Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20922 - pubb. 12/12/2018

Liquidazione del compenso dell'avvocato del fallimento nella misura concordata

Cassazione civile, sez. VI, 13 Aprile 2018, n. 9242. Est. Maria Acierno.


Fallimento - Compenso dell’avvocato - Liquidazione nella misura concordata



Il compenso dell’avvocato difensore del fallimento va liquidato nella misura concordata, senza applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 se non per quanto non previsto dall’accordo.

[Nel caso di specie, dove il rapporto professionale era cessato prima del completamento dell'incarico, il giudice ha fatto applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 7, che per i giudizi iniziati ma non compiuti prevede che "si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale", secondo un criterio proporzionale e sulla base della prestazione professionale effettivamente espletata.] (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

ORDINANZA

 

Con ricorso depositato il 13/02/2015 l'avv. S.G. ha proposto reclamo dinanzi al Tribunale di Brindisi avverso il decreto di liquidazione dei compensi reso dal Giudice delegato al fallimento di (*) S.c.p.a., lamentando la mancata applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, relativamente alle spese professionali.

Con decreto del 15/10/2015 il Tribunale ha rigettato il reclamo, affermando, per quanto ancora interessa, che il D.M. n. 55 del 2014, art. 1, prevede l'applicazione dei parametri ivi stabiliti in ogni caso di mancata determinazione in forma scritta del compenso, circostanza che non ricorre nel caso di specie perchè l'avv. S. ha concordato il proprio compenso con la curatela mediante la stipulazione di un preventivo scritto: ne deriva che egli non può invocare i parametri stabiliti dal citato decreto.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione S.G. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso, accompagnato da memoria, la Curatela.

Con il primo motivo vengono denunciate l'errata valutazione delle prove documentali e l'errata motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, in quanto il compenso proposto dall'avv. S. non è mai stato accettato dalla Curatela, per cui non esiste alcuna determinazione contrattuale del compenso medesimo.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 1, nonchè dell'omesso esame circa un fatto decisivo, perchè, da un lato, la Curatela stessa non ha adempiuto agli impegni stabiliti nel preventivo, mancando di corrispondere il previsto acconto pari al 20% del compenso totale; dall'altro, avendo l'avv. S. cessato il rapporto professionale prima del completamento dell'incarico, il giudice avrebbe dovuto liquidare il compenso dell'attività svolta sulla base del parametro delle tariffe professionali, anzichè basarsi sul preventivo concordato.

In primo luogo, il Collegio prende atto che la proposta del Consigliere relatore comunicata alle parti contiene un refuso, in quanto trattasi in realtà di manifesta "infondatezza" del ricorso e non, invece, di manifesta "fondatezza", com'è reso evidente dalla breve motivazione contenuta nella proposta medesima, volta chiaramente ad esplicitare le ragioni della ritenuta infondatezza delle doglianze formulate; ciò esclude che possa configurarsi una lesione del diritto di difesa del ricorrente (cfr., sul punto, Cass. n. 23738/2017, par. 1).

Il ricorso è, conformemente alla proposta del Consigliere relatore, manifestamente infondato.

I parametri dei compensi all'avvocato stabiliti dal D.M. 55/2014 trovano applicazione, ai sensi dell'art. 1 dello stesso, "quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonchè di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese di cui al successivo art. 2".

Nel caso di specie l'avv. S. ha concordato il proprio compenso con la curatela mediante la stipulazione di un preventivo in forma scritta, che risulta integrato dal successivo conferimento del mandato e, dunque, dal consenso manifestato nei confronti di suddetto preventivo. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha escluso che egli potesse invocare l'applicazione dei parametri stabiliti dal citato D.M. Quanto alla circostanza che il rapporto professionale sia cessato prima del completamento dell'incarico, il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 7, che per i giudizi iniziati ma non compiuti prevede che "si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale", secondo un criterio proporzionale e sulla base della prestazione professionale effettivamente espletata.

Il dedotto mancato versamento, da parte della Curatela, dell'anticipo pari al 20% del compenso pattuito nel preventivo, costituisce una questione nuova implicante apprezzamenti di fatto preclusi a questa Corte, ed è pertanto inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2018.