Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20503 - pubb. 21/09/2018

Ogni nuova costituzione dinanzi a un nuovo giudice può essere fatta anche in forma cartacea

Tribunale Arezzo, 12 Giugno 2018. .


PCT – Riassunzione – In forma cartacea – Ammissibilità



Ogni nuova costituzione dinanzi a un nuovo giudice, a prescindere se fatta per avviare ex novo un processo o per proseguirne uno da giudice incompetente, può, ai sensi della normativa sul PCT, essere fatta anche in forma cartacea, non essendo, a quei fini, atto endoprocessuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Arezzo, sentenza del 12.06.2018.

O., costituitasi tempestivamente, eccepì l'incompetenza del Tribunale di Perugia, la prescrizione del diritto, la non debenza della provvigione per mancata iscrizione dell'albo nazionale dei mediatori; contestò comunque ogni altro profilo; chiese di chiamare in causa F. e concluse per la declaratoria di incompetenza o, in subordine, per il rigetto di ogni domanda. F., pure costituitasi, chiese il rigetto di ogni domanda.

Il Tribunale di Perugia (causa n. 6231/2010 r.g.), con sentenza non definitiva n. 52/2015 del 14.1.2015, affermò la propria competenza. La S.C., adita da O. in sede di regolamento di competenza, cassò la sentenza, affermando la competenza territoriale alternativa del Tribunale di Arezzo e del Tribunale di Firenze. I. ha riassunto, con comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. tempestivamente notificata …omissis… la causa intentata dinanzi al Tribunale di Perugia, riproponendo la domanda contro O. di pagamento a titolo di provvigione della somma di Euro 129.600,00, oltre accessori e spese.

O. si è costituita e, premessa l'eccezione di estinzione del processo per tardiva riassunzione (in quanto, a suo avviso, invalidamente operata con deposito di atto cartaceo anziché telematico), ha riproposto le precedenti eccezioni e conclusioni. F. è restata contumace. Il giudice ha fatto acquisire il fascicolo del Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c. e le parti hanno insistito nelle memorie ex art. 183 co. 6^ a suo tempo depositate in quel giudizio. Il giudice, con ordinanza riservata del 22.5.2018, ha fissato la discussione immediata, così motivando: ritenuto che su tutte le questioni preliminari di rito si potrà decidere unitamente al merito; ritenuto che il requisito dell'iscrizione nell'Albo (oggi, trattandosi di attività svolta in forma d'impresa, iscrizione nel R.I. da parte della CCIAA, cfr Cass. sez. 3^ civ. 16.1.2014 n. 762 rv 629758) deve essere posseduto dalla società (o dal suo legale rappresentante, purché non esclusivamente quale persona fisica: Cass. sez. 3^ civ. 29.11.2013 n. 26781 rv 629079) e che può utilmente ricorrersi a prova presuntiva (Cass. sez. 3^ civ. 14.5.2013 n. 11539 rv 626787); rilevato che è stata sollevata tempestiva eccezione di prescrizione (rispetto al termine di un anno ex art. 2950 c.c.), alla quale parte attrice ha replicato in 1^ memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. adducendo, fra gli altri, i seguenti atti interruttivi:

- raccomandata a/r contenente la fattura spedita il 31.7.2008 e ricevuta il 1.8.2008 (suo doc. 12);

- raccomandata a/r spedita il 30.7.2009 e ricevuta il 3.8.2009 (suo doc. 3);

ritenuto che l'eccezione preliminare di merito, in quanto avente natura pregiudiziale, merita immediata decisione;

ritenuto che, avendo le parti ampiamente dibattuto con le memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c. (oltre che con l'atto di riassunzione e la correlata memoria di costituzione) e non essendovi istruttoria ulteriore da commentare;

Oggi si è svolta la discussione. La domanda va rigettata nel merito per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, a suo tempo sollevata dinanzi al Tribunale di Perugia e poi qui riproposta.

L'eccezione di tardiva riassunzione del processo, fondata sulla invalidità del deposito cartaceo anziché telematico dell'atto di riassunzione, da considerarsi a questi fini endoprocessuale, è, almeno ad avviso del giudice, massimamente infondata, per un duplice ordine di motivi.

1. Innanzitutto perché è da rifiutarsi la tesi che la comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. possa considerarsi atto endoprocessuale. Invero, tale qualificazione, ai fini della normativa sul pct, è riservata esclusivamente a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario: la ratio è infatti quella che, una volta costituite le parti davanti a un giudice, ogni atto successivo sia inserito nel fascicolo telematico già esistente. Quando però - come nel caso di incompetenza - la causa prosegua dinanzi a un nuovo giudice, dichiarato competente, non v'è motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario. Il fenomeno della traslatio iudicii (art. 50 c.p.c.) non ha alcun rilievo in questa fattispecie ed è invocato dalla * in modo fuorviante: se la sua tesi fosse corretta, si dovrebbe concludere, con logica obbligata, che non sarebbe necessario alcun atto di costituzione dinanzi al nuovo al giudice, ciò che è palesemente errato; e che il giudice che si dichiara incompetente, non deve regolare le spese, il che è pure errato. La traslatio, invero, opera su un piano processuale più alto e, a esempio, fa sì che l'attività svolta non debba essere ripetuta (a es., si usano qui le memorie ex art. 183 co. 6^ c.p.c. depositate a Perugia); ma, sul piano sottostante della costituzione del rapporto processuale dinanzi a un determinato giudice, siamo dinanzi a un processo nuovo, che necessita di una autonoma iscrizione a ruolo e di una autonoma costituzione; così come, davanti al giudice dichiaratosi incompetente, sono regolate le spese perché quella causa (intesa come controversia pendente davanti a quel giudice) termina lì, anche se potrà essere riassunta (davanti al giudice competente). Si consideri, a controprova, che è invece certo che è un atto endoprocessuale la riassunzione di un processo interrotto: ma, per l'appunto, si tratta di un processo che prosegue davanti al medesimo giudice e che, dunque, non richiede alcuna nuova costituzione, né di chi riassume, né di chi viene chiamato a proseguire, al quale (sempre che si fosse costituito in precedenza) è sufficiente comparire. In definitiva, la tesi di nnn. è fallace laddove dà importanza, per dirimere la questione, alla traslatio iudicii, anziché, come appare corretto in relazione alla normativa (sul pct) da applicare, alla necessità o meno di una nuova costituzione. Insomma, ogni nuova costituzione dinanzi a un nuovo giudice, a prescindere se fatta per avviare ex novo un processo o per proseguirne uno da giudice incompetente, può, ai sensi della normativa sul pct, essere fatta anche in forma cartacea, non essendo, a quei fini, atto endoprocessuale.

2. In ogni caso, l'invalidità sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo La Corte d'Appello di Firenze (sentenza n. 1969 depositata l'11.9.2017 in causa n. 2773/16 r.g.) ha avuto modo (rammentando anche Cass. 9772/16) di affermare - con riferimento a un caso di riassunzione di processo interrotto - che la riassunzione avvenuta con atto cartaceo è affetta da un vizio sanabile ex art. 156 co. 3^ c.p.c.- Si è già osservato che il caso della riassunzione del processo interrotto (davanti allo stesso giudice) è da tenersi distinto da quello della riassunzione dopo declinatoria di competenza (davanti a nuovo giudice): è allora appena il caso di aggiungere che se è sanabile il vizio prodottosi nel primo caso, a fortiori lo è quello (in ipotesi ravvisabile) del secondo. Va accolta l'eccezione di prescrizione. 1.I., nella 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., par. 3, (depositata dinanzi al tribunale di Perugia), ha risposto alle avverse eccezioni di prescrizione ex art. 2950 c.c. (termine annuale) sollevata dalla convenuta e ripresa dalla terza chiamata, osservando che: a. il diritto alla provvigione è sorto con la stipula del contratto preliminare F./O. stipulato il 10.8.2007; b. il 31.7.2008 I. ha interrotto la prescrizione inviando raccomandata a/r (doc. 12 allegato alla 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. p. att., nel fascicolo di parte dinanzi al Tribunale di Perugia, qui depositato come inserto 4) a O.; c. il 30.7.2009 I. ha di nuovo interrotto la prescrizione con lettera raccomandata a/r (doc. 3 p. att., nel fascicolo di parte dinanzi al Tribunale di Perugia, qui depositato come inserto 4); d. il 30.7.2010 I. ha di nuovo interrotto la prescrizione con lettera raccomandata a/r (doc. 9 p. att.); e. infine, il 18.11.2010 è stato notificato l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Perugia. 2. O. innanzitutto nega valore di atto interruttivo alla raccomandata a/r del 31.7.2008, perché, a suo avviso, si tratta solo di una fattura pro forma, priva della richiesta di pagamento. È vero che la mera spedizione della fattura non equivale automaticamente a formale richiesta di pagamento e, dunque, non produce la messa in mora del debitore; ma, a tacer d'altro, il principio non può certo applicarsi a questa fattispecie, dal momento che la fattura in questione reca anche le indicazioni per il pagamento (Pagamento: rimessa diretta entro 15 gg. ...) ed è dunque a tutti gli effetti anche una intimazione di adempimento. Non c'è bisogno di formule sacramentali a tal fine e la spedizione del conteggio della provvigione con le indicazioni e il termine per il pagamento equivalgono a una vera e propria richiesta di pagamento.

3. V'è però in quanto argomenta I., almeno ad avviso del giudice, un errore di impostazione ed è quello di fare riferimento alla data di invio degli atti stragiudiziali di messa in mora, anziché alla data in cui essi sono giunti all'indirizzo del destinatario. Infatti, secondo l'ormai stabilizzata giurisprudenza di legittimità, agli atti stragiudiziali (di messa in mora) non si applica il principio di scissione del momento di notificazione per il mittente e per il ricevente. Infatti: "La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario." (Cass. sez. un. civ. 9.12.2015 n. 24822 rv 637603). Siccome l'atto interruttivo costituito da un atto di messa in mora (artt. 1219 e 2943 co. 4^ c.c.) è tipicamente recettizio, perché solo quando la richiesta giunga al debitore produce l'effetto di costituirlo in mora, ne segue che, per regola generale (codificata all'art. 1335 c.c. per l'accordo negoziale, ma estensibile a qualsiasi atto recettizio), occorre fare riferimento al momento in cui arriva all'indirizzo del destinatario.

4. La raccomandata a/r spedita il 31.7.2008 (doc. 12 p. att. citato) giunse a O. il 1.8.2008 (vedasi avviso di ricevimento); la successiva raccomandata a/r spedita il 30.7.2009 (doc. 3 p. att. citato) giunse a O. il 3.8.2009 (vedasi avviso di ricevimento). Fra le date di arrivo a destinazione dei due atti interruttivi è decorso più di un anno, con la conseguenza che l'atto del 3.8.2009, tardivo, non ha potuto impedire l'estinzione del diritto, compiutasi il precedente 1.8.2009.

5. Si tratta di una questione di diritto che il giudice deve esaminare di ufficio, a nulla rilevando la prospettazione dell'eccipiente, al quale si richiede unicamente di manifestare la volontà di avvalersi dell'effetto estintivo dell'inerzia del titolare del diritto (a es., Cass. sez. lav. 23.8.2004 n. 16573 rv 576080: "In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, il che implica che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, ma non anche quello di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, che costituisce una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Né rileva la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere - dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte , determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte."; conf.: Cass. sez. lav. 10.5.2006 n. 10736 rv 589021; Cass. sez. 1^ civ. 22.5.2007 n. 11843 rv 597118; Cass. sez. lav. 22.10.2010 n. 21752 rv 615110; Cass. sez. 6^ civ. 20.1.2014 n. 1064 rv 630345; Cass. sez. 1^ civ. 27.7.2016 n. 15631 rv 640674). Ed è appena il caso di osservare che il giudice, con l'ordinanza del 22.5.2018, ha mostrato alle parti, affinché potessero discuterne, il profilo rilevante, segnalando al contraddittorio, in particolare, quali fossero le date di ricevimento delle lettere del 31.7.2008 e del 30.7.2009. Non è vero che O. ha limitato la sua eccezione al solo primo atto interruttivo (del 31.7.2008): per contro, O. ha sempre formulato in maniera molto ampia la sua eccezione e la circostanza che abbia focalizzato l'attenzione solo alcuni punti non ha, alla luce dei principî esposti, alcun rilievo.

6. Non sono segnalati, né altrimenti desumibili, altri e diversi atti che possano influire su questo punto; men che meno si trovano atti di riconoscimento da parte di O., che ha sempre e comunque mantenuto una contestazione di fondo sull'an debeatur. Resta la regolamentazione delle spese, che comprende anche quelle del giudizio dinanzi alla S.C., così come disposto con la ordinanza 17020/17. I., secondo soccombenza, deve rimborsare a O. gli oneri di entrambi i giudizi, liquidati, in difetto di nota, in base al D.M. n. 55 del 2014 come segue. Per il regolamento di competenza, valore di causa pari alla misura della provvigione pretesa, parametri medi, par. 13: fase 1 Euro 3.240,00, fase 2 Euro 2.360,00 e fase 3 Euro 1.690,00, in tutto Euro 7.290,00, oltre accessori. Per l'odierno giudizio, parametri medi, par. 2, esclusa la fase 3: fase 1 Euro 2.430,00, fase 2 Euro 1.550,00 e fase 4 Euro 4.050,00, in tutto Euro 8.030,00, oltre oneri.

p.q.m.

Il Tribunale di Arezzo, sezione civile, definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa istanza, anche istruttoria, così provvede: 1. rigetta ogni domanda proposta da I.B.I. s.a.s. contro O.F. s.c.; 2. condanna I.B.I. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a O.F. s.c. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.290,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso di spese generali, c.a.p. e i.v.a. secondo legge; e del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 8.030,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso di spese generali, c.a.p. e i.v.a. secondo legge; e del presente giudizio.

Così deciso in Arezzo, il 12 giugno 2018. Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2018.