Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21410 - pubb. 21/03/2019

Libera circolazione dei capitali e prova delle operazioni artificiose

Corte Giustizia UE, 26 Febbraio 2019. Est. Rosas.


Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi – Clausola di standstill – Normativa nazionale di uno Stato membro riguardante società intermedie stabilite in paesi terzi – Modifica di tale normativa, seguita dalla reintroduzione della normativa precedente – Redditi di una società stabilita in un paese terzo provenienti dalla detenzione di crediti presso una società stabilita in uno Stato membro – Inclusione di siffatti redditi nella base imponibile di un soggetto passivo avente la propria residenza fiscale in uno Stato membro – Restrizione alla libera circolazione dei capitali – Giustificazione



La clausola di standstill prevista all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, dev’essere interpretata nel senso che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE lascia impregiudicata l’applicazione di una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti implicanti investimenti diretti, che fosse in vigore, nella sostanza, alla data del 31 dicembre 1993 in virtù di una legislazione di uno Stato membro, sebbene l’ambito applicativo di tale restrizione sia stato esteso, dopo tale data, alle partecipazioni non implicanti un investimento diretto.

La clausola di standstill prevista all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, deve essere interpretata nel senso che il divieto sancito dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE si applica ad una restrizione ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti implicanti investimenti diretti, nel caso in cui la normativa tributaria nazionale che ha dato origine a tale restrizione sia stata oggetto, dopo il 31 dicembre 1993, di una modifica sostanziale a causa dell’adozione di una legge che è entrata in vigore, ma che è stata sostituita, ancor prima di essere stata applicata in pratica, da una normativa identica, nella sostanza, a quella applicabile al 31 dicembre 1993, a meno che l’applicabilità di tale legge sia stata differita in base al diritto nazionale, in modo tale che, nonostante la sua entrata in vigore, quest’ultima non sia stata applicabile ai movimenti transfrontalieri di capitali di cui all’articolo 64, paragrafo 1, TFUE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale i redditi realizzati da una società stabilita in un paese terzo, non derivanti da un’attività propria di tale società, quali quelli qualificati come «redditi intermedi da investimento di capitale», ai sensi di tale normativa, sono inclusi, proporzionalmente alla partecipazione detenuta, nella base imponibile di un soggetto passivo residente in detto Stato membro, qualora tale soggetto passivo detenga una partecipazione pari almeno all’1% in detta società e qualora i redditi stessi siano sottoposti, in detto paese terzo, ad un livello di imposizione inferiore a quello esistente nello Stato membro interessato, salvo che esista un quadro giuridico che preveda, segnatamente, obblighi convenzionali tali da consentire alle autorità tributarie nazionali dello Stato membro in parola di controllare, se del caso, la veridicità delle informazioni relative a questa stessa società, fornite allo scopo di dimostrare che la partecipazione del citato soggetto passivo in quest’ultima non deriva da un’operazione di carattere artificioso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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