Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20432 - pubb. 07/09/2018

Concordato preventivo e liquidazione del compenso del professionista per la redazione della relazione di asseverazione

Cassazione civile, sez. VI, 27 Giugno 2018, n. 16934. Est. Terrusi.


Concordato preventivo - Credito del professionista per la redazione di relazione di asseverazione - Liquidazione del compenso - Normativa applicabile - Art. 27 del d.m. n. 140 del 2012 - Esclusione - Art. 21 del d.m. n. 140 del 2012 - Applicabilità - Fondamento



La liquidazione del compenso spettante al professionista che, nell'ambito del concordato preventivo, abbia redatto la relazione di asseverazione di cui all'art. 161, comma 3, l. fall., non deve avvenire secondo i criteri di cui all'art. 27 d. m. n. 140 del 2012, che riguarda le attività di complessiva assistenza al debitore nel periodo preconcorsuale, trovando invece applicazione i parametri fissati dall'art. 21 dello stesso decreto per le attività di "valutazioni, perizie e pareri", essendo l'incarico funzionale alla redazione di un "parere motivato", ovvero a "relazioni di stima richiesta da disposizioni di legge o di regolamenti". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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