 L. Fall. in relazione all'art. 26 L. Fall." - si censura il rilievo del giudice d'appello sulla mancata impugnazione ex art. 26 L. Fall. "del provvedimento con il quale il giudice delegato implicitamente ma chiaramente chiudeva ogni discussione sui creditori ammessi al voto", trattandosi di decreto privo "dei requisiti di decisorietà" e potendo d'altro canto ritenersi che, come i creditori esclusi dal voto possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione (art. 176, comma 2, L. Fall.), così anche il debitore possa specularmente opporsi in quella sede alla mancata esclusione dei crediti contestati.

2.1. Il motivo è meritevole di accoglimento, poichè, anche a prescindere dalla contestata "decisorietà" in astratto, nel caso di specie manca in concreto un provvedimento di ammissione provvisoria (in tutto o in parte) dei crediti contestati, che il giudice delegato avrebbe dovuto assumere ai sensi dell'art. 176, comma 1, L. Fall. e il debitore avrebbe - in tesi - potuto impugnare con il reclamo di cui all'art. 26 L. Fall.; peraltro, anche ove detto provvedimento fosse stato emesso il debitore non avrebbe avuto interesse ad impugnarlo prima del decorso del termine di venti giorni previsto dall'art. 178, comma 4, L. Fall. per le eventuali ulteriori adesioni dei creditori, che lo stesso giudice delegato è tenuto ad attender prima di riferire al Collegio ex art. 179 L. Fall. in caso di mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte.

2.2. Sotto quest'ultimo profilo può in effetti assumersi che valga anche per il debitore, mutatis mutandis, il presupposto della "prova di resistenza" espressamente contemplata dall'art. 176, comma 2, L. Fall. per i creditori esclusi dal voto - i quali "possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze" - posto che entrambe le fattispecie sono informate al principio per cui le decisioni assunte dal giudice ai fini del voto non incidono sulla sussistenza dei crediti interessati dalla proposta concordataria, ma rilevano solo ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie per la sua approvazione, che il debitore può dunque contestare all'esito dell'udienza fissata ai sensi del combinato disposto degli artt. 162 e 179 L. Fall..

2.3. In questo senso questa Corte ha da tempo chiarito che i provvedimenti dichiarativi del mancato raggiungimento delle maggioranze, in quanto destinati a confluire nella successiva dichiarazione di fallimento, sono privi "di quella autonoma funzione decisoria (e della correlata idoneità ad incidere su posizioni di diritto soggettivo) attribuibile alla sola sentenza dichiarativa del fallimento, impugnabile attraverso l'opposizione di cui all'art. 18 L. Fall. anche sotto il profilo degli eventuali errori di diritto ravvisabili in ordine alla mancata approvazione del concordato, mancata approvazione che, della dichiarazione di fallimento, costituisce, in tal caso, il solo, determinante ed esauriente presupposto" (Cass. Sez. 1, Sent. n. 3332 del 30/03/1998; conf. Cass. Sez. 1, Sent. n. 3521 del 24/03/2000).

3. All'accoglimento dei motivi - cui non osta l'eccezione di inammissibilità delle produzioni documentali effettuate in violazione dell'art. 372 cod. proc. civ., in quanto irrilevanti ai fini del decidere segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per un nuovo calcolo delle maggioranze che tenga conto delle contestazioni tempestivamente sollevate dal debitore, alla luce dei principi sopra indicati.

 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2018.