Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20330 - pubb. 28/08/2018

Concorrenza Sleale e storno di dipendenti

Tribunale Macerata, 17 Luglio 2018. Est. Reale.


Tribunale ordinario – Concorrenza Sleale – Storno di dipendenti – Schermo societario – Tutela inibitoria



La concorrenza sleale non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori (cosiddetto storno di dipendenti) da un'impresa ad un'altra concorrente, nè dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime essendo espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica, ma deve essere connotata anche da una sorta di animus nocendi, che (Cass. 20228/13) viene individuato nelle condotte contraddistinte da ulteriori elementi fattuali quali: a) la quantità dei soggetti stornati, b) la portata dell'organizzazione complessiva dell'impresa concorrente; c) la posizione che i dipendenti stornati rivestivano all'interno dell'azienda concorrente; d) la scarsa fungibilità dei dipendenti; e) la rapidità dello storno; f) il parallelismo con l'iniziativa economica del concorrente stornante: in altre parole, non sono illecite le attività di concorrenza, ma solo quelle caratterizzate dall’intento di nuocere al concorrente (prevalente rispetto a quello ordinario di acquisizione di quote di mercato o di clientela sottraendole ad altri imprenditori) ovvero di acquisire conoscenze e vantaggi imprenditoriali (in fase di ideazione di prodotti, di loro produzione, commercializzazione e vendita) propri di una azienda concorrente.

Quanto all’ultimo degli indici sopra indicati, può essere indicativa la non lineare formula realizzata attraverso la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata e quindi di una nuova impresa partecipata dall’asserito fornitore: non che il collegamento societario -anche a mezzo dei soli soci, come nella specie- sia in assoluto indice di illiceità del fine; ma ove si presenti sfornito di giustificazioni (anche meramente patrimoniali o tributarie) e riguardi nuove entità con il medesimo oggetto sociale di altre collegate ed abbia il medesimo legale rappresentante delle altre (come ancora nella specie), risulta difficile immaginare motivi diversi da quelli della creazione di una sorta di schermo con la società collegata (fornitore / cliente) che nella specie avrebbe potuto raggiungere il medesimo risultato a mezzo della apertura [nello stesso Comune della ricorrente] di un altro opificio industriale ove esercitare l’attività industriale già ben avviata [in altra Regione non contigua], piuttosto che fornire lavoro ad una nuova azienda partecipata che assume tutto il personale già formato e qualificato da azienda concorrente presso la quale uno dei soci della nuova società ha svolto attività lavorativa indipendente tale da consentirgli la approfondita conoscenza delle metodologie di lavorazione ed anche delle capacità dei dipendenti stornati.

Accertato lo storno illecito di dipendenti, è assentibile il provvedimento cautelare con cui si fa divieto alla società concorrente di utilizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti stornati, nonché di eventuali ulteriori dipendenti già in forza presso la ricorrente, nello svolgimento di mansioni uguali e/o analoghe a quelle già svolte alle dipendenze della ricorrente ed in ogni altra equivalente ex art. 2103 c.c. (Francesco Fontana e Cristina Bertoldo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Fontana


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