Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20462 - pubb. 13/09/2018

Per accertare la responsabilità penale del medico occorre qualificare il tipo e il grado di colpa ascrittagli

Cassazione penale, 30 Maggio 2018, n. 24384. Est. Giuseppe Pavich.


Responsabilità penale – Dell’esercente una professione sanitaria – Per lesione personale o morte del paziente – Rilievo del grado e del profilo di colpa – Differenti a seconda della legge applicabile ratione temporis – Necessità di indagine su grado e natura della colpa – Sussiste



Con la legge Balduzzi è scriminato il comportamento dell’esercente la professione sanitaria che agisca con colpa lieve, ma attenendosi alle linee-guida e alle buone pratiche, a nulla rilevando che la sua condotta sia ascrivibile a imprudenza, negligenza o imperizia.

Con l’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, il parametro dell’imperizia ha assunto maggior rilievo.
Alla stregua dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, non può prescindersi da un accurato inquadramento della condotta del medico non solo con riguardo al fatto che essa abbia rispettato o meno le linee-guida o le buone pratiche, ma anche con riguardo al fatto che la stessa possa qualificarsi come improntata a imperizia, o a negligenza, o a imprudenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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