Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20252 - pubb. 24/07/2018

Fallimento del soggetto dedito all’attività di intermediazione e consulenza finanziaria

Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2018, n. 15285. Est. Terrusi.


Fallimento - Imprese soggette Esercizio in forma organizzata di attività di intermediazione o consulenza finanziaria - Attività di impresa commerciale - Sussistenza - Fattispecie



Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'esercizio in forma organizzata di un'attività di intermediazione o di consulenza finanziaria determina la soggezione alla procedura concorsuale, poiché l'art. 1 l.fall. rimanda alla nozione di imprenditore commerciale di cui all'art. 2195 c.c., che vi annovera, tra gli altri, coloro che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un'attività intermediaria nella circolazione di beni (comprese quindi le imprese finanziarie), un'attività bancaria o assicurativa e in genere le "altre attività ausiliarie delle precedenti". (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto fallibile il soggetto dedito ad una attività consistente in servizi di intermediazione e di consulenza finanziaria, con l'utilizzazione di personale dipendente). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. FICHERA Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

Svolgimento del processo

F.A.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della corte d'appello di Bologna che ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata, su istanza di Equitalia Centro s.p.a., dal tribunale di Parma.

Il curatore del fallimento e la creditrice istante non hanno svolto attività difensiva.

La causa, avviata in un primo momento alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile.

 

Motivi della decisione

1. - Col primo motivo il ricorrente, denunziando la violazione o falsa applicazione della L.Fall., art. 1, e dell'art. 2082 c.c. lamenta che la corte territoriale lo abbia ritenuto imprenditore commerciale, come tale soggetto a fallimento, sulla base della sola visura camerale, dalla quale si doveva evincere l'iscrizione al registro delle imprese sin dal 16.6.2010.

Assume che, invece, dagli atti dell'istruttoria prefallimentare era emerso che egli aveva sempre esercitato l'attività professionale di consulente finanziario e mai un'attività imprenditoriale.

Col secondo motivo il ricorrente in consecuzione lamenta l'omesso esame di fatti decisivi, avendo la corte territoriale mancato di valutare i numerosi documenti allegati agli atti, e in particolare l'ordinanza 5.2.2008 della camera di commercio con la quale era stata disposta la cancellazione della sua ditta dal REA, per difetto dei requisiti idonei a qualificarlo titolare di un'impresa, la permanenza dell'iscrizione presso la CCIIA ai soli fini contributivi, emergente dagli stessi ruoli prodotti da Equitalia e dalle dichiarazioni dei redditi evidenzianti l'avvenuta compilazione del solo quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo.

2. - I motivi, unitariamente esaminabili per connessione, sono infondati e in parte inammissibili.

3. - In linea generale va premesso che l'esercizio in forma organizzata di un'attività di intermediazione o di consulenza finanziaria costituisce attività d'impresa commerciale (v. implicitamente Cass. n. 25217-13).

Invero la nozione richiamata dalla L.Fall., art. 1, rimanda a quella di cui all'art. 2195 c.c., sicchè la nozione di imprenditore commerciale, come tale soggetto alla disciplina del fallimento, si ricava dalla norma da ultimo citata, che annovera, tra gli altri, coloro che esercitano un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, un'attività intermediaria nella circolazione di beni (comprese quindi le imprese finanziarie), un'attività bancaria o assicurativa e in genere le "altre attività ausiliarie delle precedenti".

La corte d'appello ha dunque correttamente tratto la prova della qualità di imprenditore commerciale, oltre che dall'iscrizione del F. al REA (che il ricorrente asserisce cessata), anche (e soprattutto) dagli elementi inerenti all'oggetto dell'attività, consistente in servizi di intermediazione e consulenza finanziaria, con l'utilizzazione di personale dipendente. In tale prospettiva ha infatti richiamato i dati desumibili dall'ampiezza della struttura organizzativa, caratterizzata dalla fruizione di personale dipendente (quindici persone) e di locali appositi.

4. - L'accertamento in tal senso delle caratteristiche dell'impresa commerciale involge valutazioni in fatto, istituzionalmente riservate al giudice del merito e non scalfite dal secondo motivo di ricorso, nel quale, rispetto al fatto storico inerente il tipo di attività esercitata, si lamenta l'omesso esame di distinte prove documentali.

E' risolutivo che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di elementi istruttori non integra mai, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v. Cass. Sez. U n. 8053-14).

5. - Col terzo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della L.Fall., art. 5, in quanto, ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, si sarebbe dovuto distinguere fra i debiti sorti per effetto dell'esercizio dell'impresa e gli eventuali altri debiti.

Il terzo motivo è inammissibile in sè e ai sensi dell'art. 360 - bis c.p.c..

La questione della distinzione dei debiti cd. commerciali dai debiti diversi è irrilevante ai fini del fallimento.

Va richiamato il principio secondo cui lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale deve essere accertato, ai fini della dichiarazione di fallimento, attraverso una valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei suoi debiti e dei suoi crediti e a prescindere dalle cause che l'hanno determinato (v. Cass. n. 9253-12 e molte altre). E ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza l'ordinamento non distingue i debiti di un imprenditore individuale in ragione della natura civile o commerciale di essi, e non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento (v. Cass. n. 8930-12).

Coi citati consolidati principi si infrange nettamente l'odierna censura, senza dire che nella specie risulta oltre tutto accertato dal giudice del merito che almeno il 35% dei crediti vantati da Equitalia erano sorti nel corso dell'esercizio dell'impresa.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 10 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2018.