Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20164 - pubb. 13/07/2018

Fallimento entro l'anno e cessazione di attività caratteristica dell'impresa

Cassazione civile, sez. VI, 27 Aprile 2018, n. 10319. Est. Di Marzio.


Fallimento - Imprenditore ritirato - Cessazione dell'attività di impresa - "Dies a quo" - Accertamento da parte del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti



Ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività, intendendosi quest'ultima come il concreto esercizio dell'attività di impresa, entro il quale, ai sensi dell'art. 10 l.fall., può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, anche la dismissione di tale qualità deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità.


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

RILEVATO CHE:

1. Con sentenza del 4 novembre 2016 la Corte d'appello di Venezia ha respinto il reclamo proposto da G.M. nei confronti di Stefanel S.p.A. e del Fallimento G.M. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

2. - Per la cassazione della sentenza G.M. ha proposto ricorso per quattro mezzi ed ha depositato memoria.

Stefanel S.p.A. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, mentre il Fallimento non ha spiegato difese.

 

CONSIDERATO CHE:

3. - Il primo motivo, svolto in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., in ragione di erronea ritenuta validità della prima notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento ai sensi della L. Fall., art. 15 con deposito presso la Casa Comunale di (*), già ritenuta invalida dal Tribunale di Venezia, pur in assenza di alcuna domanda delle parti in tal senso.

Il secondo motivo, svolto in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullità della sentenza e del procedimento per nullità della prima notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento, erroneamente spedita ai sensi della L. Fall., art. 15 con deposito presso la casa comunale di (*), anzichè nelle forme dell'art. 138 c.p.c. e ss.; conseguente violazione del contraddittorio e del diritto di difesa anche in relazione all'art. 24 Cost..

Il terzo motivo, svolto in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullità della sentenza e del procedimento per inosservanza del termine a comparire di 15 giorni antecedenti l'udienza di comparizione del fallendo L. Fall., ex art. 15, comma 3, u.p., oltre che per violazione del termine assegnato con ordinanza depositata il 20 maggio 2016 dal Tribunale di Venezia per la notifica del ricorso e del decreto fino al 13 giugno 2016.

Il quarto motivo svolto in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 10, prevedente il termine annuale per la dichiarazione di fallimento dell'impresa cancellata dal registro delle imprese, nonchè dell'art. 2082 c.c. erroneamente applicato nel ritenere la persistenza dello status di imprenditore in capo alla ditta individuale che abbia affittato a terzi l'unica azienda e si sia cancellata dal registro delle imprese; irrilevanza ai fini del persistere del predetto status dell'avvio di azioni giudiziarie.

RITENUTO CHE:

4. - Il Collegio ha disposto l'adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. Il ricorso va respinto.

5.1. - Il primo motivo è infondato.

Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868). Il vizio di omessa pronuncia, d'altronde, non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito, sicchè, ad esempio, il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424).

E' dunque del tutto palese che la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non è stata nel caso di specie richiamata a proposito, dal momento che il giudice del merito, nel ritenere valida la prima notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del susseguente decreto di fissazione dell'udienza, lungi dal pronunciare sulla domanda, altro non ha fatto che verificare, come doveva, la rituale instaurazione del contraddittorio, contestata dal G..

5.2. - Il secondo motivo è infondato.

Non è dato comprendere, per la verità, nell'argomentare del ricorrente, per quale ragione l'imprenditore individuale dovrebbe godere di un trattamento di favore rispetto all'imprenditore che operi in forma societaria, potendo egli invocare, secondo il G., in caso di esito negativo della notificazione effettuata a mezzo pec, l'applicazione delle regole dettate dagli artt. 138 c.p.c. e ss.. Difatti, se l'imprenditore commerciale non si è curato di ottenere e mantenere in funzione un indirizzo pec, l'istanza di fallimento e il decreto di fissazione di udienza vanno a lui notificati nella forma subordinata di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3 (Cass. 4 luglio 2017, n. 16447). Basterà rammentare che la norma è stata sottoposta a scrutinio di costituzionalità con specifico riferimento alle società (v. Corte. cost. n. 146 del 2016), ma con argomentazione che, evocando la specialità e complessità degli interessi sottesi, comuni a una pluralità di operatori economici, e anche di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito, sono estendibili a ogni impresa alla quale è posto l'obbligo di datarsi di indirizzo pec, tanto più che la norma garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto articolato meccanismo di ricerca, che suppone la previa notizia presso l'indirizzo pec del quale l'imprenditore, anche individuale, è obbligato a dotarsi e che è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell'impresa (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26333).

5.3. - Il terzo motivo è assorbito.

5.4. Il quarto motivo è inammissibile.

La tesi del ricorrente si riassume in ciò, che avrebbe cessato l'attività imprenditoriale affittando l'azienda di cui era titolare ad una società della quale egli stesso era legale rappresentante, successivamente cancellandosi dal registro delle imprese, quale imprenditore individuale, oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento. La Corte territoriale ha replicato che l'affitto dell'azienda non comportava perdita della qualità di imprenditore, attesa la sua temporaneità e dunque la fisiologica prospettiva che il G. mantenesse intatta tale veste, tornando a svolgere l'attività all'esito della cessazione dell'affitto, tanto più che l'art. 19 del contratto di affitto di azienda prevedeva che l'ammortamento dei beni aziendali rimanesse ad esclusivo beneficio ed a carico del medesimo concedente; a ciò il giudice del merito ha aggiunto che anche dopo la cancellazione dal registro il G. aveva agito in diverse iniziative giudiziarie nella qualità di titolare della ditta individuale sotto la quale esercitava l'attività imprenditoriale.

Ciò detto, occorre osservare che la doglianza, concernente non già il significato e la portata applicativa della L. Fall., art. 10 e dell'art. 2082 c.c., e dunque estranea all'ambito di applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3 si colloca dal versante della valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, valutazione rispetto alla quale questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini della decorrenza del termine annuale dalla cessazione dell'attività, intendendosi quest'ultima come il concreto esercizio dell'attività di impresa, entro il quale, ai sensi L. Fall., art. 10, può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore, anche la dismissione di tale qualità deve intendersi correlata al mancato compimento, nel periodo di riferimento, di operazioni intrinsecamente corrispondenti a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità (Cass. 14 luglio 2014, n. 16107).

Al che resta soltanto da aggiungere che nel caso di specie una denuncia di vizio motivazionale non è stata neppure avanzata e che, in ogni caso, la motivazione addotta dal giudice di merito varca la soglia del "minimo costituzionale" (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) e rimane dunque qui insindacabile.

6. - Le spese seguono la soccombenza non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2018.