Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20723 - pubb. 02/11/2018

Storno di dipendenti e sviamento di clientela: anticipazione cautelare, tipologia, estensione e durata della inibitoria

Tribunale Macerata, 25 Ottobre 2018. Est. Ascoli.


Tribunale ordinario – Concorrenza Sleale – Storno di dipendenti e sviamento di clientela – Anticipazione cautelare – Tipologia, estensione e durata della inibitoria



Nell’ipotesi di storno di dipendenti e di sviamento di clientela il provvedimento inibitorio può consistere: nel divieto al soggetto stornante di compiere ulteriore sottrazione di dipendenti; di assumere dipendenti stornati, con i quali non abbia ancora concluso i relativi contratti; nell’impedire l’utilizzo ai dipendenti delle informazioni riservate che provengono dal soggetto passivo; nell’impedire l’impiego delle prestazioni che i dipendenti svolgevano nella precedente impresa e nei confronti della medesima clientela.

Né può essere dedotto, in contrario, l'eventuale danno che il dipendente stornato abbia a patire da una limitazione delle sue mansioni e potenzialità: il fatto che un provvedimento giudiziario diretto ad inibire una condotta illecita possa ledere diritti di terzi (e impregiudicata ogni verifica sull’eventuale concorso dei terzi nella condotta stessa) non ne preclude invero la emanazione, perché il soggetto che ha tenuto la condotta illecita è responsabile delle conseguenze anche nei confronti del terzo incolpevole.

Se è vero che è inammissibile un’inibitoria generica concernente ogni mansione dei dipendenti sottratti all’impresa concorrente, poiché sarebbero in tal modo colpiti soggetti estranei all’illecito concorrenziale con violazione del diritto costituzionalmente garantito dagli artt. 4 e 35 Cost., l’ordine può invece essere emesso con riguardo alle mansioni che essi svolgevano presso l’impresa vittima dell’illecito storno, e per il periodo di tempo normalmente ritenuto necessario alla impresa parassita per dotarsi, ove avesse intrapreso condotte imprenditoriali lecite e corrette, per sviluppare un autonomo know how e per la compiuta formazione del personale, comunque non inferiore ad anni due.

Se è ovvio che l'inibitoria non può precludere l'attività di impresa, è tuttavia innegabile che deve colpire i profili di illiceità della condotta di storno, impedendo in concreto che si profitti dei dipendenti stornati per attuare la concorrenza parassitaria, e sviare a proprio vantaggio i valori aziendali della impresa danneggiata (cfr. Tribunale Bologna, 28 agosto 2012 e 4 ottobre 2005; . Tribunale Milano, 20 giugno 2012 e 4 novembre 2005; Tribunale Venezia, 12 luglio 2007; Tribunale Torino, 14 settembre 2009 e 12 aprile 2005; Tribunale Verona, primo febbraio 1997 e 15 ottobre 1996).

“È assentibile il provvedimento cautelare con cui si fa divieto alla società concorrente di utilizzare le prestazioni lavorative dei dipendenti stornati, nonché di eventuali ulteriori dipendenti già in forza presso l’impresa vittima dell’illecito storno, nello svolgimento di mansioni uguali e/o analoghe a quelle già svolte alle dipendenze della ricorrente ed in ogni altra equivalente ex art. 2103 c.c.” (Tribunale di Macerata, 30 luglio 2018), con la precisazione che l’equivalenza non pertiene al significato proprio che detto termine assume nel linguaggio giuslavoristico in tema di demansionamento, ma allo specifico rilievo che le mansioni svolte dai lavoratori assumono sul piano dell’idoneità concorrenziale, nel senso che i suddetti lavoratori non potranno essere destinati all’espletamento di mansioni identiche rispetto a quelle specifiche che svolgevano presso l’impresa vittima dell’illecito storno o ad esse equipollenti, siccome mezzo per attuare la sleale concorrenza parassitaria e conseguirne gli effetti che l’inibitoria cautelare è chiamata a prevenire. (Francesco Fontana e Cristina Bertoldo) (riproduzione riservata)


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