Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20154 - pubb. 12/07/2018

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è opponibile al fallimento dichiarato in pendenza di opposizione

Cassazione civile, sez. VI, 10 Ottobre 2017, n. 23679. Est. Campanile.


Fallimento - Stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto - Esclusione - Fondamento



Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento.


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -

Dott. CAMPANILE Pietro - rel. Consigliere -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

P.P. propone ricorso avverso il decreto del Tribunale di Messina indicato in epigrafe, con il quale è stata rigettata l'opposizione avverso lo stato passivo del fallimento della s.n.c. (*), con il quale si è affermato che il Decreto Ingiuntivo posto alla base dell'insinuazione al passivo non aveva efficacia di giudicato, in quanto, essendosi estinto il relativo giudizio di opposizione, non era divenuto definitivo, prima della dichiarazione di fallimento, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione medesima;

la curatela del fallimento non svolge attività difensiva.

 

Motivi della decisione

il Collegio ha disposto, in conformità al Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il ricorso è manifestamente infondato;

deve trovare applicazione, infatti, il principio di recente affermato da questa Corte, secondo cui il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., laddove, in caso di opposizione, come si evince dal coordinato disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c., basta che il relativo giudizio si sia estinto e che, al momento della sentenza di fallimento, sia decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione (Cass., 29 febbraio 2016, n. 3987); va altresì richiamata la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il Decreto Ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, perchè il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad un sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento;

il creditore munito del decreto solo provvisoriamente esecutivo, qualora voglia far valere il suo credito nel fallimento, è tenuto a farlo accertare ai sensi della L. Fall, art. 52 e non può avvalersi del disposto della successivo art. 96, comma 3, n. 3, insuscettibile di applicazione analogica, proprio perchè costituisce eccezione alla regola dettata dall'art. 52 (Cass., 27 maggio 2014, n. 11811);

all'inopponibilità nei confronti del fallimento del decreto ingiuntivo non definitivo consegue poi l'inopponibilità dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività (Cass., n. 6918 del 2005);

nel caso di specie la dichiarazione di fallimento è intervenuta in data 27 ottobre 2011, mentre il provvedimento di estinzione del giudizio di opposizione è stato depositato successivamente, il 2 dicembre 2011;

il Decreto Ingiuntivo, pertanto, è inopponibile al fallimento;

non si provvede in merito alle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017.