Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21022 - pubb. 02/01/2019

Condono fiscale: le norme in tema di condono hanno carattere eccezionale e non possono essere integrate in via interpretativa dalle norme generali dell'ordinamento tributario

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 31 Ottobre 2018, n. 27822. Est. Federici.


Condono fiscale – Definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 – Condizione – Integrale pagamento nei termini e modi previsti dalla citata disposizione – Disposizioni di diverso tenore, più favorevoli al contribuente, di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della citata legge – Inapplicabilità – Fondamento



In tema di condono fiscale, la definizione agevolata prevista dall'art. 9 bis della l. n. 289 del 2002 ha quale presupposto l'integrale pagamento nei termini e modi ivi previsti e le disposizioni di diverso tenore, più favorevoli al contribuente, di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 della stessa legge sono inapplicabili, in quanto le norme in tema di condono hanno carattere eccezionale, sicché non possono essere integrate in via interpretativa dalle norme generali dell'ordinamento tributario né da quelle dettate da altre forme di definizione comprese nella medesima legge. (massima ufficiale)


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