Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21305 - pubb. 28/02/2019

A nulla rileva il fatto che l’interesse moratorio usurario non sia mai stato in concreto applicato dalla banca

Tribunale Rieti, 14 Maggio 2018. Est. Morabito.


Mutuo fondiario – Usura – Pattuizione interessi moratori – Regolare adempimento contratto – Sanzione punitiva ex art. 1815 sec. co, cc – Conversione totale del finanziamento – Gratuità del finanziamento – Obbligo Giudice trasmissione procura repubblica atti di causa – Sussistenza



La declaratoria di nullità ex art. 1815, II co., c.c. relativamente tasso d’interesse moratorio usurario comporta la dichiarazione della natura gratuita dell’intero contratto di mutuo, con conseguente non debenza di alcun interesse (né corrispettivo, né moratorio) a nulla rilevando il fatto che l’interesse moratorio usurario non sia mai stato in concreto applicato dalla banca.

In caso di accertamento dell’usura bancaria anche per i soli interessi moratori va disposta la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il Tribunale per le valutazioni di propria competenza in ordine alla eventuale rilevanza penale dei fatti oggetto di causa. (Raffaele Locantore) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Raffaele Locantore


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