Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20724 - pubb. 02/11/2018

L’azione di responsabilità individuale promossa dal socio ex art. 2476, comma 6, c.c.

Tribunale Roma, 22 Ottobre 2018. Est. Margherita Libri.


Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità individuale del socio – Natura aquiliana – Onere della prova

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità individuale del socio – Danni risarcibili – Danni immediati e diretti

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità individuale del socio – Danni risarcibili – Diminuzione di valore della quota – Irrilevanza

Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità individuale del socio – Omessa convocazione dell’assemblea – Irrilevanza



L’azione individuale di responsabilità disciplinata dall’art. 2476, comma 6, c.c. spettante al socio per il risarcimento dei danni a esso derivati per effetto di atti dolosi o colposi degli amministratori rientra nello schema della responsabilità aquiliana, con la conseguenza che incombe sul socio attore l’onere di provare a) la addebitabilità agli amministratori di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita, b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati e i danni prospettati. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

L’azione individuale di responsabilità disciplinata dall’art. 2476, comma 6, c.c. spettante al socio o ai terzi presuppone che i danni reclamati non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano stati direttamente cagionati ai soci o ai terzi, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Nell’ambito dell’azione individuale di responsabilità disciplinata dall’art. 2476, comma 6, c.c. e spettante al socio è irrilevante il riferimento alla diminuzione del valore della quota di partecipazione dovuta a una condotta posta in essere dagli amministratori in violazione dei doveri di gestione, non costituendo danno diretto del singolo socio poiché la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

L’omessa convocazione dell’assemblea richiesta dal socio titolare di una quota pari al 20% del capitale sociale della società a responsabilità limitata non è in sé stessa idonea a cagionare un danno diretto alla sfera patrimoniale del socio tutelabile con l’azione individuale di responsabilità disciplinata dall’art. 2476, comma 6, c.c. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Mainetti


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