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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20717 - pubb. 02/11/2018.

Contratti e operazioni bancarie, buona fede nell'esecuzione del contratto e diritto alla consegna della documentazione contrattuale


Tribunale di Bari, 16 Ottobre 2018. Est. Alfarano.

Contratti e operazioni bancarie - Buona fede nell'esecuzione del contratto - Diritto alla consegna della documentazione contrattuale - Ricorso al procedimento monitorio - Ammissibilità

Mutuo e finanziamento in genere - Decadenza dal beneficio del termine - Opposizione a decreto ingiuntivo per consegna della modulistica contrattuale - Domanda riconvenzionale formulata dalla banca - Accertamento dell'obbligo di pagamento del residuo credito a carico dell'opposto - Inammissibilità


Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione inerente un contratto, gravante sull'istituto bancario, risiede nel principio di buona fede contrattuale, cui sono ispirati sia l'ordinamento bancario sia la legislazione in tema di intermediazione finanziaria.

Il diritto alla consegna di copia dei contratti è un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte dell'intermediario finanziario di eseguire il contratto secondo buona fede.

Appare giustificato il ricorso alla procedura monitoria per consegna di documenti ex art. 633 c.p.c., ove si prevede che il giudice possa pronunciare ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata, essendo la modulistica di un contratto di finanziamento una cosa mobile determinata che preesiste all'ordine di consegna. (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'ingiunzione di consegna della modulistica contrattuale richiesta dal cliente, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla banca opponente di accertamento del residuo credito asseritamente vantato con contestuale domanda di condanna dell'opposto al suo pagamento.

L'ammissibilità di una domanda riconvenzionale alla stregua dell'art. 36 c.p.c. va affermata solamente allorquando essa dipenda dal medesimo titolo dedotto in giudizio con la domanda principale.

Non è ravvisabile alcuna comunanza di situazione o di rapporto giuridico tale da giustificare il simultaneus processus tra la domanda proposta dal cliente in sede monitoria (richiesta di documenti ex art. 119 TUB) e la domanda riconvenzionale proposta dalla banca in sede di opposizione (accertamento del residuo credito e conseguente condanna dell'opposto al pagamento al relativo pagamento). (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Angiuli del Foro di Bari


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