Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20457 - pubb. 12/09/2018

Il mutuatario inadempiente non può valersi delle norme a tutela del mero ‘ritardatario’

Tribunale Taranto, 12 Luglio 2018. Est. Casarano.


Obbligazioni e contratti – Mutuo bancario – Pagamenti parziali delle rate – Anticipata risoluzione per reiterati ritardati pagamenti – Applicabilità – Esclusione – Risoluzione per inadempimento – Ammissibilità – Affermazione



L’art. 40, II co., del T.U.B. è norma imperativa, non derogabile dalle parti, neanche utilizzando la forma richiesta per la clausola vessatoria.

Di ritardato pagamento, ai sensi della stessa, si può parlare quando il pagamento della rata sia avvenuto nella sua interezza: si deve cioè trattare di un adempimento integrale ma tardivo.

[Nella fattispecie, invece, prima della lettera di decadenza dal beneficio del termine venivano eseguite dal debitore esclusivamente due rimesse parziali. Il Giudice pertanto rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto dal debitore medesimo, non ravvisando l’illegittimità dell’anticipata risoluzione del contratto di mutuo dedotta dalla banca.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI TARANTO

II SEZIONE

Giudice – dott. Claudio Casarano

( procedimento n. 1885/2018)

 

Ordinanza ex art. 649 c.p.c.

 

la vicenda processuale

La Banca opposta agiva con l’azione monitoria per il recupero del credito di euro 84.866,40, derivante da un contratto di mutuo fondiario, garantito da più fideiussori, ma rimasto, a suo dire, inadempiuto.

Con la lettera del 29-11-2016 la banca infatti aveva manifestato la volontà di ritenere il debitore principale ed i fideiussori decaduti dal beneficio del termine, dal momento che la rata semestrale scaduta il 25-05-2016 dell’importo di euro 3.515,35 non veniva onorata.

Da qui l’affermata risoluzione ipso iure del contratto e la conseguente esigibilità del credito relativo alla rata scaduta e non pagata, ma anche del capitale residuo, oltre agli interessi moratori.

Seguiva l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte dei garanti ed il giudice si riservava ex art. 649 c.p.c. alla prima udienza sulla sospensione o meno della provvisoria esecutorità del decreto ingiuntivo opposto.

Il carattere imperativo della disposizione ex art. 40 del t.u.b.

La difesa della parte opponente che appare più meritevole di approfondimento è fondata sul disposto ex art. 40, II co., del T.U.B.:

“La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.

Dal tenore letterale della predetta disposizione emerge evidente come lo scopo del legislatore sia stato quello di porre un freno all’autonomia negoziale: limitare il potere della parte mutuante di prevedere nel contratto una forma di risoluzione di diritto del contratto, quando il tardivo pagamento delle rate non abbia assunto la gravità qualificata contemplata.

Di conseguenza deve ritenersi che si tratti di norma imperativa, non derogabile dalle parti, neanche utilizzando la forma richiesta per la clausola vessatoria, a seconda che il mutuatario sia un consumatore (art. 33 del Decreto legislativo 06/09/2005, n. 206) oppure no (art. 1341 c.c.).

Del resto, ad essere altrimenti, la disposizione in parola sarebbe rimasta sulla carta, poichè il contraente forte di un mutuo fondiario e cioè la banca avrebbe facilmente predisposto una deroga pattizia per sé favorevole.

La nozione di tardivo pagamento cui ha riguardo l’art. 40 del t.u.b.

Solo che non considera la difesa opponente che di ritardato pagamento, ai sensi della norma imperativa in parola, si può parlare quando comunque il pagamento della rata sia avvenuto nella sua interezza: e cioè si deve trattare di un adempimento integrale ma tardivo. Nel caso in esame invece si aveva, nei 180 giorni dalla scadenza della suddetta rata, e prima della lettera di decadenza dal beneficio del termine, il pagamento della somma di euro 600,00, come da ricevuta prodotta dall’opponente; poi, peraltro, in data 22-12-2016, seguiva un altro pagamento, pure parziale, di euro 1.171,44.

In altri termini avveniva un pagamento parziale della rata nei 180 giorni e non un semplice suo ritardato pagamento, alla quale ultima ipotesi la disposizione speciale ex art. 40 del T.U.B. fa esclusivo riferimento: dal punto di vista della fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti delle rate del piano di ammortamento, un conto è la semplice difficoltà per il mutuatario di rispettare le scadenze delle rate, entro un certo arco di tempo, un conto è pagare soltanto una parte della rata.

Allo stato pertanto appare corretta l’accampata risoluzione di diritto del contratto di mutuo e legittimo quindi il rifiuto che la banca avrebbe opposto ad altri asseriti tentativi di ulteriori pagamenti.

Non sembra poi viziato il contratto di fideiussione nella sua validità, neanche ex art. 1956 c.c..

Pertanto

Rigetta

la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (n. 177-18).

Assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Fissa per l’eventuale prosecuzione della causa l’udienza del 06-02-2019, ore 9,00.

Taranto, 12-07-2018