Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20240 - pubb. 20/07/2018

Cessazione dell'amministratore del condominio e prorogatio dei poteri fino alla sostituzione

Cassazione civile, sez. II, 17 Maggio 2018, n. 12120. Est. Scalisi.


Cessazione carica amministratore condominio per scadenza del termine o per dimissioni - "Prorogatio" dei poteri fino alla sostituzione - Delibera contraria dell'assemblea condominiale - Conseguenze



La "perpetuatio" di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta "perpetuatio" all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico.


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -

Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Svolgimento del processo

Il Condominio "(*)" ha proposto appello, avverso la sentenza n.473 del 2011 con la quale il Giudice di Pace di Montecchio Emilia aveva accolto la domanda di pagamento dell'ex amministratore, N.U.U., per l'importo di Euro 1.338,12, asseritamente dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta fino all'11.03.2010.

Il Giudice di prime cure, secondo l'appellante, avrebbe errato nel riconoscere tale importo a favore del N., stante la documentata cessazione del medesimo dall'incarico di amministratore del Condominio (*) fin dal 27.11.09, con contestuale nomina del nuovo attuale amministratore.

Si è costituito N.U.U. per ottenere il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata, atteso che la nomina di Home Service S.r.l. era effettivamente avvenuta soltanto il 01.02.2010, data fino alla quale si era protratta la propria amministrazione condominiale.

Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 828 del 2014 accoglieva l'appello e in riforma della sentenza del GdP revocava il decreto ingiuntivo condannando N. a restituire tutte le somme pagate dal predetto Condominio in esecuzione della sentenza impugnata, condannava lo stesso al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Reggio Emilia risultando dal verbale di assemblea dei condomini del 27 novembre 2009 la delibera all'unanimità della nomina di un nuovo amministratore e l'autorizzazione all'amministratore uscente a prelevare dal conto corrente del condominio la somma di Euro 461,12 a saldo delle sue competenze nonchè la fissazione del termine per il passaggio di consegne dal vecchio al muovo amministratore. Pertanto, essendo la volontà dei condomini di porre fine fin dal 27 novembre 2009 al rapporto professionale instaurato con N. lo stesso non ha diritto al compenso richiesto.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da N.U.U., con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Il Condominio (*) intimato non ha svolto alcuna attività giudiziale.

 

Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo di ricorso N. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1129, 1130 e 1131 cod. civ., artt. 1704 cod. civ. e ss. in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere piena operatività all'istituto della prorogatio per l'amministratore fino a quando non fosse subentrato altro amministratore, perchè se è vero che l'assemblea condominiale del 27 novembre 2009 aveva nominato altro amministratore con la stessa delibera aveva autorizzato N. a compiere tutte le attività di gestione ed amministrazione dovute e necessarie fino al passaggio di consegne. Senza dire che l'assemblea condominiale il 1 febbraio 2010 aveva provveduto a nominare la Home Service quale nuovo amministratore ponendo nel nulla la precedente nomina del 27 novembre 2009.

1.1.= Il motivo è infondato dato che il giudice di appello nell'escludere una perpetuatio di poteri in capo all'amministratore uscente, si è uniformato, alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che la perpetuatio di poteri in capo all'amministratore uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta perpetuatio all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, (come nel caso in esame) una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore, cessato dall'incarico. La decisione censurata è coerente con i principi espressi da questa Corte in materia di prorogatio della carica di amministratore. Infatti come ha avuto modo di chiarire il Giudice di appello "(.....) nel caso in esame osta al riconoscimento in favore di N.U.U. della somma portata dal decreto ingiuntivo, già opposto dal condominio, odierno appellante risultando dal verbale di assemblea di condomini del 27 novembre 2009 la delibera all'unanimità della nomina di nuovo amministratore nella Home Service S.r.l. e l'autorizzazione all'amministratore uscente a prelevare, dal conto corrente del condominio, la somma di Euro 461,12 a saldo delle sue competenze (...) tale verbale, dunque, contiene manifesta ed inequivoca volontà dei condomini tutti di porre fine, fin dal 27 novembre 2009 al rapporto professionale in essere con il N. e di iniziare analogo rapporto con diverso soggetto (...)". A fronte ti tale accertamento appare del tutto irrilevante, comunque, non provata, e non proponibile per la prima volta in questa sede, l'affermazione del ricorrente secondo cui "(....) l'assemblea dei condomini nella seduta del 27 novembre 2009 aveva autorizzato il sig. N. a compiere tutte le attività di gestione e di amministrazione dovute e necessarie fino al passaggio di consegne (....)". D'altra parte, è nell'ordine delle cose che l'amministratore uscente predisponga tutto il necessario per favorire il subingresso del nuovo amministratore.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'omesso circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

Secondo il ricorrente il Tribunale nel ritenere insussistente una prorogatio dei poteri in capo a N. non avrebbe tenuto conto che l'effettiva nomina dell'Home Service ad amministratore del Condominio sarebbe avvenuta il 1 febbraio 2010 con la conseguenza che proprio quest'ultima delibera avrebbe posto nel nulla la nomina avvenuta il 27 novembre 2009 e lasciando N. ad operare in regime di prorogatio.

2.1. = Il motivo è infondato ed essenzialmente perchè il Tribunale non ha omesso di esaminare anche il dato cui fa riferimento il ricorrente. Come chiarisce il Tribunale "(....) Non vi sono in atti elementi di prova rivelatori di una modificata volontà dei condomini orientata al recupero del rapporto fiduciario con il N.. Tale non è senz'altro la convocazione assembleare del gennaio 2010, in quanto effettuata dall'appellato in epoca antecedente alla sostituzione nella carica (la lettera di convocazione porta la data del 28.10.2009 e dunque attiene ad attività amministrativa imputabile all'anno 2009 già saldata dal Condominio); peraltro, neppure, risulta dagli atti che le assemblee del 27-28 gennaio 2010 si siano effettivamente tenute. Al contrario, la chiara intenzione dei condomini di dare seguito alla sostituzione dell'amministratore, deliberata all'unanimità, risulta dai diversi solleciti inviati a N.U.U. e finalizzati ad ottenere il passaggio di consegne alla Home Service S.r.l., nonchè dalla reiterata volontà di sostituzione espressa dall'assemblea in data 01.02.2010, avente ad oggetto, ancora una volta, la richiesta all'amministratore uscente di consegnare tutta la documentazione del condominio e l'espresso richiamo alla volontà già espressa "all'ultima assemblea", quella del 27.11.2009 appunto, nel senso di sostituire a N. la società sopra nominata, come ben noto all'odierno appellato, il quale nella propria missiva del 30 novembre 2009 scriveva che contrariamente a quanto stabilito con deliberato condominiale del 27 novembre 2009 il sottoscritto si è trovato nella impossibilità di eseguire il passaggio di consegne posto che il soggetto che doveva subentrare nella carica di nuovo amministratore non ha comunicato l'accettazione dell'incarico" e su tale impossibilità sebbene consapevole di non essere più legittimato dall'assemblea condominiale prorogava unilateralmente un'amministrazione priva di consenso del mandate (....)".

Appare evidente dunque che il Tribunale ha avuto cura di ricostruire la volontà del Condominio "(*)" tenendo conto sia del verbale del 27 novembre 2009 e sia dell'assemblea del 1 febbraio 2010.

2.1.= E, comunque, il ricorrente ritiene che la sentenza abbia errato nel non considerare quanto era stato deliberato il 1 febbraio 2010 senza però riportare l'esatto contenuto di quel verbale, impedendo, in ogni caso, a questa Corte di avere piena contezza di quanto lo stesso ricorrente afferma. Non solo, ma il ricorrente finisce con il censurare un'interpretazione dei verbali assembleari, ed, in particolare, del verbale dell'1 febbraio 2010 non tenendo conto che l'interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto dei verbali dell'assemblea è indagine di merito il cui esito non è sindacabile in sede di legittimità, se non per violazione delle regole legali di interpretazione.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 116, 163, 345 3 352 cod. proc. civ. nonchè dell'art. 474 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel disporre con formula generica sulla domanda anch'essa generica di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado Piuttosto il Condominio avrebbe dovuto specificare-: a) della proposizione di domanda per la restituzione della somma versata in esecuzione di una pronuncia di prime cure provvisoriamente esecutiva; b) dell'avvenuto pagamento della somma in esecuzione di detta sentenza e del quantum effettivamente pagato. A sua volta il Tribunale non avrebbe potuto condannare N. a restituire le somme pagate dal Condominio in esecuzione della sentenza di primo grado e lasciando all'appellante di quantificare la somma.

3.1.= Va qui precisato che la richiesta di modifica della decisione che viene impugnata, ove accolta, comporta il ripristino della situazione precedente alla stessa sentenza impugnata ove sia stata eseguita. Come ha affermato questa Corte in altra occasione (Cass. n. 6457 del 2015) la restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può chiedersi, per la prima volta, con lo stesso atto di appello avverso quest'ultima, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non potendo tale domanda considerarsi nuova e, quindi, preclusa, sicchè il giudice del gravame che ometta di pronunciarsi sulla stessa incorre nella violazione di cui all'art. 112 cod. proc. civ.. Pertanto, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha disposto la condanna di N. alla restituzione delle somme corrisposte dal Condomino ad esecuzione della sentenza di primo grado.

3.2.= Sotto altro aspetto va detto che la condanna di N. alla restituzione di tutte le somme pagate dal Condomino in esecuzione della sentenza di primo grado non presenta caratteri di indecisione o di genericità dato che fissa con certezza il quantum N. dovrà restituire al Condominio rinviando alla sentenza di primo grado da cui emergerà quanto il Condominio ha corrisposto al N. in esecuzione di quella sentenza. Si tratta di una condanna per relationem corretta dovendosi ritenere che la sentenza di primo grado contiene l'indicazione del quantum che il Condomino in ragione di quella sentenza era tenuto a corrispondere a N. (in tema Cass. n. 11066 del 2012).

4.= Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, la condanna di N. alle spese del doppio grado del giudizio sarebbe iniqua perchè il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il Condominio aveva riconosciuto amministratore il sig. N. fino all'effettiva nomina e sostituzione della Home Service S.r.l. approvando e ratificando ogni suo operato. A sua volta, sempre secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe applicato correttamente le tabelle di liquidazione dei compensi professionali di cui al D.M. n. 55 del 2014. E, di più si denuncia un contrasto tra motivazione e dispositivo, perchè, sempre secondo il ricorrente, nella motivazione si richiama il D.M. n. 55 del 2014 specificando che si procederà a liquidazione delle fasi processuali di studio ed introduzione, effettivamente, espletate (tenuto conto dello scaglione tra Euro 1.100,00 e Euro 5.200,00 avrebbe dovuto essere un compenso di Euro 405,00 per due) mentre nel dispositivo le competenze del giudizio di appello vengono quantificate in Euro 1.830,00 per compenso professionale, oltre accessori.

4.1.= Il motivo è inammissibile sotto ogni profilo.

a) Intanto, va osservato che correttamente il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza e nel caso specifico considerato l'esito finale del giudizio soccombente risultava essere N.. Inconferente è la considerazione secondo cui lo stesso N. sarebbe rimasto a svolgere le funzioni di amministratore fino al subentro effettivo della Home Service perchè, come già si è visto, si tratta di una considerazione priva di riscontri oggettivi, comunque, inidonea a limitare la soccombenza dello stesso N..

b) Inammissibile la censura relativa alla liquidazione delle spese perchè il ricorrente ha omesso di riportare il contenuto della notula del legale del Condominio per dare modo a questa Corte di verificare che le indicazioni ivi contenute non fossero rispondenti alla normativa di cui al D.M. 55 del 2014.

c) Generica è, invece, la censura relativa al contrasto tra motivazione e dispositivo, non solo per la ragione di cui si è detto (mancata riproduzione del contenuto della notula di cui si dice), ma anche perchè, il ricorrente, non tiene conto che in motivazione viene detto che le spese di lite sarebbe state liquidate in conformità alla notula, sicchè, la censura avrebbe dovuto chiarire, adeguatamente, quale parti della notula non erano rispondenti alle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese dato che il Condominio "(*)", intimato, in questa fase non ha svolto alcuna attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2018.